CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 21200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alogero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di CassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto1.Con sentenza n. 38/2026, emessa in data 12 gennaio 2026, questa Corte rigettavail ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di Lo PrestiCalogero, nel procedimento n. 35423/2025 R.G., disponendo la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.2. Questa Corte ha deciso senza formalità di procedura ex art. 625 bis, comma 3,cod.proc.pen.3.Nel ruolo di udienza del 12 gennaio 2026 relativo al procedimento n. 35423/2025R.G. -relativo al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale diPalermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- e, di conseguenza, nel dispositivo dellasentenza è stata erroneamente disposta la condanna del pubblico ministero ricorrente alpagamento delle spese processuali.Trattandosi di mero errore materiale, va disposta la correzione del ruolo e deldispositivo della sentenza, emessa in relazione al suindicato procedimento, nella parte incui è stata disposta la condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento dellespese processuali; di conseguenza, il dispositivo della sentenza deve essere cosìriformulato: "rigetta il ricorso". P.Q.MDispone la correzione del ruolo di udienza relativo al procedimento n. 35423/2025 R.G.( PMT c/ [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui è stata disposta la condanna del PubblicoMinistero ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di conseguenza, dispone cheil dispositivo della sentenza emessa in data 12 gennaio 2026 sia così riformulato: "rigettail ricorso". Manda alla cancelleria per le annotazioni e gli altri adempimenti di ritoCosì deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]