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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10046/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10046/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 575/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36751/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del * * di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto l istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliarepresentata dal condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore2 1 Ricorso originarioCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché già nel2022 il ricorrente era stato oggetto di una prima valutazione di incompatibilità con ladetenzione presso il carcere di * e per questo era stato spostato a Parma da dovepoi successivamente è tornato a * lo stesso dirigente dell area sanitaria di *nel novembre 2024 aveva espresso gravi difficoltà nella gestione del detenuto per le suecondizioni mediocri di salute la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 aveva segnalato ilpeggioramento delle condizioni di salute del ricorrente non sono inoltre condivisibili leconsiderazioni dell ordinanza sulla inidoneità del domicilio proposto in * per laeventuale detenzione domiciliare a cagione della presenza di persone appartenenti allandrangheta in quel territorio che è stata ritenuta in modo meramente automatico qualesintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa2 2 Motivi nuoviCon unico motivo deduce che malgrado la relazione dell A S L Roma 2 del 14 agosto2025 avesse denunciato la precarietà delle condizioni generali dell assistito evidenziando inmodo particolare il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente e malgrado il consulente difensivo avesse formulato nelle relazionidel 17 aprile e del 27 giugno 2025 una prognosi infausta quoad vitam il Tribunale harespinto ugualmente la richiesta di espletamento di una perizia si ricorda ancora che ildetenuto originariamente associato all atto dell applicazione del regime differenziato ex art41 bis ord pen sempre alla casa circondariale di * era stato trasferito proprio permotivi di assistenza sanitaria a quella di Parma e da Parma quindi nuovamente ricollocatoa Roma * il che disvela di fatto la concreta inadeguatezza dell attuale strutturapenitenziaria a farsi carico dell assistenza del detenuto incongruo è il giudizio di mancatacollaborazione del ricorrente perché al cospetto di una cronica compromissione del quadroclinico generale l assenza di compliance del detenuto rispetto alle cure estrinsecatasi nellaforma ancorché occasionale di rifiuto al ricovero o di autodimissione contro il parere deimedici è al contrario la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontàstrumentali e speculative da parte del detenuto e poi perché malgrado in argomentoespressamente sollecitata dalla difesa in sede di udienza l ordinanza non si è posta ilproblema dell interferenza tra tali comportamenti e la patologia psichiatrica di cui pure soffreil condannato3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso per ilrigetto del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl ricorrente detenuto nel regime di cui all art 41 bis ord pen in quanto esponenteapicale della ndrina di * è affetto da plurime patologie in parte collegati al suo statodi severa obesità tra cui diabete mellito insufficienza respiratoria cardiopatia intensivaL ordinanza impugnata ha motivato il rigetto con un percorso logico articolato chepassa anzitutto attraverso il giudizio di attuale pericolosità del detenuto motivato con lacircostanza che anche nel corso del periodo in detenzione egli non ha smesso di daredirettive criminali ai suoi sodali atteso che nel corso di una perquisizione sono staterinvenute missive che egli era riuscito a far uscire dal carcere in cui dava la direttiva ai suoisodali di continuare ad effettuare alcune estorsioni nonché con la circostanza che lo stessosi era reso in passato latitante per diversi periodiL ordinanza ha aggiunto poi che in nessuna delle relazioni sanitarie sono indicate curemediche che gli dovrebbero essere somministrate e che non gli possono essere praticate incarcere e che comunque il condannato ha reiteratamente rifiutato alcune terapie o ricoverinonché violato la prescrizione medica di seguire un regime alimentare dietetico ed hamangiato cibo per lui nocivo quale cioccolata alla nocciola o marmellataL ordinanza ha aggiunto che il condannato ha assunto anche atteggiamenti aggressiviin carcere essendo stato condannato in sede disciplinare per intimidazioni e sopraffazionedei compagni di detenzione per l aggressione del medico di reparto per l aggressione di unagente di polizia penitenziaria per il danneggiamento di beni dell amministrazioneriportando in totale ben 66 sanzioni disciplinariIn questo contesto il ricorso deduce e poi riprende nei motivi nuovi che già nel 2022 ilricorrente era stato oggetto di valutazione di incompatibilità con la detenzione presso ilcarcere di * e per questo spostato a Parma da dove poi sarebbe statoirragionevolmente spostato di nuovo a * ma l argomento è inammissibile perché purcensurando il comportamento dell amministrazione penitenziaria non indica quali specifichecure non sarebbero garantite al ricorrente nel caso concreto nel carcere dove è allocatoIl ricorso deduce che lo stesso dirigente dell area sanitaria di * nel novembre2024 aveva manifestato per iscritto le gravi difficoltà che incontrava nella gestione deldetenuto a causa delle sue condizioni mediocri di salute ma l argomento è inammissibileperché non conferente con l oggetto della decisione cui è stato chiamato il Tribunale disorveglianza non essendo rilevante per la decisione che sia difficile gestire un detenuto diquesto tipo in ambiente carcerario in quanto ciò che deve essere valutato è se esistanospecifiche cure che il condannato deve ricevere che non gli possono essere praticate nellastruttura penitenziaria in cui egli è detenuto specifiche cure che però il ricorso non indicarendendo pertanto incompleta la deduzioneIl ricorso deduce ancora che anche la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 avevasegnalato il peggioramento delle condizioni del ricorrente per la sua complessa situazione disalute che avrebbe imposto la nomina di un perito Il motivo nuovo riprende l argomentoevidenziando il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente evidenziato anche dal consulente difensivo nelle relazioni del 17aprile e del 27 giugno 2025 L argomento è infondato perché l ordinanza è stata pronunciatasulla base di una istruttoria molto dettagliata sul piano medico avendo come base un ultimarelazione medica risalente ad agosto 2025 ovvero a soli due mesi prima della decisione néd altronde sono emersi dall istruttoria pareri diversi in ordine alla tipologie di malattie di cuisoffre il condannato o in ordine alla tipologie di cure che gli dovrebbero esseresomministrate che possano giustificare il ricorso al giudizio di un peritoIl motivo nuovo deduce che la mancata collaborazione del ricorrente evidenziatadall ordinanza è la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontà strumentalie speculative da parte del detenuto ma l argomento è inammissibile in quanto inconferentecon il giudizio demandato al Tribunale atteso che la consolidata giurisprudenza della Cortedi legittimità con cui la motivazione della ordinanza impugnata è coerente sostiene che lacondizione di sofferenza autoprodotta dal condannato ovvero realizzata mediantecomportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e diaccertamenti o il rifiuto dei medicamenti o del cibo non può essere presa in considerazioneai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi dieffettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento penanon potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultatoestraneo alla sua causa Sez 1 n 26540 del 04/07/2016 dep 2017 * Rv 270269Sez 1 n 39986 del 08/05/2019 * Rv 277488 la mancata collaborazione deldetenuto rileva pertanto perché sul piano oggettivo essa determina un peggioramento dellecondizioni di salute e non quale sanzione di un comportamento colpevolePer lo stesso motivo è inammissibile anche l ulteriore argomento del motivo nuovosecondo cui l ordinanza non si sarebbe posta il problema dell interferenza tra talicomportamenti di rifiuto delle terapie e di rifiuto di seguire le prescrizioni dietetiche e lapatologia psichiatrica di cui pure soffre il condannato proprio perché l apprezzamentonegativo circa la mancata collaborazione del detenuto non è la sanzione di uncomportamento colpevoleIl ricorso deduce ancora che non sono condivisibili le considerazioni dell ordinanzasulla inidoneità del domicilio in * per la presenza in quel territorio di personeappartenenti alla ndrangheta circostanza che non poteva essere richiamataautomaticamente quale sintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa mal argomento è inammissibile per mancanza di specificità del motivo Sez 2 n 17281 del08/01/2019 Delle * Rv 276916 nonché in motivazione Sez U n 8825 del27/10/2016 dep 2017 * Rv 268823 perché il giudizio di pericolosità attuale delricorrente che gli impedisce di ottenere la detenzione domiciliare è stato formulatonell ordinanza impugnata non soltanto sulla base della presenza in * di aderentialla ndrangheta ma come detto prima anche sulla base della circostanza che sono staterinvenute missive inoltrate all esterno dal ricorrente quando egli era già detenuto con cui lostesso dava ancora direttive ai sodali sull organizzazione delle estorsioni nonché sulla basedella circostanza che egli si sia reso in passato latitante argomenti sulla pericolosità attualecon cui il ricorso non si confronta in alcun modo5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallaleggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10046/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 575/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36751/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del * * di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto l istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliarepresentata dal condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore2 1 Ricorso originarioCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché già nel2022 il ricorrente era stato oggetto di una prima valutazione di incompatibilità con ladetenzione presso il carcere di * e per questo era stato spostato a Parma da dovepoi successivamente è tornato a * lo stesso dirigente dell area sanitaria di *nel novembre 2024 aveva espresso gravi difficoltà nella gestione del detenuto per le suecondizioni mediocri di salute la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 aveva segnalato ilpeggioramento delle condizioni di salute del ricorrente non sono inoltre condivisibili leconsiderazioni dell ordinanza sulla inidoneità del domicilio proposto in * per laeventuale detenzione domiciliare a cagione della presenza di persone appartenenti allandrangheta in quel territorio che è stata ritenuta in modo meramente automatico qualesintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa2 2 Motivi nuoviCon unico motivo deduce che malgrado la relazione dell A S L Roma 2 del 14 agosto2025 avesse denunciato la precarietà delle condizioni generali dell assistito evidenziando inmodo particolare il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente e malgrado il consulente difensivo avesse formulato nelle relazionidel 17 aprile e del 27 giugno 2025 una prognosi infausta quoad vitam il Tribunale harespinto ugualmente la richiesta di espletamento di una perizia si ricorda ancora che ildetenuto originariamente associato all atto dell applicazione del regime differenziato ex art41 bis ord pen sempre alla casa circondariale di * era stato trasferito proprio permotivi di assistenza sanitaria a quella di Parma e da Parma quindi nuovamente ricollocatoa Roma * il che disvela di fatto la concreta inadeguatezza dell attuale strutturapenitenziaria a farsi carico dell assistenza del detenuto incongruo è il giudizio di mancatacollaborazione del ricorrente perché al cospetto di una cronica compromissione del quadroclinico generale l assenza di compliance del detenuto rispetto alle cure estrinsecatasi nellaforma ancorché occasionale di rifiuto al ricovero o di autodimissione contro il parere deimedici è al contrario la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontàstrumentali e speculative da parte del detenuto e poi perché malgrado in argomentoespressamente sollecitata dalla difesa in sede di udienza l ordinanza non si è posta ilproblema dell interferenza tra tali comportamenti e la patologia psichiatrica di cui pure soffreil condannato3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso per ilrigetto del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl ricorrente detenuto nel regime di cui all art 41 bis ord pen in quanto esponenteapicale della ndrina di * è affetto da plurime patologie in parte collegati al suo statodi severa obesità tra cui diabete mellito insufficienza respiratoria cardiopatia intensivaL ordinanza impugnata ha motivato il rigetto con un percorso logico articolato chepassa anzitutto attraverso il giudizio di attuale pericolosità del detenuto motivato con lacircostanza che anche nel corso del periodo in detenzione egli non ha smesso di daredirettive criminali ai suoi sodali atteso che nel corso di una perquisizione sono staterinvenute missive che egli era riuscito a far uscire dal carcere in cui dava la direttiva ai suoisodali di continuare ad effettuare alcune estorsioni nonché con la circostanza che lo stessosi era reso in passato latitante per diversi periodiL ordinanza ha aggiunto poi che in nessuna delle relazioni sanitarie sono indicate curemediche che gli dovrebbero essere somministrate e che non gli possono essere praticate incarcere e che comunque il condannato ha reiteratamente rifiutato alcune terapie o ricoverinonché violato la prescrizione medica di seguire un regime alimentare dietetico ed hamangiato cibo per lui nocivo quale cioccolata alla nocciola o marmellataL ordinanza ha aggiunto che il condannato ha assunto anche atteggiamenti aggressiviin carcere essendo stato condannato in sede disciplinare per intimidazioni e sopraffazionedei compagni di detenzione per l aggressione del medico di reparto per l aggressione di unagente di polizia penitenziaria per il danneggiamento di beni dell amministrazioneriportando in totale ben 66 sanzioni disciplinariIn questo contesto il ricorso deduce e poi riprende nei motivi nuovi che già nel 2022 ilricorrente era stato oggetto di valutazione di incompatibilità con la detenzione presso ilcarcere di * e per questo spostato a Parma da dove poi sarebbe statoirragionevolmente spostato di nuovo a * ma l argomento è inammissibile perché purcensurando il comportamento dell amministrazione penitenziaria non indica quali specifichecure non sarebbero garantite al ricorrente nel caso concreto nel carcere dove è allocatoIl ricorso deduce che lo stesso dirigente dell area sanitaria di * nel novembre2024 aveva manifestato per iscritto le gravi difficoltà che incontrava nella gestione deldetenuto a causa delle sue condizioni mediocri di salute ma l argomento è inammissibileperché non conferente con l oggetto della decisione cui è stato chiamato il Tribunale disorveglianza non essendo rilevante per la decisione che sia difficile gestire un detenuto diquesto tipo in ambiente carcerario in quanto ciò che deve essere valutato è se esistanospecifiche cure che il condannato deve ricevere che non gli possono essere praticate nellastruttura penitenziaria in cui egli è detenuto specifiche cure che però il ricorso non indicarendendo pertanto incompleta la deduzioneIl ricorso deduce ancora che anche la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 avevasegnalato il peggioramento delle condizioni del ricorrente per la sua complessa situazione disalute che avrebbe imposto la nomina di un perito Il motivo nuovo riprende l argomentoevidenziando il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente evidenziato anche dal consulente difensivo nelle relazioni del 17aprile e del 27 giugno 2025 L argomento è infondato perché l ordinanza è stata pronunciatasulla base di una istruttoria molto dettagliata sul piano medico avendo come base un ultimarelazione medica risalente ad agosto 2025 ovvero a soli due mesi prima della decisione néd altronde sono emersi dall istruttoria pareri diversi in ordine alla tipologie di malattie di cuisoffre il condannato o in ordine alla tipologie di cure che gli dovrebbero esseresomministrate che possano giustificare il ricorso al giudizio di un peritoIl motivo nuovo deduce che la mancata collaborazione del ricorrente evidenziatadall ordinanza è la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontà strumentalie speculative da parte del detenuto ma l argomento è inammissibile in quanto inconferentecon il giudizio demandato al Tribunale atteso che la consolidata giurisprudenza della Cortedi legittimità con cui la motivazione della ordinanza impugnata è coerente sostiene che lacondizione di sofferenza autoprodotta dal condannato ovvero realizzata mediantecomportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e diaccertamenti o il rifiuto dei medicamenti o del cibo non può essere presa in considerazioneai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi dieffettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento penanon potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultatoestraneo alla sua causa Sez 1 n 26540 del 04/07/2016 dep 2017 * Rv 270269Sez 1 n 39986 del 08/05/2019 * Rv 277488 la mancata collaborazione deldetenuto rileva pertanto perché sul piano oggettivo essa determina un peggioramento dellecondizioni di salute e non quale sanzione di un comportamento colpevolePer lo stesso motivo è inammissibile anche l ulteriore argomento del motivo nuovosecondo cui l ordinanza non si sarebbe posta il problema dell interferenza tra talicomportamenti di rifiuto delle terapie e di rifiuto di seguire le prescrizioni dietetiche e lapatologia psichiatrica di cui pure soffre il condannato proprio perché l apprezzamentonegativo circa la mancata collaborazione del detenuto non è la sanzione di uncomportamento colpevoleIl ricorso deduce ancora che non sono condivisibili le considerazioni dell ordinanzasulla inidoneità del domicilio in * per la presenza in quel territorio di personeappartenenti alla ndrangheta circostanza che non poteva essere richiamataautomaticamente quale sintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa mal argomento è inammissibile per mancanza di specificità del motivo Sez 2 n 17281 del08/01/2019 Delle * Rv 276916 nonché in motivazione Sez U n 8825 del27/10/2016 dep 2017 * Rv 268823 perché il giudizio di pericolosità attuale delricorrente che gli impedisce di ottenere la detenzione domiciliare è stato formulatonell ordinanza impugnata non soltanto sulla base della presenza in * di aderentialla ndrangheta ma come detto prima anche sulla base della circostanza che sono staterinvenute missive inoltrate all esterno dal ricorrente quando egli era già detenuto con cui lostesso dava ancora direttive ai sodali sull organizzazione delle estorsioni nonché sulla basedella circostanza che egli si sia reso in passato latitante argomenti sulla pericolosità attualecon cui il ricorso non si confronta in alcun modo5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallalegge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* 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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10046/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 575/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36751/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del * * di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto l istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliarepresentata dal condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore2 1 Ricorso originarioCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché già nel2022 il ricorrente era stato oggetto di una prima valutazione di incompatibilità con ladetenzione presso il carcere di * e per questo era stato spostato a Parma da dovepoi successivamente è tornato a * lo stesso dirigente dell area sanitaria di *nel novembre 2024 aveva espresso gravi difficoltà nella gestione del detenuto per le suecondizioni mediocri di salute la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 aveva segnalato ilpeggioramento delle condizioni di salute del ricorrente non sono inoltre condivisibili leconsiderazioni dell ordinanza sulla inidoneità del domicilio proposto in * per laeventuale detenzione domiciliare a cagione della presenza di persone appartenenti allandrangheta in quel territorio che è stata ritenuta in modo meramente automatico qualesintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa2 2 Motivi nuoviCon unico motivo deduce che malgrado la relazione dell A S L Roma 2 del 14 agosto2025 avesse denunciato la precarietà delle condizioni generali dell assistito evidenziando inmodo particolare il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente e malgrado il consulente difensivo avesse formulato nelle relazionidel 17 aprile e del 27 giugno 2025 una prognosi infausta quoad vitam il Tribunale harespinto ugualmente la richiesta di espletamento di una perizia si ricorda ancora che ildetenuto originariamente associato all atto dell applicazione del regime differenziato ex art41 bis ord pen sempre alla casa circondariale di * era stato trasferito proprio permotivi di assistenza sanitaria a quella di Parma e da Parma quindi nuovamente ricollocatoa Roma * il che disvela di fatto la concreta inadeguatezza dell attuale strutturapenitenziaria a farsi carico dell assistenza del detenuto incongruo è il giudizio di mancatacollaborazione del ricorrente perché al cospetto di una cronica compromissione del quadroclinico generale l assenza di compliance del detenuto rispetto alle cure estrinsecatasi nellaforma ancorché occasionale di rifiuto al ricovero o di autodimissione contro il parere deimedici è al contrario la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontàstrumentali e speculative da parte del detenuto e poi perché malgrado in argomentoespressamente sollecitata dalla difesa in sede di udienza l ordinanza non si è posta ilproblema dell interferenza tra tali comportamenti e la patologia psichiatrica di cui pure soffreil condannato3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso per ilrigetto del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl ricorrente detenuto nel regime di cui all art 41 bis ord pen in quanto esponenteapicale della ndrina di * è affetto da plurime patologie in parte collegati al suo statodi severa obesità tra cui diabete mellito insufficienza respiratoria cardiopatia intensivaL ordinanza impugnata ha motivato il rigetto con un percorso logico articolato chepassa anzitutto attraverso il giudizio di attuale pericolosità del detenuto motivato con lacircostanza che anche nel corso del periodo in detenzione egli non ha smesso di daredirettive criminali ai suoi sodali atteso che nel corso di una perquisizione sono staterinvenute missive che egli era riuscito a far uscire dal carcere in cui dava la direttiva ai suoisodali di continuare ad effettuare alcune estorsioni nonché con la circostanza che lo stessosi era reso in passato latitante per diversi periodiL ordinanza ha aggiunto poi che in nessuna delle relazioni sanitarie sono indicate curemediche che gli dovrebbero essere somministrate e che non gli possono essere praticate incarcere e che comunque il condannato ha reiteratamente rifiutato alcune terapie o ricoverinonché violato la prescrizione medica di seguire un regime alimentare dietetico ed hamangiato cibo per lui nocivo quale cioccolata alla nocciola o marmellataL ordinanza ha aggiunto che il condannato ha assunto anche atteggiamenti aggressiviin carcere essendo stato condannato in sede disciplinare per intimidazioni e sopraffazionedei compagni di detenzione per l aggressione del medico di reparto per l aggressione di unagente di polizia penitenziaria per il danneggiamento di beni dell amministrazioneriportando in totale ben 66 sanzioni disciplinariIn questo contesto il ricorso deduce e poi riprende nei motivi nuovi che già nel 2022 ilricorrente era stato oggetto di valutazione di incompatibilità con la detenzione presso ilcarcere di * e per questo spostato a Parma da dove poi sarebbe statoirragionevolmente spostato di nuovo a * ma l argomento è inammissibile perché purcensurando il comportamento dell amministrazione penitenziaria non indica quali specifichecure non sarebbero garantite al ricorrente nel caso concreto nel carcere dove è allocatoIl ricorso deduce che lo stesso dirigente dell area sanitaria di * nel novembre2024 aveva manifestato per iscritto le gravi difficoltà che incontrava nella gestione deldetenuto a causa delle sue condizioni mediocri di salute ma l argomento è inammissibileperché non conferente con l oggetto della decisione cui è stato chiamato il Tribunale disorveglianza non essendo rilevante per la decisione che sia difficile gestire un detenuto diquesto tipo in ambiente carcerario in quanto ciò che deve essere valutato è se esistanospecifiche cure che il condannato deve ricevere che non gli possono essere praticate nellastruttura penitenziaria in cui egli è detenuto specifiche cure che però il ricorso non indicarendendo pertanto incompleta la deduzioneIl ricorso deduce ancora che anche la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 avevasegnalato il peggioramento delle condizioni del ricorrente per la sua complessa situazione disalute che avrebbe imposto la nomina di un perito Il motivo nuovo riprende l argomentoevidenziando il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente evidenziato anche dal consulente difensivo nelle relazioni del 17aprile e del 27 giugno 2025 L argomento è infondato perché l ordinanza è stata pronunciatasulla base di una istruttoria molto dettagliata sul piano medico avendo come base un ultimarelazione medica risalente ad agosto 2025 ovvero a soli due mesi prima della decisione néd altronde sono emersi dall istruttoria pareri diversi in ordine alla tipologie di malattie di cuisoffre il condannato o in ordine alla tipologie di cure che gli dovrebbero esseresomministrate che possano giustificare il ricorso al giudizio di un peritoIl motivo nuovo deduce che la mancata collaborazione del ricorrente evidenziatadall ordinanza è la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontà strumentalie speculative da parte del detenuto ma l argomento è inammissibile in quanto inconferentecon il giudizio demandato al Tribunale atteso che la consolidata giurisprudenza della Cortedi legittimità con cui la motivazione della ordinanza impugnata è coerente sostiene che lacondizione di sofferenza autoprodotta dal condannato ovvero realizzata mediantecomportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e diaccertamenti o il rifiuto dei medicamenti o del cibo non può essere presa in considerazioneai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi dieffettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento penanon potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultatoestraneo alla sua causa Sez 1 n 26540 del 04/07/2016 dep 2017 * Rv 270269Sez 1 n 39986 del 08/05/2019 * Rv 277488 la mancata collaborazione deldetenuto rileva pertanto perché sul piano oggettivo essa determina un peggioramento dellecondizioni di salute e non quale sanzione di un comportamento colpevolePer lo stesso motivo è inammissibile anche l ulteriore argomento del motivo nuovosecondo cui l ordinanza non si sarebbe posta il problema dell interferenza tra talicomportamenti di rifiuto delle terapie e di rifiuto di seguire le prescrizioni dietetiche e lapatologia psichiatrica di cui pure soffre il condannato proprio perché l apprezzamentonegativo circa la mancata collaborazione del detenuto non è la sanzione di uncomportamento colpevoleIl ricorso deduce ancora che non sono condivisibili le considerazioni dell ordinanzasulla inidoneità del domicilio in * per la presenza in quel territorio di personeappartenenti alla ndrangheta circostanza che non poteva essere richiamataautomaticamente quale sintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa mal argomento è inammissibile per mancanza di specificità del motivo Sez 2 n 17281 del08/01/2019 Delle * Rv 276916 nonché in motivazione Sez U n 8825 del27/10/2016 dep 2017 * Rv 268823 perché il giudizio di pericolosità attuale delricorrente che gli impedisce di ottenere la detenzione domiciliare è stato formulatonell ordinanza impugnata non soltanto sulla base della presenza in * di aderentialla ndrangheta ma come detto prima anche sulla base della circostanza che sono staterinvenute missive inoltrate all esterno dal ricorrente quando egli era già detenuto con cui lostesso dava ancora direttive ai sodali sull organizzazione delle estorsioni nonché sulla basedella circostanza che egli si sia reso in passato latitante argomenti sulla pericolosità attualecon cui il ricorso non si confronta in alcun modo5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallaleggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10046/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 575/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36751/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del * * di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto l istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliarepresentata dal condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore2 1 Ricorso originarioCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché già nel2022 il ricorrente era stato oggetto di una prima valutazione di incompatibilità con ladetenzione presso il carcere di * e per questo era stato spostato a Parma da dovepoi successivamente è tornato a * lo stesso dirigente dell area sanitaria di *nel novembre 2024 aveva espresso gravi difficoltà nella gestione del detenuto per le suecondizioni mediocri di salute la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 aveva segnalato ilpeggioramento delle condizioni di salute del ricorrente non sono inoltre condivisibili leconsiderazioni dell ordinanza sulla inidoneità del domicilio proposto in * per laeventuale detenzione domiciliare a cagione della presenza di persone appartenenti allandrangheta in quel territorio che è stata ritenuta in modo meramente automatico qualesintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa2 2 Motivi nuoviCon unico motivo deduce che malgrado la relazione dell A S L Roma 2 del 14 agosto2025 avesse denunciato la precarietà delle condizioni generali dell assistito evidenziando inmodo particolare il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente e malgrado il consulente difensivo avesse formulato nelle relazionidel 17 aprile e del 27 giugno 2025 una prognosi infausta quoad vitam il Tribunale harespinto ugualmente la richiesta di espletamento di una perizia si ricorda ancora che ildetenuto originariamente associato all atto dell applicazione del regime differenziato ex art41 bis ord pen sempre alla casa circondariale di * era stato trasferito proprio permotivi di assistenza sanitaria a quella di Parma e da Parma quindi nuovamente ricollocatoa Roma * il che disvela di fatto la concreta inadeguatezza dell attuale strutturapenitenziaria a farsi carico dell assistenza del detenuto incongruo è il giudizio di mancatacollaborazione del ricorrente perché al cospetto di una cronica compromissione del quadroclinico generale l assenza di compliance del detenuto rispetto alle cure estrinsecatasi nellaforma ancorché occasionale di rifiuto al ricovero o di autodimissione contro il parere deimedici è al contrario la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontàstrumentali e speculative da parte del detenuto e poi perché malgrado in argomentoespressamente sollecitata dalla difesa in sede di udienza l ordinanza non si è posta ilproblema dell interferenza tra tali comportamenti e la patologia psichiatrica di cui pure soffreil condannato3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso per ilrigetto del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl ricorrente detenuto nel regime di cui all art 41 bis ord pen in quanto esponenteapicale della ndrina di * è affetto da plurime patologie in parte collegati al suo statodi severa obesità tra cui diabete mellito insufficienza respiratoria cardiopatia intensivaL ordinanza impugnata ha motivato il rigetto con un percorso logico articolato chepassa anzitutto attraverso il giudizio di attuale pericolosità del detenuto motivato con lacircostanza che anche nel corso del periodo in detenzione egli non ha smesso di daredirettive criminali ai suoi sodali atteso che nel corso di una perquisizione sono staterinvenute missive che egli era riuscito a far uscire dal carcere in cui dava la direttiva ai suoisodali di continuare ad effettuare alcune estorsioni nonché con la circostanza che lo stessosi era reso in passato latitante per diversi periodiL ordinanza ha aggiunto poi che in nessuna delle relazioni sanitarie sono indicate curemediche che gli dovrebbero essere somministrate e che non gli possono essere praticate incarcere e che comunque il condannato ha reiteratamente rifiutato alcune terapie o ricoverinonché violato la prescrizione medica di seguire un regime alimentare dietetico ed hamangiato cibo per lui nocivo quale cioccolata alla nocciola o marmellataL ordinanza ha aggiunto che il condannato ha assunto anche atteggiamenti aggressiviin carcere essendo stato condannato in sede disciplinare per intimidazioni e sopraffazionedei compagni di detenzione per l aggressione del medico di reparto per l aggressione di unagente di polizia penitenziaria per il danneggiamento di beni dell amministrazioneriportando in totale ben 66 sanzioni disciplinariIn questo contesto il ricorso deduce e poi riprende nei motivi nuovi che già nel 2022 ilricorrente era stato oggetto di valutazione di incompatibilità con la detenzione presso ilcarcere di * e per questo spostato a Parma da dove poi