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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 agosto 2022

Cassazione n. 26579/2022

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ente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 12907-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAllINI 176, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - controricorrente - 60 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/01/2020; R.G.N. 12907/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 12 agosto 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante pro tempore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].); ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 12907-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAllINI 176, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - controricorrente - 60 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/01/2020; R.G.N. 12907/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 12 agosto 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante pro tempore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].); ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 26579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris