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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 36364/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11781-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ramo azienda-CCNL applicabile R.G.N.11781/2022 Cron.

Rep.

Ud.05/12/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza n. 3986/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 432/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 12 novembre 2021, la Corte d’appello di Roma – in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (di annullamento, con la sentenza n. 30805/2018, di quella della medesima Corte, limitatamente all’accoglimento del terzo motivo di ricorso della lavoratrice – rigettati gli altri e integralmente il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., per omesso esame del CCNL applicabile, posto alla base del licenziamento intimato alla propria dipendente, in relazione alla durata del periodo di comporto) –confermate le pronunce di accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di III livello e di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle differenze retributive pari a € 4.347,03, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante DDTS ed [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del ramo d’azienda, al pagamento della medesima somma in solido con la prima, entrambe oltre rivalutazione ed interessi.

Essa ha pure rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice indicata in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che le aveva riconosciuto il suddetto livello del CCNL Settore terziario – commercio dal settembre 2002 e condannato [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pagamento della somma di € 4.347,03, per differenze retributive fino alla data dell’1 aprile 2005 (di intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla seconda alla prima società), per effetto della riforma del capo di condanna relativo al T.f.r. della prima sentenza della Corte capitolina, sul punto non annullata;

2. il giudice di rinvio ha, in particolare: ritenuto valida l’applicazione, in luogo del CCNL dei metalmeccanici invocato dalla lavoratrice, del CCNL Settore terziario – commercio sempre applicato al suo rapporto e pertanto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto in esso previsto; ribadito l’esclusione di condotte datoriali di demansionamento e mobbing; negato il maggiore livello (II) rivendicato, in luogo del III riconosciuto, corrispondente alle mansioni svolte;

3. con atto notificato l’11 maggio 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:SOCIETA]., ritualmente intimate, non hanno svolto difese;

4. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria finale;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l’applicazione al rapporto di lavoro del CCNL Settore terziario – commercio, nonostante l’applicazione costante, da parte della cessionaria del ramo d’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., del CCNL Metalmeccanici e la specifica comunicazione alla lavoratrice, addetta al ramo d’azienda cedutole da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della sua applicazione, pure prevista nel contratto di cessione di altro ramo dalla medesima società ad [OSCURATO:SOCIETA]. (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. secondo consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti siapplica, ai sensi dell'art. 2112, terzo comma c.c., ilcontratto collettivo in vigore presso lacessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l’originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso lacessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. 13 maggio 2011, n. 10614; Cass. 29 settembre 2015, n. 19303; Cass.29 novembre 2021, n. 37291);

3.1. nel caso di specie, si verifica l’ipotesi dell’applicazione (presso la società cessionaria) di un altro contratto collettivo (CCNL Metalmeccanici), rilevante ai fini di corretta applicazione dell’art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23, secondo cui “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata invigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo”, come interpretato dalla Corte di Giustizia (Cass.29 novembre 2021, n. 37291, in motivazione subp.ti da 31 a 33);

3.2. la Corte d’appello ha pertanto disatteso (per le ragioni esposte ai p.ti 9.1 e 9.2 di pg. 4 della sentenza) il suenunciato principio;

4. il ricorso deve allora essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11781-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ramo azienda-CCNL applicabile R.G.N.11781/2022 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza n. 3986/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 432/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 12 novembre 2021, la Corte d’appello di Roma – in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (di annullamento, con la sentenza n. 30805/2018, di quella della medesima Corte, limitatamente all’accoglimento del terzo motivo di ricorso della lavoratrice – rigettati gli altri e integralmente il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., per omesso esame del CCNL applicabile, posto alla base del licenziamento intimato alla propria dipendente, in relazione alla durata del periodo di comporto) –confermate le pronunce di accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di III livello e di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle differenze retributive pari a € 4.347,03, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante DDTS ed [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del ramo d’azienda, al pagamento della medesima somma in solido con la prima, entrambe oltre rivalutazione ed interessi. Essa ha pure rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice indicata in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che le aveva riconosciuto il suddetto livello del CCNL Settore terziario – commercio dal settembre 2002 e condannato [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pagamento della somma di € 4.347,03, per differenze retributive fino alla data dell’1 aprile 2005 (di intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla seconda alla prima società), per effetto della riforma del capo di condanna relativo al T.f.r. della prima sentenza della Corte capitolina, sul punto non annullata; 2. il giudice di rinvio ha, in particolare: ritenuto valida l’applicazione, in luogo del CCNL dei metalmeccanici invocato dalla lavoratrice, del CCNL Settore terziario – commercio sempre applicato al suo rapporto e pertanto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto in esso previsto; ribadito l’esclusione di condotte datoriali di demansionamento e mobbing; negato il maggiore livello (II) rivendicato, in luogo del III riconosciuto, corrispondente alle mansioni svolte; 3. con atto notificato l’11 maggio 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:SOCIETA]., ritualmente intimate, non hanno svolto difese; 4. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria finale; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l’applicazione al rapporto di lavoro del CCNL Settore terziario – commercio, nonostante l’applicazione costante, da parte della cessionaria del ramo d’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., del CCNL Metalmeccanici e la specifica comunicazione alla lavoratrice, addetta al ramo d’azienda cedutole da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della sua applicazione, pure prevista nel contratto di cessione di altro ramo dalla medesima società ad [OSCURATO:SOCIETA]. (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. secondo consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti siapplica, ai sensi dell'art. 2112, terzo comma c.c., ilcontratto collettivo in vigore presso lacessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l’originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso lacessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. 13 maggio 2011, n. 10614; Cass. 29 settembre 2015, n. 19303; Cass.29 novembre 2021, n. 37291); 3.1. nel caso di specie, si verifica l’ipotesi dell’applicazione (presso la società cessionaria) di un altro contratto collettivo (CCNL Metalmeccanici), rilevante ai fini di corretta applicazione dell’art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23, secondo cui “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata invigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo”, come interpretato dalla Corte di Giustizia (Cass.29 novembre 2021, n. 37291, in motivazione subp.ti da 31 a 33); 3.2. la Corte d’appello ha pertanto disatteso (per le ragioni esposte ai p.ti 9.1 e 9.2 di pg. 4 della sentenza) il suenunciato principio; 4. il ricorso deve allora essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legit
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