sarebbe statoirragionevolmente spostato di nuovo a * ma l argomento è inammissibile perché purcensurando il comportamento dell amministrazione penitenziaria non indica quali specifichecure non sarebbero garantite al ricorrente nel caso concreto nel carcere dove è allocatoIl ricorso deduce che lo stesso dirigente dell area sanitaria di * nel novembre2024 aveva manifestato per iscritto le gravi difficoltà che incontrava nella gestione deldetenuto a causa delle sue condizioni mediocri di salute ma l argomento è inammissibileperché non conferente con l oggetto della decisione cui è stato chiamato il Tribunale disorveglianza non essendo rilevante per la decisione che sia difficile gestire un detenuto diquesto tipo in ambiente carcerario in quanto ciò che deve essere valutato è se esistanospecifiche cure che il condannato deve ricevere che non gli possono essere praticate nellastruttura penitenziaria in cui egli è detenuto specifiche cure che però il ricorso non indicarendendo pertanto incompleta la deduzioneIl ricorso deduce ancora che anche la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 avevasegnalato il peggioramento delle condizioni del ricorrente per la sua complessa situazione disalute che avrebbe imposto la nomina di un perito Il motivo nuovo riprende l argomentoevidenziando il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorganoriscontrate nel paziente evidenziato anche dal consulente difensivo nelle relazioni del 17aprile e del 27 giugno 2025 L argomento è infondato perché l ordinanza è stata pronunciatasulla base di una istruttoria molto dettagliata sul piano medico avendo come base un ultimarelazione medica risalente ad agosto 2025 ovvero a soli due mesi prima della decisione néd altronde sono emersi dall istruttoria pareri diversi in ordine alla tipologie di malattie di cuisoffre il condannato o in ordine alla tipologie di cure che gli dovrebbero esseresomministrate che possano giustificare il ricorso al giudizio di un peritoIl motivo nuovo deduce che la mancata collaborazione del ricorrente evidenziatadall ordinanza è la più chiara ed autentica testimonianza dell assenza di volontà strumentalie speculative da parte del detenuto ma l argomento è inammissibile in quanto inconferentecon il giudizio demandato al Tribunale atteso che la consolidata giurisprudenza della Cortedi legittimità con cui la motivazione della ordinanza impugnata è coerente sostiene che lacondizione di sofferenza autoprodotta dal condannato ovvero realizzata mediantecomportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e diaccertamenti o il rifiuto dei medicamenti o del cibo non può essere presa in considerazioneai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi dieffettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento penanon potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultatoestraneo alla sua causa Sez 1 n 26540 del 04/07/2016 dep 2017 * Rv 270269Sez 1 n 39986 del 08/05/2019 * Rv 277488 la mancata collaborazione deldetenuto rileva pertanto perché sul piano oggettivo essa determina un peggioramento dellecondizioni di salute e non quale sanzione di un comportamento colpevolePer lo stesso motivo è inammissibile anche l ulteriore argomento del motivo nuovosecondo cui l ordinanza non si sarebbe posta il problema dell interferenza tra talicomportamenti di rifiuto delle terapie e di rifiuto di seguire le prescrizioni dietetiche e lapatologia psichiatrica di cui pure soffre il condannato proprio perché l apprezzamentonegativo circa la mancata collaborazione del detenuto non è la sanzione di uncomportamento colpevoleIl ricorso deduce ancora che non sono condivisibili le considerazioni dell ordinanzasulla inidoneità del domicilio in * per la presenza in quel territorio di personeappartenenti alla ndrangheta circostanza che non poteva essere richiamataautomaticamente quale sintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa mal argomento è inammissibile per mancanza di specificità del motivo Sez 2 n 17281 del08/01/2019 Delle * Rv 276916 nonché in motivazione Sez U n 8825 del27/10/2016 dep 2017 * Rv 268823 perché il giudizio di pericolosità attuale delricorrente che gli impedisce di ottenere la detenzione domiciliare è stato formulatonell ordinanza impugnata non soltanto sulla base della presenza in * di aderentialla ndrangheta ma come detto prima anche sulla base della circostanza che sono staterinvenute missive inoltrate all esterno dal ricorrente quando egli era già detenuto con cui lostesso dava ancora direttive ai sodali sull organizzazione delle estorsioni nonché sulla basedella circostanza che egli si sia reso in passato latitante argomenti sulla pericolosità attualecon cui il ricorso non si confronta in alcun modo5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallalegge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 10046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris