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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23296/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 648-ter, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed è anche manifestamente infondato giacché censura vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, prospettando enunciati ermeneutici contrastanti con la consolidata giurisprudenza, alla quale, per contro, fa rinvio la sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità e corrette giuridicamente (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, con riferimento all'interpretazione della condotta di impiego il cui ambito applicativo si estende anche a condotte prive dell'idoneità dissimulatoria tipica dei limitrofi reati di ricettazione e di riciclaggio, evidenziando l'offensività riscontrata della condotta provata di effettuazione di bonifici per importi di denaro consistenti in favore di altre società commerciali quale chiara forma di reimpiego); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA iN CANCELLERIA 24 G I 6 Funzionario hicliziarioMania De 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 648-ter, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed è anche manifestamente infondato giacché censura vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, prospettando enunciati ermeneutici contrastanti con la consolidata giurisprudenza, alla quale, per contro, fa rinvio la sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità e corrette giuridicamente (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, con riferimento all'interpretazione della condotta di impiego il cui ambito applicativo si estende anche a condotte prive dell'idoneità dissimulatoria tipica dei limitrofi reati di ricettazione e di riciclaggio, evidenziando l'offensività riscontrata della condotta provata di effettuazione di bonifici per importi di denaro consistenti in favore di altre società commerciali quale chiara forma di reimpiego); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA iN CANCELLERIA 24 G I 6 Funzionario hicliziarioMania De 2
Sentenza Cassazione n. 23296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris