CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 22678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6355/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S14 M082W), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4770/2017,depositata i l 17/07/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di L’Arredo di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere avuto il 24 dicembre 2001 in consegna, “in prova”, una autovettura, il 26 febbraio 2002 stipulava un contratto preliminare di vendita della medesima autovettura, con cui la parte promittente venditrice, la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., si impegnava “sin da oggi, avendo ricevuto per intero il prezzo pattuito [pari a euro 23.240,56], a estinguere anticipatamente il contratto di leasing in essere e a effettuare il passaggio notarile entro il 30 aprile 2002”. La promittente venditrice acquistava il bene, estinguendo il contratto di mutuo, ma non trasferiva la proprietà del bene al promissario acquirente e lo vendeva il 26 giugno 2003 a un terzo, cui veniva consegnata l’autovettura da [OSCURATO:PERSONA], al quale era restituita la somma di euro 23.240,56 a suo tempo pagata. [OSCURATO:PERSONA]Arredo conveniva, quindi , in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., quali “ultimi componenti-aventi causa” della società [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo estinta, chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma di euro 5.000,00o del diverso importo liquidato a titolo di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento della società, danno costituito dall’impossibilità di detrarre fiscalmente i costi di ammortamento, carburante e manutenzione della vettura, per euro 2.903,30, dal pagamento del premio dell’assicurazione per il rischio del furto e dell’incendio dell’autovettura dal 26 gennaio 2002 al 27 luglio 2003, per euro 1.622,00,e dall’impossibilità di impiegare il prezzo versato in altre attività produttive di reddito. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 214/2010, rigettava la domanda, ritenendo che il danno lamentato (l’impossibilità di dedurre fiscalmente i costi dell’uso dell’autovettura) non derivasse dall’inadempimento della promittente venditrice, ma dall’avere la ricorrente utilizzato l’autoveicolo pur non essendone ancora divenuta proprietaria e che la mancata disponibilità della somma versata aveva avuto come contropartita l’utilizzo dell’autovettura. 2. La sentenza venivaimpugnata dall’impresa L’Arredo. Con la sentenza n. 4770 del 17 luglio 2017,la Corte d’appello di Roma ha rigettatoil gravame. Il giudice d’appello ha osservato , anzitutto , come nella fattispecie in esame si fosse avuta la consegna della res il 24 dicembre 2001 e il pagamento del prezzo il 26 febbraio 2002 senza il trasferimento della proprietà,traditio e pagamento che non erano incompatibili con l’intento di stipulare un mero contratto preliminare, così che non vi era stato il passaggio del possesso, ma soltanto una detenzione qualificata del bene, il cui utilizzo aveva comportato a carico dell’impresa L’Arredo le spese di gestione del veicolo; al momento della stipulazione del preliminare – ha proseguito il giudice d’appello – la promittente venditrice non era proprietaria del bene, ma si era impugnata a diventarlo, estinguendo anticipatamente il contratto di leasing, per poi effettuare il passaggio con atto notarile entro il 30 aprile 2002; la promittente venditrice aveva tempestivamente adempiuto al proprio obbligo di acquistare la proprietà del bene, mentre circa l’obbligo di stipulare il contratto preliminare il termine previsto non era termine essenziale, non avendolo le parti espressamente pattuito, così che – ha concluso il giudice d’appello – l’appellante non poteva lamentarsi del mancato godimento dei vantaggi fiscali. 3. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], “anche in qualità di titolare della cessata impresa individuale L’Arredo”. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta “violazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 1351 e 1478 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’obbligo in capo alla promittente venditrice sarebbe stato (solo) quello di acquisire la proprietà del bene e non anche quello di far acquistare al promissario acquirente tale proprietà. 2) Il secondo motivo denuncia “violazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 1184, 1185, 1351, 1418 e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”: l’indagine sulla natura essenziale del termine apposto a un contratto rileva solo ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale, non invece ai fini meramente risarcitori, ovvero quelli avuti di mira dal ricorrente con la proposizione della domanda introduttiva del processo, con la quale non è mai stata domandata la risoluzione del contratto preliminare, ma il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata stipulazione del definitivo e della conseguente impossibilità di porre in essere atti riservati in via esclusiva al proprietario. II. I due motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente, in quanto tra loro correlati -non possono essere accolt i . Ha ragione il ricorrente nel sottolineare che il contratto preliminare prevedeva l’obbligo della promittente venditrice non solo di acquistare la proprietà del bene, ma di trasferirla al promissario acquirente (v. al riguardo l’art. 1478 c.c., che appunto prescrive che se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore). Tuttavia, è c orrett a la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, come ritenuto nella sentenzadi appello, confermandosi quella di primo grado. Come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, è pacifico che, una volta estinto il leasing e acquistata la proprietà dell’autovettura, la promittente venditrice ha venduto il bene a un terzo; a quel punto il promissario acquirente, che deteneva il bene da circa un anno e mezzo, ha consegnato il medesimo al terzo e ha acconsentito alla restituzione del prezzo versato, così accettando la volontà risolutoria di controparte. Sostanzialmente, quindi, l e due parti di comune accordo hanno risolto il contratto preliminare e, pertanto,il contratto era venuto meno. Va ricordato che la vendita di un’autovettura non necessita della forma scritta per la sua validità (v. Cass. 6385/2020), così che non necessita di forma scritta né il contratto preliminare né la risoluzione consensuale del medesimo (nel senso che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex art. 1351 c.c. si pone in termini identici per ilcontratto risolutorio delpreliminare stesso si veda Cass. 13290/2015 ). La risoluzione consensuale del contratto, per la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. n. 12075/2007 e Cass. n. 24802/2006), condivisa dal Collegio, non costituisce materia di eccezione in senso proprio o stretto, ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che, se ed in quanto rilevante ai fini della decisione, può essere accertato d’ufficio dal giudice, anche in sede di legittimitàove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto (v. Cass. n. 23586/2018). Ciò comporta –e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata – che, pacifici essendo i fatti che hanno determinato la risoluzione consensuale del contratto preliminare, deve essere respinta la domanda del ricorrente intesa a ottenere il risarcimento del danno per la inesatta esecuzione della prestazione prevista dal contratto cui l'accordo risolutorio aveva tolto ogni efficacia (v. al riguardo Cass. n. 27999/2019). La questione della risoluzione consensuale del contratto preliminare è questione che, appunto, può essere rilevata d’ufficio nella presente sede di legittimità, rispetto alla quale, essendo la stessa basata su fatti pacifici tra le parti, non vi è obbligo di stimolare il contraddittorio delle parti. Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sullequestioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2 c.p.c., e per il giudizio di cassazione dall’art. 384, comma 3 c.p.c., non riguarda lequestioni di diritto, ma solo quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (così, da ultimo, Cass. n. 1617/2022). II. Il ricorso va, pertanto , rigettato , con correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso sopra precisato. Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que