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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21140/2026

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osto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania deducendo, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod pen. e vizio di motivazione in ordine alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per avere il Tribunale ritenuto applicabile la causa di non punibilità nonostante i plurimi precedenti penali dell'imputato, tra i quali si annoverano diverse condanne per furto ed una per evasione, ritenendo erroneamente compatibile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con la recidiva, costituente, di contro, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente va affermata la legittimazione del Procuratore generale alla proposizione dell'odierno ricorso, da qualificarsi come ricorso ordinario per cassazione ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. proposto in presenza "delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.".

Sul punto le Sezioni Unite, nell'affermare con sentenza n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490-03, che "In tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.", hanno chiarito che la "legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza", precisando che, escluso ogni onere di prova o allegazione circa l'effettiva sussistenza di tali intese in relazione al singolo procedimento, è lo stesso procuratore generale che propone appello avverso una sentenza di primo grado che riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica 2così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Si può dunque concludere che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione "soggettiva" del Procuratore generale ricorrente ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Si è inoltre in presenza di una sentenza "oggettivamente" inappellabile e dunque impugnabile dal Procuratore generale con ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606 e 608 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno chiarito che l'interpretazione logico-sistematica delle suddette disposizioni induce fondatamente a ritenere che, nel riconoscere al Procuratore generale la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la "sentenza inappellabile", il legislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilità della sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'Ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado.

In queste ipotesi, sottolineano le Sezioni Unite, è pacifico che il Procuratore generale possa proporre contro la sentenza di primo grado ricorso per cassazione ordinario e, qualora la Corte di cassazione accolga il ricorso e disponga l'annullamento con rinvio, gli atti saranno trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza in primo grado, giusta la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

La sentenza impugnata con l'odierno ricorso rientra nella categoria delle sentenze inappellabili da parte dell'Ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento per uno dei reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen. 3.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Va innanzitutto rammentato che, per orientamento consolidato di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (cfr. Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731- 01; Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311). 3Quanto ai criteri cui deve attenersi la valutazione del giudice, va ribadito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, mentre l'abitualità sussiste allorché l'agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131- bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591).

Con specifico riguardo al requisito della non abitualità, va rammentato che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi), «affinché la condotta possa essere qualificata come abituale e, quindi, ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, occorre, secondo una sequenza lessicale tracciata dal legislatore con riferimento a tre diverse situazioni progressivamente elencate in via alternativa: a) che l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) ovvero che siano stati commessi più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) o, infine, che si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Il dato normativo, come affermato dalla Corte nella sentenza Tushaj, mira ad escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto i «comportamenti seriali»; il riferimento, poi, ai «reati» e non alle «condanne» comporta che la pluralità di reati è configurabile non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche quando l'accertamento del reato non sia ancora definitivo o si tratti di reati da giudicare nel medesimo procedimento o, ancora, quando sia stata in precedenza riconosciuta la causa di esclusione della punibilità in esame." [...] Con riferimento alla locuzione "più reati della stessa indole", la menzionata decisione, dopo aver precisato che «non si parla di condanne ma di reati», ha affermato che «il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis» e che «i reati possono ben essere successivi a quello in esame», vertendosi in un ambito differente da quello della recidiva».

44. Le argomentazioni in forza delle quali, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità sono in linea con i principi richiamati al punto che precede.

Il giudice di merito, dopo avere correttamente evidenziato il limitato disvalore del fatto realizzato dall'imputato, il quale era stato sorpreso nelle adiacenze della propfia - abitazione, seduto nelle scale condominiali e intento a fumare una sigaretta unitamente ad altro soggetto e ai propri familiari, ha escluso il requisito dell'abitualità della condotta in ragione della natura dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale.

Ed invero, come documentato dal certificato versato in atti dal ricorrente, l'imputato risulta gravato da un unico precedente relativo ad un reato (evasione) della medesima indole rispetto a quello oggetto di giudizio, non rilevando, di contro, le precedenti condanne per reati di natura eterogenea rispetto a quello sub ludice, quali quelle concernenti i reati di furto, non riconducibili alla nozione di "reati della stessa indole" che, come chiarito nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, «fa riferimento a un duplice ambito di valutazione, sia oggettivo ("la natura dei fatti") che soggettivo ("i motivi che li determinarono"), da cui desumere la ricorrenza di quei "caratteri fondamentali comuni" che, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., qualificano l'indole criminale di un soggetto» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, cit.).

È, dunque, destituito di fondamento l'assunto del ricorrente, che si basa su una errata sovrapposizione di istituti distinti, quali sono l'abitualità della condotta e la recidiva, risultando ; sul punto, non conferente la pronuncia di legittimità evocata nel ricorso (sentenza Sez. 2, n. n. 8385 del 20/12/2022), intervenuta in relazione ad una fattispecie nella quale la recidiva reiterata specifica era stata, diversamente da quanto avvenuto nel caso in esame, in concreto ritenuta e applicata dai giudici di merito, in ragione di precedenti condanne della cui natura, peraltro, nulla si dice in sentenza.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania deducendo, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod pen. e vizio di motivazione in ordine alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per avere il Tribunale ritenuto applicabile la causa di non punibilità nonostante i plurimi precedenti penali dell'imputato, tra i quali si annoverano diverse condanne per furto ed una per evasione, ritenendo erroneamente compatibile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con la recidiva, costituente, di contro, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va affermata la legittimazione del Procuratore generale alla proposizione dell'odierno ricorso, da qualificarsi come ricorso ordinario per cassazione ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. proposto in presenza "delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.". Sul punto le Sezioni Unite, nell'affermare con sentenza n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490-03, che "In tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.", hanno chiarito che la "legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza", precisando che, escluso ogni onere di prova o allegazione circa l'effettiva sussistenza di tali intese in relazione al singolo procedimento, è lo stesso procuratore generale che propone appello avverso una sentenza di primo grado che riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica 2così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si può dunque concludere che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione "soggettiva" del Procuratore generale ricorrente ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si è inoltre in presenza di una sentenza "oggettivamente" inappellabile e dunque impugnabile dal Procuratore generale con ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606 e 608 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno chiarito che l'interpretazione logico-sistematica delle suddette disposizioni induce fondatamente a ritenere che, nel riconoscere al Procuratore generale la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la "sentenza inappellabile", il legislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilità della sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'Ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado. In queste ipotesi, sottolineano le Sezioni Unite, è pacifico che il Procuratore generale possa proporre contro la sentenza di primo grado ricorso per cassazione ordinario e, qualora la Corte di cassazione accolga il ricorso e disponga l'annullamento con rinvio, gli atti saranno trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza in primo grado, giusta la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La sentenza impugnata con l'odierno ricorso rientra nella categoria delle sentenze inappellabili da parte dell'Ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento per uno dei reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Va innanzitutto rammentato che, per orientamento consolidato di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (cfr. Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731- 01; Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311). 3Quanto ai criteri cui deve attenersi la valutazione del giudice, va ribadito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, mentre l'abitualità sussiste allorché l'agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131- bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591). Con specifico riguardo al requisito della non abitualità, va rammentato che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi), «affinché la condotta possa essere qualificata come abituale e, quindi, ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, occorre, secondo una sequenza lessicale tracciata dal legislatore con riferimento a tre diverse situazioni progressivamente elencate in via alternativa: a) che l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) ovvero che siano stati commessi più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) o, infine, che si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate. Il dato normativo, come affermato dalla Corte nella sentenza Tushaj, mira ad escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto i «comportamenti seriali»; il riferimento, poi, ai «reati» e non alle «condanne» comporta che la pluralità di reati è configurabile non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche quando l'accertamento del reato non sia ancora definitivo o si tratti di reati da giudicare nel medesimo procedimento o, ancora, quando sia stata in precedenza riconosciuta la causa di esclusione della punibilità in esame." [...] Con riferimento alla locuzione "più reati della stessa indole", la menzionata decisione, dopo aver precisato che «non si parla di condanne ma di reati», ha affermato che «il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis» e che «i reati possono ben essere successivi a quello in esame», vertendosi in un ambito differente da quello della recidiva». 44. Le argomentazioni in forza delle quali, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità sono in linea con i principi richiamati al punto che precede. Il giudice di merito, dopo avere correttamente evidenziato il limitato disvalore del fatto realizzato dall'imputato, il quale era stato sorpreso nelle adiacenze della propfia - abitazione, seduto nelle scale condominiali e intento a fumare una sigaretta unitamente ad altro soggetto e ai propri familiari, ha escluso il requisito dell'abitualità della condotta in ragione della natura dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Ed invero, come documentato dal certificato versato in atti dal ricorrente, l'imputato risulta gravato da un unico precedente relativo ad un reato (evasione) della medesima indole rispetto a quello oggetto di giudizio, non rilevando, di contro, le precedenti condanne per reati di natura eterogenea rispetto a quello sub ludice, quali quelle concernenti i reati di furto, non riconducibili alla nozione di "reati della stessa indole" che, come chiarito nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, «fa riferimento a un duplice ambito di valutazione, sia oggettivo ("la natura dei fatti") che soggettivo ("i motivi che li determinarono"), da cui desumere la ricorrenza di quei "caratteri fondamentali comuni" che, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., qualificano l'indole criminale di un soggetto» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, cit.). È, dunque, destituito di fondamento l'assunto del ricorrente, che si basa su una errata sovrapposizione di istituti distinti, quali sono l'abitualità della condotta e la recidiva, risultando ; sul punto, non conferente la pronuncia di legittimità evocata nel ricorso (sentenza Sez. 2, n. n. 8385 del 20/12/2022), intervenuta in relazione ad una fattispecie nella quale la recidiva reiterata specifica era stata, diversamente da quanto avvenuto nel caso in esame, in concreto ritenuta e applicata dai giudici di merito, in ragione di precedenti condanne della cui natura, peraltro, nulla si dice in sentenza. P.Q.M. P.Q.M
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