CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte confini ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21977/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B20 B6603), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68B48 A191K) e [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69501 A1915), in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dall'Avv. uva Marangoni, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Y1 ' - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 178/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse dei controricorrenti e ricorrenti incidentali ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Ravenna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse individuata l'esatta linea di confine esistente tra le rispettive, limitrofe proprietà, site in Comune di Alfonsine, con condanna all'arretramento di un gazebo e di un ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo nel rispetto delle distanze legali e regolamentari. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderivano alla domanda di regolamento di confini, chiedendo la reiezione delle altre pretese e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore alla demolizione o all'arretramento di un'autorimessa posta a distanza inferiore dal confine. Nel corso del giudizio erano assunte le prove testimoniali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio, cui seguiva la disposizione della rinnovazione delle indagini peritali, con affidamento dell'incarico ad altro consulente tecnico. Il Tribunale adito, con sentenza n. 282/2013 del 25 marzo 2013, in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio incaricato, determinava la linea di confine facendo ricorso alle risultanze catastali, in assenza di altri elementi di prova. Quindi, accertava che il gazebo e l'ampliamento del fabbricato erano a distanza inferiore dal confine rispetto alla distanza legale e, per l'effetto, condannava i convenuti a rimuovere o arretrare tali manufatti in modo da osservare la prescrizione regolamentare che imponeva una distanza delle costruzioni dal confine di almeno ml. 5,00. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannava altresì l'attore a rimuovere o arretrare il manufatto ad uso garage, per il quale era stata rilasciata la concessione in sanatoria il 14 maggio 1988, in modo da rispettare la predetta distanza regolamentare. 2.- Sul gravame interposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, accertava che la linea di confine tra i fondi limitrofi corrispondeva all'attuale confine di fatto, come evidenziato nella planimetria redatta dal primo consulente tecnico d'ufficio incaricato. Ancora, dichiarava il diritto degli appellanti principali a mantenere sul fondo di loro proprietà il gazebo e l'ampliamento del fabbricato ad uso abitativo nonché il diritto dell'appellante incidentale a mantenere sul fondo di sua proprietà il manufatto destinato ad autorimessa. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, sulla quale si era fondata la decisione del Giudice di prime cure in ordine all'individuazione dei confini, utilizzavano il criterio sussidiario delle mappe catastali, senza tenere in considerazione altri possibili criteri prevalenti di determinazione; b) che il confine apparente era mantenuto fermo da oltre un cinquantennio ed entrambe le parti avevano acquistato a titolo derivativo le proprietà dei fondi confinanti nell'attuale situazione di fatto; c) che nella fattispecie, dunque, in presenza di elementi di più pregnante rilevanza probatoria, non potevano essere utilizzate le risultanze catastali; d) che, conformemente alle prove raccolte nel corso del giudizio, l'esatta linea di confine doveva essere determinata facendo riferimento al confine di fatto consolidatosi nei decenni, come da planimetria allegata alla prima consulenza tecnica d'ufficio; e) che l'appellante incidentale aveva usucapito il diritto a N mantenere l'autorimessa a distanza inferiore a quella legale, pur trattandosi di immobile all'origine abusivo, ma oggetto di successiva concessione in sanatoria, poiché il decorso del termine era rimasto incontestato né era stata mossa qualsiasi altra contestazione. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, articolato su un unico motivo. 4.- I ricorrenti incidentali hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, per avere la Corte territoriale adottato una motivazione inesistente o comunque meramente apparente. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe individuato, quale criterio per la determinazione del confine di diritto, il mantenimento del confine apparente consolidato per decenni e l'avvenuto acquisto dei fondi nell'attuale stato di fatto, senza indicare la norma o il principio di diritto (e il sotteso iter logico-giuridico) in base ai quali una situazione di fatto, in materia di diritti immobiliari, seppure consolidata da decenni, possa avere efficacia costitutiva di un diritto. Negli anzidetti termini si precisa che non sarebbe desumibile se il confine apparente consolidato nei decenni implichi l'attribuzione alle parti di una presunta volontà negoziale per facta concludentia volta al mantenimento dello stato di fatto, alla quale ricondurre la determinazione pattizia del confine, ovvero importi l'applicazione dell'istituto dell'usucapione, con conseguente costituzione di un diritto a titolo originario, per effetto del protrarsi dello stato di fatto apprezzato come possesso continuato per un periodo ultraventennale. 1.1.- Il motivo è infondato. La sentenza ha dato conto delle ragioni poste a sostegno dell'identificazione del confine, specificando - sulla scorta delle prove raccolte e, in specie, delle risultanze peritali di cui alla prima consulenza tecnica d'ufficio Mazzotti, allegato O) - che "il confine di fatto è stato mantenuto da oltre un cinquantennio ed entrambe le parti in causa hanno acquistato a titolo derivativo la proprietà dei fondi confinanti nell'attuale situazione di fatto". Dopodiché ha sostenuto che, alla luce di tali elementi di più rilevante valenza probatoria, non vi sono ragioni per fare richiamo alle risultanze catastali. All'esito ha concluso per l'identificazione del confine di diritto nel confine di fatto consolidato da decenni. Quindi, nel dispositivo espressamente ha richiamato la linea di confine evidenziata nella planimetria allegata alla citata consulenza tecnica d'ufficio e ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza. A fronte di un'incertezza soggettiva della linea di confine, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente, la Corte di merito, aderendo alle emergenze probatorie in atti, ha dunque individuato la linea di confine tra i fondi, avendo riguardo alla situazione di fatto consolidatasi nel tempo, in quanto corrispondente al confine reale ricavabile dai titoli di provenienza, senza che in tale ricostruzione possa ravvisarsi una carenza motivazionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31871 del 05/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 25/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21607 del 19/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 27413 del 13/12/2005). In specie, in sede di gravame, l'accertamento del tracciato corrispondente al confine risultante dagli atti d'acquisto non esigeva alcuna pronuncia sulla maturazione dell'usucapione. E ciò perché, attenendosi alle conclusioni della prima consulenza tecnica d'ufficio esperita, il Giudice d'appello ha verificato che le parti hanno acquistato le loro rispettive proprietà nello stato di fatto in cui si trovavano al momento del perfezionamento degli atti traslativi - i quali esplicitamente rinviavano a tale stato di fatto -, che si è mantenuto tale nel corso di più decenni. Sicché è stato acclarato che il confine reale coincideva con il confine apparente.2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza/tardività della domanda posta a fondamento dell'appello principale. All'uopo, si rileva che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di tardività e irritualità della domanda svolta dalla controparte, finalizzata ad ottenere il mantenimento dell'attuale confine, come risultante, di fatto e di diritto, da tempo immemorabile, domanda avanzata per la prima volta, in via subordinata, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado. 2.1.- Tale doglianza è infondata. La richiesta atta ad ottenere la demarcazione dei confini secondo la linea di fatto consolidata nel tempo, nell'ambito di una domanda di regolamento di confini ex art. 950 c.c., non costituisce domanda nuova, poiché non amplia né il petitum né la causa petendi della domanda originariamente proposta. Essa, per converso, è perfettamente attinente all'oggetto della pretesa azionata, atteso che, in tale ambito, ciascuna delle parti può chiedere al giudice di demarcare la linea di confine secondo la ricostruzione che ritiene più pertinente, anche in sede di precisazione delle conclusioni. Tale facoltà era ancora più avvertita nel caso di specie, posto che le due consulenze tecniche d'ufficio espletate erano pervenute a conclusioni difformi. Peraltro, in siffatta azione il giudice può utilizzare, anche d'ufficio, le risultanze che reputa più attendibili per riscontrare il confine, senza che alcun vincolo derivi dalle prospettazioni delle parti, che comunque rientrino nel thema decidendum. È infatti consolidato il principio secondo cui, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012; Sez. 2, Sentenza n. 12891 del 31/05/2006). 3.- Il terzo motivo riguarda, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, per avere la Corte territoriale attribuito rilevanza determinante ai rispettivi titoli di acquisto dei fondi confinanti, nella parte in cui si riferivano all'acquisto dei beni nello stato di fatto in cui gli immobili si trovavano, senza che tale valutazione potesse trarsi da simili atti. In ordine a questo mezzo, si obietta che i titoli di provenienza non avrebbero fatto piena prova in ordine alla veridicità della circostanza ivi riportata sull'acquisto dei cespiti nello stato di fatto in cui si trovavano, né la corrispondente clausola avrebbe potuto essere interpretata nel senso fatto proprio dalla Corte d'appello di Bologna, trattandosi di mera clausola di stile. 3.1.- Tale critica è inammissibile. Infatti, attraverso questo mezzo si tende a contestare il prudente apprezzamento della prova compiuto dal giudice di merito, che rientra tra le valutazioni insindacabili in sede di legittimità ove sia congruamente e logicamente motivato, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), limite non integrato nella fattispecie. In secondo luogo, il mezzo di ricorso non comprende la denuncia della violazione dei criteri di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., né nella rubrica né nel corpo del vizio dedotto (Cass. Sez. 2, Sentenza n.9848 del 28/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 9789 del 25/03/2022; 31 dicembre 2021, n. 42123; Cass. 16 marzo 2012, n. 4233), sicché l'indagine non può essere estesa alla verifica, peraltro articolata genericamente, dell'osservanza dei criteri che governano l'interpretazione del contratto. In ogni caso, nell'individuare la linea di confine secondo il tracciato consolidato nei decenni, la Corte di merito ha fatto espresso riferimento a tutte le risultanze probatorie raccolte e non solo alla lettura dei titoli di provenienza dei beni. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale attribuito alcuna rilevanza, ai fini della regolamentazione del confine, al frazionamento eseguito nel 1937. Secondo l'istante, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la valenza giuridica e le risultanze del frazionamento, degradandone la portata probatoria a mera "risultanza catastale", benché esso rappresentasse graficamente la volontà negoziale degli originari condividenti, confermata dalle rispettive sottoscrizioni apposte unitamente al notaio rogante. 4.1.- La censura è priva di pregio. E ciò perché, sebbene in astratto nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi rivesta importanza fondamentale il tipo di frazionamento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 6740 del 07/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 27170 del 22/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006), ciò presuppone che esso sia stato allegato e richiamato con valore negoziale vincolante nei successivi atti di trasferimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26951 del 11/11/2008; Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 17/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 10615 del 05/11/1990).Senonché, in base allo stesso assunto del ricorrente, il frazionamento del 1937, posto a fondamento del primigenio atto di divisione della precedente unitaria proprietà, non è stato allegato e richiamato nel contratto di vendita in favore del Loiacono, stipulato il 14 dicembre 1987, che fa riferimento all'accettazione del bene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava. A fronte di questa situazione fattuale e giuridica, il Giudice del gravame ha privilegiato il riferimento al consolidato stato di fatto. 5.- Il quinto motivo concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito valutato le risultanze relative al rispetto delle distanze dal confine del gazebo. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata, senza prospettare in fatto il posizionamento del gazebo ad una distanza maggiore o diversa da quella risultante da entrambe le consulenze tecniche d'ufficio espletate, pari a ml. 2,15, e senza prospettare in diritto una diversa qualificazione giuridica del manufatto o l'applicazione di una diversa norma regolamentare in materia di distanze dal confine, all'esito dell'identificazione del confine legale con il confine di fatto, si è limitata a dichiarare il diritto degli odierni controricorrenti a mantenere sul fondo di loro proprietà il gazebo. In conseguenza, avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto discusso tra le parti del mancato rispetto della distanza prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Alfonsine, pari a ml. 5,00, del citato gazebo. 5.1.- Il motivo è fondato. La pronuncia d'appello ha omesso di affrontare il tema controverso del mancato rispetto delle distanze legali di tale manufatto, pur a fronte della linea di confine determinata in base al dato consolidato di fatto. Gli stessi controricorrenti riconoscono che il manufatto è stato realizzato ad una distanza dall'attuale rete metallica di ml. 2,15, pur argomentando sul fatto che il gazebo non ricadrebbe nella definizione di edificio ma risulterebbe assimilabile agli alberi e alle piante, con applicazione delle distanze prescritte per questi ultimi, pari a ml. 1,50, aspetto qualificatorio quest'ultimo per nulla affrontato dalla sentenza impugnata. Sotto questo profilo, la Corte di merito dovrà effettuare il vaglio sulla qualificazione del gazebo e sul rispetto delle distanze legali. 6.- L'unico motivo del ricorso incidentale attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione degli artt. 873, 2697 e 1158 c.c. nonché dell'art. 167 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto maturata l'usucapione ventennale, in favore del ricorrente, del diritto a mantenere il garage a distanza inferiore a quella legale, senza che fosse decorso il periodo affinché il diritto potesse ritenersi acquisito a titolo originario. In proposito, si allude al fatto che, nel momento in cui l'usucapione è stata fatta valere, ossia nell'anno 2005, il termine ventennale non era ancora decorso, avendo riguardo al dies a quo rappresentato, per espressa indicazione della sentenza, dall'anno 1988, quale data in cui sarebbe stata rilasciata la concessione in sanatoria. In secondo luogo, si contesta che l'usucapione potesse maturare a fronte di un immobile abusivo. 6.1.- Anche tale motivo è infondato. La Corte d'appello di Bologna non ha affatto ritenuto che l'usucapione del diritto di servitù a mantenere l'autorimessa a distanza inferiore a quella legale fosse maturata a decorrere dall'anno 1988, ossia dal rilascio della concessione in sanatoria, bensì ha osservato che il decorso del termine ventennale era rimasto incontestato. D'altro canto, è facilmente rilevabile che il possesso del bene non potesse risalire all'epoca del rilascio della concessione in sanatoria, atto che postula la preesistenza dell'immobile.Quanto alla possibilità di usucapire il cespite abusivo, la Corte di merito ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 18/02/2013). Peraltro, la sentenza impugnata ha precisato che l'irregolarità edilizia dell'immobile risultava comunque sanata, il che avrebbe comunque consentito la dichiarazione dell'acquisto a titolo originario. 7.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del quinto motivo del ricorso principale e il rigetto dei rimanenti motivi nonché del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quinto motivo del ricorso principale e rigetta i rimanenti motivi unitamente al ricorso incidentale, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore