CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 10276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri in composizione monocratica per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a delitti per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili. 2. Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, rigettava l'istanza, con ordinanza del 17 marzo 2021. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 665, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. Poiché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica, ai sensi delle norme citate sull'istanza predetta avrebbe dovuto pronunciarsi il menzionato Tribunale in tale composizione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, riguardante la competenza, e pertanto è assorbita ogni altra censura. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Rv. 265517 - 01). È stato precisato, inoltre, che, in tema di esecuzione, la competenza attribuita al tribunale collegiale dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., nell'ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dal medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica e collegiale, ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la sua inosservanza può, pertanto, essere dedotta mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 23748 del 15/07/2020, Rv. 279525 - 01). 1.2. Nel caso in esame, deve affermarsi, in applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, che l'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione delle regole inderogabili sulla competenza funzionale, perché il Tribunale di Velletri avrebbe dovuto pronunciare sull'istanza indicata in composizione monocratica e non collegiale. Dal certificato penale, infatti, emerge che a carico di [OSCURATO:PERSONA] furono emessi diversi provvedimenti di condanna, e che quello divenuto irrevocabile per ultimo fu pronunciato dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, perché provveda sull'istanza in composizione monocratica. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per il giudizio in composizione monocratica. Così deciso in Roma, 26 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]