CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 25552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22400-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22400/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" - I.N.P.G.I. - , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2136/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2018 R.G.N. 1815/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Milano ha ritenuto insussistente il diritto degli attuali ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], alle prestazioni a carico del Fondo integrativo contrattuale ed escluso, pertanto, la condanna dell'INPGI al pagamento della somma ingiunta, non essendo allo stato il relativo credito esigibile. 2. Avverso tale sentenza ricorrono i ricorrenti indicati in epigrafe, in proprio e quali eredi del giornalista, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria; resiste, con controricorso l’INPGI, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per avere rigettato il gravame sul presupposto dell’inesigibilità del credito vantato a titolo di ex fissa, benché il pagamento dell’importo ingiunto avesse avuto luogo, a conferma della capienza del fondo ex fissa rispetto alla pretesa azionata. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1185, comma 2, cod.civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la ripetibilità di una prestazione eseguita ante tempus e, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito - secondo cui la somma era stata versata al fine di evitare l’esecuzione e con riserva di ripetizione all’esito del giudizio di cognizione e che per farvi fronte l'INPGI aveva attinto a riserva non del Fondo ma dell'INPGI - la somma versata doveva ritenersi acquisita in via definitiva, stante il disposto dell'art. 1185, co.2 cod.civ. che esclude la ripetibilità di quanto versato in anticipo anche in ipotesi di ignoranza del termine. 5. Con il terzo motivo non si denunc ia, invero, un vizio ma si svolge doglianza sulla relazione tra incapienza del fondo ed esigibilità. 6. Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i motivi per la loro logica connessione - e posto che i profili dedotti e nei termini illustrati attengono comunque all’an della prestazione pretesa - in continuità con decisioni coeve su ricorsi implicanti la medesima questione di fondo: per tutte, Cass. n. 20904 del 2023 della quale si riportano, di seguito, gli snodi argomentativi. 7. Va premesso ch e, come correttamente rilevato dai giudici territoriali, la prestazione per cui è causa non ha origine legale, bensì obbligatoria, trovando causa nell'accordo sindacale sottoscritto in data 8.6.1994 e richiamato dall'art.27 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche. 8. Tale accordo, a sua volta, ha ad oggetto una convenzione e un regolamento volti a disciplinare la prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa corrisposta ai giornalisti alla cessazione del rapporto di lavoro: in essi si prevede la costituzione presso l'INPGI di una speciale gestione per la corresponsione delle prestazioni integrative (art. 1 convenzione), identificate nell'"accantonamento (...) di un capitale" pari "a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all'art. 2121 c.c. sulla retribuzione denunciata dall'azienda a fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro" (artt. 3 e 4 convenzione, artt. 3 e 4 regolamento), che può essere corrisposto o nella forma di "un assegno vitalizio reversibile (...) integrativo del trattamento di pensione corrisposto dall'INPGI", oppure in forma di "capitale pari all'accantonamento effettuato (...) rivalutato in base alla variazione intervenuta nell'indice del costo della vita" (art. 5 convenzione). 9. L'art. 6 della convenzione disciplina , poi , le modalità di finanziamento del Fondo e prevede, per quanto qui rileva, che esso sia alimentato da un contributo mensile a carico dei datori di lavoro (comma 1), che "l'Ente gestore del Fondo" (ossia l'INPGI) debba "sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità" (comma 2), provvedendo,se del caso,ad "avviare immediata segnalazione agli Enti stipulanti la Convenzione" della "somma necessaria e (del)l'Ente o (de)gli Enti tenuti al reintegro" (comma 4), nonché, da ultimo, che "qualora, esperita tale segnalazione, la reintegrazione della liquidità richiesta non avvenga nel termine di due mesi e l'Ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere al pagamento di eventuali richieste di liquidazione del capitale nel frattempo presentate dai giornalisti aventi diritto o da loro superstiti, il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo, a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra" (comma 5), rimanendo per contro "l'Istituto (...) esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria", in ragione del "regime di completa autonomia del Fondo integrativo" (comma 7). 10. Così ricostruita la disciplina contrattuale collettiva, risulta anzitutto evidente che il Fondo costituito presso l'INPGI,per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa, deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso, infatti , non si identifica con l'INPGI, che ne è solo "gestore" ("con contabilità separata" e con espressa previsione che "le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo": art. 9 della convenzione), ma costituisce soggetto giuridico autonomo,di tipo associativo e con finalità mutualistiche, analogamente ai fondi previdenziali aziendali,ex art. 2117 c.c., costituiti con apporto contributivo del datore di lavoro e dei lavoratori che non abbiano ottenuto la personalità giuridica (cfr. in tal senso Cass. nn. 2492 del 1982, 7755 del 2003, 25967 del 2017), con i quali indubbiamente condivide il carattere negoziale della fonte istitutiva, la formazione di un patrimonio autonomo in vista di uno scopo mutualistico e la predisposizione all'uopo di uno specifico ordinamento organizzativo. 