CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 33765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 2/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]/che ha insistito per l'accoglimento dei motivi proposti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di prevenzione in data 6 aprile 2022, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revocazione della confisca disposta dallo stesso Tribunale in data 1 marzo 2012, definitiva il 9 luglio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziato dell'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA], famiglia di [OSCURATO:PERSONA], ed attivo nel settore del traffico di stupefacenti tra la Sicilia e Genova. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce - con unico motivo complesso - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché vizi di motivazione, con riguardo ai profili di seguito sinteticamente riprodotti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - La Corte di appello non ha valutato gli elementi dimostrativi della insussistenza, li ab origine, della pericolosità sociale del proposto. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riportato condanna per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e la sentenza assolutoria n. 8/2011 del 15 febbraio 2011, resa dal Tribunale di Caltanissetta, mai impugnata, smentisce in maniera incontrovertibile il presupposto soggettivo della misura di prevenzione adottata. Del resto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], risiede da oltre cinquant'anni a Genova, ha riportato due sole condanne per fatti ivi commessi e non ha alcun centro di imputazione di interessi nella provincia nissena ed in Sicilia. - La Corte di appello non ha considerato le numerose prove nuove, costituite da documentazione contabile e fiscale, dimostrative della assenza di sproporzione del valore dei beni coerciti rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto e dei componenti del nucleo familiare. Sono state poste all'attenzione della Corte di merito, a riprova della provenienza lecita delle somme di danaro impiegate nell'acquisto dei cespiti immobiliari attinti dalla confisca, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1985 al 1989 (da cui emergono redditi di impresa da attività edilizia e di ripristino stradale), nonché documentazione comprovante entrate ulteriori rispetto a quelle valutate nell'originaria proposta di applicazione della misura (inerenti a liquidazione di risarcimento danni da sinistri stradale; riscatto polizze vite; vendite di cespiti immobiliari, alcuni dei quali caduti in successione ereditaria; cessione di aziende e di immobili, anche a titolo compensativo di crediti pregressi; canoni locativi) / come dettagliatamente indicato nelle pagine da 3 a 9 del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Va anzitutto puntualizzato che l'atto di impugnazione, depositato in data 3 gennaio 2023, avverso il decreto pronunciato in data 2 dicembre 2022 e notificato in data 21 dicembre 2022, è tempestivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione avverso la decisione reiettiva della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da presentarsi nelle forme di cui all'art. 630 e ss. cod. proc. pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Si è puntualizzato, al riguardo, che, non trovando applicazione, in tale giudizio, la limitazione stabilita dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine ai motivi deducibili in sede di ricorso per cassazione, non può operare il più breve termine di dieci giorni ivi previsto. (Sez. 5, n. 23391 del 01/04/2022, Spinelli, Rv. 283128) 3. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in primo luogo una nuova valutazione della pericolosità sociale, che assume essere geneticamente insussistente e, quindi, una nuova valutazione della sproporzione tra i beni posseduti e i redditi. 4. La deduzione difensiva relativa al proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen., in questa Sede reiterata, è generica. Si tratta di un profilo già compiutamente valutato ai fini della adozione della confisca e, in ogni caso, il giudicato di assoluzione, in sé considerato, non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., atteso che la misura di prevenzione patrimoniale può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225). Al riguardo, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui la revoca ex tunc del provvedimento di confisca resta, ontologicamente, un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca e con la rivalutazione, in particolare, di elementi negativamente delibati in quell'ambito, senza che sia dato neppure comprendere quale sia il novum decisivo. Sotto altro profilo, si osserva che la sentenza non è sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, né è stata conosciuta in epoca successiva, e non può pertanto rilevare ai fini della revocazione, per la previsione ostativa di cui all'art. 28. lett. b), cit. 5. Analoga preclusione si configura quanto alla dedotta assenza di sproporzione del valore dei beni coerciti rispetto al reddito o alle attività economiche del proposto e dei componenti del nucleo familiare. Della documentazione contabile addotta a supporto della richiesta non lstata neppure allegata la sopravvenienza o la sopravvenuta conoscenza - rispetto alla conclusione del procedimento applicativo della confisca - né l'esistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della tardiva produzione. Sul punto, il provvedimento impugnato ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707, secondo la quale la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Le Sezioni Unite hanno invero chiarito che, pur costruito sul modello storico della revisione della condanna penale, il rimedio della revocazione non è ad esso del tutto sovrapponibile anzitutto in ragione della diversità di rango del bene su cui l'ablazione viene ad incidere - il patrimonio e non invece la libertà personale -. Una nozione più selettiva di prova nuova si correla., invero, in questo ambito, ad istanze di maggiore stabilità del giudicato di prevenzione, rispetto a quello di condanna, sul presupposto che la misura ablativa, per quanto destinata ad incidere su un diritto costituzionalmente garantito quale quello di proprietà, risente comunque della natura patrimoniale dell'interesse da tutelare, costituendo essa non già una sanzione, quanto invece la naturale conseguenza dell'illecita acquisizione dei beni che ne formano l'oggetto (Sez. U, n. 4880 del 2014, dep. 2015, Spinelli, in motivazione; nello stesso senso Corte cost., sent. n. 24 del 2019 che ha ribadito l'estraneità delle misure di prevenzione allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene; Corte EDU, 13/07/2021, Todorov c. Bulgaria, n. 50705 del 2011, che richiama, con riguardo alla confisca, il paradigma civilistico dell'actio in rem, nella specie finalizzato al recupero di beni oggetto di illecita accumulazione). Depongono nel senso di escludere la piena assimilabilità della nozione di prova nuova che giustifica la riapertura del procedimento di prevenzione, rispetto a quella che legittima l'accesso alla revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. le peculiari connotazioni dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione, che presenta rilevanti tratti di autonomia rispetto al giudizio penale, quanto: a) all'oggetto dell'accertamento, costituito dalla pericolosità del soggetto; b) ai relativi strumenti di verifica, che devono essere indizianti della pericolosità; c) alla finalità cui il procedimento tende, che è quella di garantire la sicurezza collettiva, non la repressione punitiva per i fatti di reato accertati. (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep, 2015, Gelsomino, Rv. 261842). Tutto quanto precede giustifica, per le Sezioni Unite, una disciplina regolativa della prova nuova decisiva, idonea a sostenere la domanda di revocazione, più restrittiva di quella che vale a giustificare la richiesta di revisione del giudicato di condanna; prova che, nella specie, non ricorre. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga