CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 00534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 492,7 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili n. 1052 dosi medie singole. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole: 1. della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2. della erronea applicazione dell'art. 87 d.P.R. 309/90 e 240 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non c:ompatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la decisione inerente alla disposta confisca è sostenuta da pertinente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto in rilievo l'acclarato nesso di strumentalità del cellulare in sequestro con l'attività illecita a cui era dedito il ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il