11. In quest'ottica, se dev'essere logicamente escluso che i creditori personali dell'INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell'art. 2117 c.c. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell'INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa: l'Istituto è, infatti , incaricato dal Fondo di corrispondere agli iscritti le prestazioni nell'ambito (e nei limiti) della provvista, costituita dai contributi versati nel patrimonio del Fondo, di talché la sua è propriamente un'obbligazione di facere che ha come destinatario il Fondo delegante, non già l'iscritto beneficiario della prestazione, nei cui confronti, viceversa , non assume alcuna obbligazione propria. Tanto si desume non soltanto dalla previsione dell'art. 6, u.c., della convenzione, secondo cui "l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria", ma soprattutto dalla previsione del comma precedente, secondo cui la mancata reintegrazione della liquidità nel termine di due mesi dalla richiesta, cui sia seguita l'impossibilità,dell'INPGI, di provvedere al pagamento delle prestazioni richieste dagli iscritti aventi diritto, obbliga "il Fondo" (e non l'INPGI, appunto) al pagamento degli interessi. 12. Sotto questo profilo, deve recisamente escludersi che la convenzione abbia ad oggetto un contratto a favore di terzo nell'ambito del quale l'INPGI figurerebbe come promittente: promittente (e obbligato) è semmai il Fondo, mentre l'INPGI è semplicemente delegato al pagamento della prestazione cui ha diritto l'iscritto, secondo le previsioni del Fondo stesso. E ciò, dal canto suo, esclude che la previsione dell'art. 6, u.c., della convenzione cit., possa sospettarsi d'illiceità per contrasto con l'art. 1229 c.c.: non rispondendo l'INPGI in proprio dei debiti del Fondo, è evidente che la clausola in questione non può in alcun modo costituire una ipotesi di limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. 13. In secondo luogo, la disciplina collettiva dianzi ricordata avvalora la conclusione dei giudici di merito secondo cui il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione. Invero, oggetto della promessa del Fondo non è l'incremento patrimoniale del valore dei contributi versati per ciascun lavoratore iscritto, come accade nei sistemi a capitalizzazione individuale, bensì una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari "a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all'art. 2121 c.c. sulla retribuzione denunciata dall'azienda a fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro" (artt. 3 e 4 convenzione, artt. 3 e 4 regolamento), che può essere corrisposta o nella forma di assegno vitalizio reversibile oppure in forma di capitale rivalutato in base alla variazione intervenuta nell'indice del costo della vita. E‘ evidente, dunque, che, essendo la prestazione del tutto sganciata dal valore e dal rendimento dei contributi versati, la funzione di questi ultimi non può che risiedere nella costituzione della provvista con cui provvedere al pagamento delle prestazioni correnti, come peraltro si desume chiaramente dalle previsioni, dianzi richiamate, dell'art. 6, commi 2, 4 e 5 della convenzione, che fanno carico all'INPGI di vigilare sull'adeguatezza della provvista rispetto agli impegni in scadenza e di avvertire, in caso contrario, i soggetti tenuti al suo reintegro. 14. Non vale, in contrario, richiamare le molteplici norme contrattuali, pure dianzi riportate, che sanciscono il diritto di ogni iscritto ad un "accantonamento". Premesso, in termini generali, che, in materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, dovendo piuttosto assegnarsi preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (così, da ult., Cass. n. 2996 del 2023, sulla scorta di numerosissime precedenti conformi), milita in senso radicalmente contrario, rispetto all'ipotesi del fondo a capitalizzazione di accantonamenti individuali, la previsione contrattuale secondo cui il Fondo è obbligato a corrispondere, a ciascun iscritto,soltanto una prestazione definita, calcolata secondo modalità che prescindono totalmente sia dall'ammontare dei contributi versati che dal rendimento di questi ultimi. Ne' potrebbe configurarsi , in alcun modo , un diritto degli iscritti a ricevere, in alternativa o in subordine, l'ammontare dei contributi versati in loro favore, prevedendo l'art. 2123 c.c. che tale liquidazione possa aver luogo soltanto quando i fondi di previdenza siano formati "con il contributo dei prestatori di lavoro", ciò che nella specie è escluso dall'art. 6, comma 1, della convenzione più volte cit. 15. Tanto premesso, del tutto correttamente i giudici territoriali hanno condotto l'accertamento circa l'incapienza e l'illiquidità del Fondo avendo riguardo all'insufficienza complessiva della provvista, non senza rilevare che il successivo accordo sindacale del 24.6.2014, stipulato tra le medesime parti collettive che hanno istituito il Fondo, ha avuto come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo stesso (in relazione al quale, peraltro, oltre alla messa in liquidazione del Fondo, è stato previsto il pagamento rateale delle prestazioni in favore di coloro che avevano maturato il diritto alla prestazione); e non potendosi, in questa sede di legittimità, sottoporre a critica tale accertamento di fatto, neanche nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 e nel rigoroso senso indicato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, trattandosi di accertamento di fatto in entrambi i gradi di merito e di doppia decisione conforme insindacabile ai sensi dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. 16. In conclusione, il ricorso va rigettato. 17. La novità e complessità della questione trattata giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificat