Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20590/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata dal solo Pubblico Ministero. 2.. [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in )70'.cassazione, dovendosi ribadire il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (Sez.5, n.315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926).

3. Rilevato che, con memoria difensiva, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un orientamento che ammette in ogni caso il ricorso in cassazione della parte civile, anche ove non abbia proposto appello.

4. [OSCURATO:PERSONA] che, pur aderendo all'orientamento richiamato dal ricorrente, deve ugualmente rilevarsi che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciai() all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez.3, n. 16492 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 281779);

5. Rilevato che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono, secondo la giurisprudenza meno restrittiva, la proposizione del ricorso per cassazione della parte civile non appellante.

6. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce di tali premesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la conseguente conda. nna del ricorrente al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ric P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata dal solo Pubblico Ministero. 2.. [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in )70'.cassazione, dovendosi ribadire il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (Sez.5, n.315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926). 3. Rilevato che, con memoria difensiva, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un orientamento che ammette in ogni caso il ricorso in cassazione della parte civile, anche ove non abbia proposto appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] che, pur aderendo all'orientamento richiamato dal ricorrente, deve ugualmente rilevarsi che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciai() all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez.3, n. 16492 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 281779); 5. Rilevato che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono, secondo la giurisprudenza meno restrittiva, la proposizione del ricorso per cassazione della parte civile non appellante. 6. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce di tali premesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la conseguente conda. nna del ricorrente al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ric P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20590/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris