CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 12210/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02022MG ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39465/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la sentenza di appello nel punto in cui ha ritenuto che il reato sub C) fosse procedibile - è manifestamente infondato in considerazione del fatto che: 1) l'atto a firma della persona offesa è intestato "denunzia- querela"; 2) reca la proposizione "il denunciante si riserva di integrare la presente denuncia/querela per tutti i reati che l'autorità giudiziaria ravviserà"; 3) contiene l'espressa manifestazione di volontà della persona offesa firmataria di non rinunziare al diritto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. Si tratta di una serie di dati che depongono per l'inequivoca volontà della persona offesa si vedere perseguita la responsabile e di seguire la vicenda processuale attivata con l'atto di impulso del procedimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente