CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36398/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 6.12.2024 la Corte d'Appello di Napoli ha 6, parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli in data D.6.2023 di condanna per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda; Premesso che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; Rilevato che il ricorso, al di là una prolungata trattazione introduttiva dell'istituto della particolare tenuità del fatto, reitera pedissequamente il motivo d'appello e prospetta deduzioni generiche, senza articolare critiche specifiche alle ragioni poste a base della sentenza impugnata, salvo invocare la non abitualità del comportamento, laddove invece il diniego era basato sulle modalità della condotta (l'imputato, infatti, era stato trovato in strada con la disponibilità di un coltello nel periodo emergenziale Covid in un orario in cui vigeva il divieto di circolazione) e sui precedenti di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend