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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10918/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 15423/2020 Roma, 5 APR 202: sul ricorso proposto da: )och2 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Venezia nr. 4062/2020 pubblicato in data 16.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPOSITATO W4 CANCELLEPAA I Coordinatore 5 IAP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 15423/2020 Roma, 5 APR 202: sul ricorso proposto da: )och2 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Venezia nr. 4062/2020 pubblicato in data 16.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO W4 CANCELLEPAA I Coordinatore 5 IAP
Decreto Cassazione n. 10918/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris