CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2556/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma , via Confalonieri, 5 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2327/2018depositata il 0 2 / 1 0 /201 8 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliereRosanna Angarano. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratericorre, con un unicomotivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resistecon controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appellodalla stessa proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Modenaaveva accolt o il ricorso della contribuenteavverso l ’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2006, l’Ufficio aveva determinato in via sintetica il reddito complessivo nettoin mancanza di dichiarazione dei redditi. 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo che l’Amministrazione fosse decaduta dalla potestà accertativa in quanto avrebbe dovuto notificare l’avviso entro il 31 dicembre 2011e non nel più lungo termine previsto in caso di omessa dichiarazione. 3. La C.t.r. confermava la sentenza ritenendo che, poiché la posizione fiscaledella contribuente era già nota all’Amministrazione in ragione degli incombenti del datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, non ricorre sse la fattispecie dell’ omissione della dichiarazione che legittimava l’Ufficio a procedere nel più lungo termine di cui all’art. 43 d.P.R29 settembre 1973, n. 600 . 4. Il ricorrente depositava memoria. 5. Con ordinanza n. 9881del 2022 la sesta sezione civile di questa Corte disponeva la trasmissione alla sezione ordinaria. 6. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.In particolare,censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non ricorresse la fattispecie di cui alla norma citata, sebbene la contribuente non potesse ritenersi esonerata dalla dichiarazione dei redditi atteso che l’Ufficio aveva accertato un reddito maggiore di quello percepito dal sostituto d’imposta. 2. Il motivo è fondato. 2.1.L’art. 43, comma 2, d.P.R. 29 n. 600 del 1973 prevede, nei casi di omessa dichiarazione dei redditi (o di dichiarazione nulla), che il termine, a pena di decadenza, per la notifica degli avvisi di accertamento –fissato in via generale dal primo comma al 31 dicembre del quinto successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi – si a quello del 31 dicembre del settimo anno successivo. L'art. 1, comma 4, l ett. b), d.P.R. n. 600 del 1973 esonera dall'obbligo di presentare la dichiarazione l e persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il discrimine tra le due norme è rappresentato, pertanto, dalla sussistenza o meno dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. 2.2. L’avviso di accertamentonotificato alla contribuentesi fondava sul presupposto dell’esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, determinati in capo alla contribuente in relazione alla capacità di spesa correlata alla disponibilità di alcuni beni e servizi ed al realizzo di risparmio, considerati come indicatori di un’elevata capacità contributiva. La percezione di questi redditi, pertanto, escludeva lacontribuente dal novero dei soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione. 2.3. La C.t.r. assume che la valutazione sulla sussistenza o meno dell’obbligodi presentare la dichiarazione dei redditi andrebbe fatta ex ante rispetto all’accertamento, sicché, poiché prima di quest’ultimo la contribuente non era obbligata a presentare alcuna dichiarazione,non potrebbe applicarsi all’accertamento il più lungo termine previsto per il caso di omessa dichiarazione.Assume, altresì, che la posizione di chi è comunque noto all’amministrazione per l’invio del CUD da parte del sostituto d’imposta sarebbe diversa da quella di chi rimane del tutto sconosciuto all’Amministrazione. 2.4. La sentenza non è conforme ai principi affermati da questa Corte che, invece, ha ritenuto , come pure chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 10/E del 14 maggio 2014, che qualora il contribuente, titolare di un CUD , abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (Cass.29/11/2021, n. 37149). 2.5. Deve escludersi, del resto, in mancanza di espressa disposizione normativa,che in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, certificati dal sostituto d’imposta mediante il CUD, la dichiarazione , ai fini della individuazione del termine di decadenza dal potere accertativo,possa considerarsicomunque presentata. Viceversa, il maggior termine per l’accertamento deve ritenersi si applichi indistintamente a tutti coloro che, pur avendone l’obbligo, omettano di presentare la dichiarazione dei redditi, così rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 43,secondo comma, a prescindere dal fatto, che, in quanto lavoratori dipendenti, il datore di lavoro abbia presentato il CUD in qualità di sostituto d’imposta.3.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia - Romagna , in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anc