Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1204/2012
ECLI:EU:C:2012:132
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 marzo 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑81/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo RESVEROL — Opposizione del titolare del marchio internazionale denominativo anteriore LESTEROL — Valutazione del rischio di confusione — Diritti della difesa»
1.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Autorizzazione
a depositare una replica — Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v.
punto 19)
2.
[OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato
della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256,
§ 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 27)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] /
UAMI — [OSCURATO:PERSONA], T‑363/09, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio
denominativo «RESVEROL», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35, contro la decisione R 1204/2008‑2 della seconda commissione
di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 9 luglio 2009, recante rigetto del ricorso contro
la decisione della divisione di opposizione che nega in parte la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione
proposta dal titolare dei marchi nazionali «LESTEROL» per prodotti della classe 5.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.