CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 49251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Messina ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], in quanto imputato del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché avrebbe illecitamente detenuto, in parte occultata indosso e in parte custodita presso la propria abitazione, 16 grammi di marijuana e 6 grammi mista a tabacco (contenente grammi 1,636 di principio attivo puro, pari a 65,6 dosi singole medie) destinata allo spaccio, in Messina il 3 febbraio 2017. 2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 12 febbraio 2021, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli, riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.PR. n. 309 dei 1990, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ragonese, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova di una destinazione diversa dall'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. Deduce, infatti, il difensore che la condotta accertata sarebbe da ascriversi all'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendosi al cospetto della detenzione di due sole dosi di marijuana. Nella sentenza impugnata, peraltro, difetterebbe la motivazione in ordine alla prova della finalizzazione dello stupefacente alla cessione a terzi, in assenza - ad avviso del ricorrente - di alcuno dei parametri indicati dai giudici di legittimità per dimostrare detta destinazione (almeno parziale). La Corte di appello, infatti, ingiustificatamente non avrebbe considerato la totale assenza di altri elementi tipici dell'attività di spaccio, quali la presenza di terzi soggetti, il rinvenimento di sostanza stupefacente confezionata in dosi per la cessione, la presenza di strumenti atti al taglio e al confezionamento o la presenza di somme di danaro in contanti. L'imputato, peraltro, avrebbe ammesso spontaneamente la detenzione di altra sostanza stupefacente ad uso personale presso la propria abitazione, peraltro sempre marijuana e del medesimo tipo di quella sequestrata in precedenza dagli agenti di polizia giudiziaria. D'altra parte, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dovrebbe pur sempre essere dimostrata dal pubblico ministero e non potrebbe essere inferita dal mero superamento dei limiti indicati nel decreto ministeriale richiamato dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in mero illecito amministrativo, in quanto l'imputato avrebbe detenuto la sostanza stupefacente rinvenuta dalla polizia giudiziaria per uso meramente personale. L'imputato avrebbe, inoltre, avuto un comportamento collaborativo con la polizia giudiziaria e non si accompagnava a persone sospette. Il rinvenimento del solo bilancino, peraltro consegnato spontaneamente prima dell'inizio della perquisizione domiciliare, non potrebbe fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato. 4.3. Con il terzo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendosi al cospetto di un'ipotesi di confine con l'illecito di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello, nel rigettare l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della causa di non punibilità, si sarebbe, infatti, limitata al ricorso a una mera clausola di stile e non avrebbe considerato la mancanza di condotte seriali dell'imputato, peraltro incensurato. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 3 novembre 2022 il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2. Con i primi due motivi, il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza, di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. 3. Entrambi i motivi sono, tuttavia, inammissibili, in quanto si risolvono in una generica deduzione dell'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e nella sollecitazione della Corte di legittimità a una lettura alternativa degli elementi probatori in atti. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente ha, del resto, riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai giudici del merito. La Corte di appello si è, peraltro, confrontata compiutamente con la linea difensiva riportata nei motivi di appello e non illogicamente ha ritenuto sussistente la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente in ragione del fatto che parte della marijuana era detenuta dall'imputato sulla sua persona e parte a casa, ove, peraltro, era stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato anche un bilancino di precisione, sintomatico della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente. L'apprezzamento della Corte di appello, in quanto congruamente motivato ed esente da contraddizioni, si colloca nel perimetro delle valutazioni insindacabili nel giudizio di legittimità. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, del resto, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 4. Con il terzo motivo, il difensore lamenta l'omessa motivazione in relazione all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., peraltro in un'ipotesi di confine con l'illecito di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Il motivo è fondato. Nel caso di specie la Corte di appello ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., rilevando come la condotta accertata non possa ritenersi di minima offensività «tenuto conto della circostanza che l'imputato ha portato con sé due dosi di marijuana, disponeva di altra analoga sostanza a casa, dove certamente effettuava un'attività di smercio, come comprova il bilancino di precisione ivi rinvenuto» (pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Questa motivazione, tuttavia, è meramente apparente, in quanto, nel ribadire la configurabilità del reato contestato, è del tutto incongrua rispetto al sindacato sui presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta, dunque, pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., con rinv