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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 35465/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] im avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/syrtite le conclusioni del PG Q_x_ creo e c,e,t_k e...0.m (9 )..z o _ , !Pot 942-t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 2 febbraio 2024 il Tribunale di Cremona ha respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175 cod.proc.pen.) introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

Costui risulta condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 19 maggio 2016, riformata dalla Corte di Appello di Brescia in data 3 maggio 2022, definitiva in data 17 settembre 2022. 1.1 In motivazione ci si sofferma su taluni aspetti, che possono essere così sintetizzati: a) in data 26 agosto 2023 è stato notificato l'ordine di esecuzione; b) la domanda è del 25 settembre 2023 ed in primo grado il Preka era comparso, dunque non poteva dirsi assente; c) la decisione di primo grado è stata impugnata dal difensore di ufficio e dal Procuratore Generale (in riferimento alla pena): d)in secondo grado il Preka era assente con regolare notifica del decreto di citazione; e) la domanda del Preka va valutata esclusivamente in riferimento alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ed è, in tale dimensione, tardiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi la difesa evidenzia che il Preka è intervenuto personalmente ad una sola udienza del giudizio tenutosi in primo grado e, in ogni caso, è stato assente in secondo grado.

Si invoca l'applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 175 comma 2.1 in rapporto alla mancata conoscenza effettiva, quantomeno del giudizio di appello.

Si insiste, in ogni caso, circa la particolarità della elezione di domicilio con possibile ricorrenza della ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, sì da poter proporre nuova impugnazione della decisione di primo grado, a fronte di una impugnazione proposta dal solo difensore di ufficio.

3. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente osserva che la domanda introduttiva - di cui vi è copia in atti - è chiaramente rivolta ad ottenere la restituzione nel termine (art.175 cod.proc.pen.) per impugnare la decisione di primo grado (a fronte di un atto di appello introdotto, all'epoca, dal difensore di ufficio). 3.1 Ciò determina un vizio della decisione in punto di incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio, posto che - non essendo stata prospettata anche una questione di esecutività del titolo ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. - la competenza a decidere sulla domanda appartiene al giudice «che sarebbe competente sulla impugnazione» ai sensi dell'art. 175 comma 4 cod.proc.pen. .

Va dunque attribuita la competenza a decidere sulla originaria domanda alla Corte di Appello di Brescia, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, per l'ulteriore corso.

Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] im avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/syrtite le conclusioni del PG Q_x_ creo e c,e,t_k e...0.m (9 )..z o _ , !Pot 942-t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 2 febbraio 2024 il Tribunale di Cremona ha respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175 cod.proc.pen.) introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Costui risulta condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 19 maggio 2016, riformata dalla Corte di Appello di Brescia in data 3 maggio 2022, definitiva in data 17 settembre 2022. 1.1 In motivazione ci si sofferma su taluni aspetti, che possono essere così sintetizzati: a) in data 26 agosto 2023 è stato notificato l'ordine di esecuzione; b) la domanda è del 25 settembre 2023 ed in primo grado il Preka era comparso, dunque non poteva dirsi assente; c) la decisione di primo grado è stata impugnata dal difensore di ufficio e dal Procuratore Generale (in riferimento alla pena): d)in secondo grado il Preka era assente con regolare notifica del decreto di citazione; e) la domanda del Preka va valutata esclusivamente in riferimento alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ed è, in tale dimensione, tardiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi la difesa evidenzia che il Preka è intervenuto personalmente ad una sola udienza del giudizio tenutosi in primo grado e, in ogni caso, è stato assente in secondo grado. Si invoca l'applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 175 comma 2.1 in rapporto alla mancata conoscenza effettiva, quantomeno del giudizio di appello. Si insiste, in ogni caso, circa la particolarità della elezione di domicilio con possibile ricorrenza della ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, sì da poter proporre nuova impugnazione della decisione di primo grado, a fronte di una impugnazione proposta dal solo difensore di ufficio. 3. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente osserva che la domanda introduttiva - di cui vi è copia in atti - è chiaramente rivolta ad ottenere la restituzione nel termine (art.175 cod.proc.pen.) per impugnare la decisione di primo grado (a fronte di un atto di appello introdotto, all'epoca, dal difensore di ufficio). 3.1 Ciò determina un vizio della decisione in punto di incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio, posto che - non essendo stata prospettata anche una questione di esecutività del titolo ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. - la competenza a decidere sulla domanda appartiene al giudice «che sarebbe competente sulla impugnazione» ai sensi dell'art. 175 comma 4 cod.proc.pen. . Va dunque attribuita la competenza a decidere sulla originaria domanda alla Corte di Appello di Brescia, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, per l'ulteriore corso. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere esten
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