Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 49505/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, le conclusioni scritte con le quali la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Rosetta era stata condannata per un furto in concorso ai danni dell'esercizio commerciale "Z", ubicato all'interno di un centro commerciale Auchan (in Pescara, il 22 ottobre 2017), rideterminando la pena e confermando nel resto, disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata quanto alla indicazione del capo per il quale era intervenuta condanna [capo b) in luogo di capo a)].

Ha, invece, confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica, ritenute concorrenti nel medesimo reato.

La Corte territoriale ha preliminarmente dato atto della rinuncia, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio da parte difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Rosetta.

Così delimitato, il devolutum é rimasto circoscritto alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle generiche.

Quanto al primo punto, il giudice d'appello ha ritenuto il reato sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale, richiamando le quindici condanne per delitti, cinque delle quali irrevocabili nel quinquennio antecedente la consumazione del reato per il quale si procede, sei relative a reati in materia di stupefacenti, determinati da motivi di lucro, stigmatizzando la scelta di partecipare a un furto in concorso con altre tre persone.

Quanto, invece, alle generiche, rilevata la mancata allegazione di elementi positivamente valutabili (essendosi prospettate solo generiche difficoltà economiche), ha ritenuto assorbente la negativa personalità della donna, pur addivenendo a una rideterminazione della pena in misura più prossima al minimo edittale.

La difesa delle altre tre appellanti, invece, aveva contestato la prova della penale responsabilità, in ogni caso chiedendo la riqualificazione del fatto in ipotesi tentata e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

La Corte ha ritenuto le doglianze infondate, la penale responsabilità essendo emersa dall'istruttoria in termini di certezza (le donne erano state notate dall'addetto alla sicurezza mentre uscivano dal negozio con borse particolarmente voluminose ed erano state fermate mentre si stavano allontanando con un'autovettura, all'interno della quale erano stati rinvenuti i capi d'abbigliamento sottratti all'esercizio commerciale, riconosciuti dall'addetta alla vendita).

Il furto era stato consumato, atteso che l'addetto alla sicurezza non aveva posto in essere un monitoraggio costante, ma notato le donne in entrata, riconoscendole come protagoniste di precedenti episodi di furto, essendosi insospettito all'uscita, avuto riguardo alle dimensioni delle borse che le stesse portavano.

Non vi era stata, dunque, sorveglianza continua e le agenti avevano conseguito, pur se per poco tempo, l'autonoma disponibilità dei beni, essendo uscite dal centro commerciale nel quale si trovava il negozio per essere controllate solo quando erano già salite in macchina.

Infine, i giudici d'appello hanno ritenuto non riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., il valore della merce (ventisette capi d'abbigliamento per euro 465,74) non potendosi considerare irrisorio.

2. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata in sede di discussione orale dalla difesa, sulla quale la Corte non ha statuito, contestando la regolarità della querela siccome sottoscritta da commessa non presente al momento dell'azione, come dalla stessa affermato in sede di esame dibattimentale, trattandosi, dunque, di soggetto privo di collegamento fattuale o relazione fisica con la merce in vendita.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio in relazione alla recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali sui quali si è fondata la decisione censurata.

In particolare, ha evidenziato che le affermazioni della Corte territoriale troverebbero solo parziale conferma nel certificato del casellario, poiché le pronunce irrevocabili nel quinquennio antecedente alla consumazione del reato per il quale si procede riguarderebbero delitti eterogeni rispetto al furto (danneggiamento, lesioni lievissime e quattro evasioni), l'ultimo delitto a fine di lucro risalendo al 2011, l'ultimo in termini cronologici, invece, avendo indole diversa ed essendo di competenza del giudice di pace.

3. Il difensore delle imputate [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica ha proposto ricorsi con un unico atto, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., ritenendo erroneamente valutata la prova testimoniale della MAZZARA (commessa del negozio), siccome connotata da vaghezza ed approssimazione, non emergendo il ruolo di ciascuna imputata.

Con il secondo, ha dedotto inosservanza dell'art. 56, cod. pen., la persona offesa non avendo mai perso la vigilanza sui beni.

Infine, con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., contestando che il valore sia quello del cartellino, dovendosi considerare il minor valore di acquisto del bene all'ingrosso, pari a euro 230,00.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta ha depositato conclusioni scritte e memorie di replica, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta va rigettato, quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica sono inammissibili.

2. Quanto all'imputata [OSCURATO:PERSONA] Rosetta, il primo motivo non può essere dedotto.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi rinunciati, né possono rilevarsi d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006-01; sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750- 01; sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385-01; sez. 4, n. 9857 del 12/2/2015, Barra, Rv. 262448-01).

Inoltre, il giudice non è tenuto a una specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.: da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione é circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cit. (sez. 5, n. 40278 del 6/4/2016, Camerlingo, Rv. 268198-01).

In tal caso, invero, è il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. a limitare, non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma a esplicare effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258- 01, in cui, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato).

In ogni caso, non può mancarsi in questa sede di precisare che la querela è stata presentata da soggetto che godeva della relativa legittimazione, essendosi trattato di una dipendente dell'esercizio commerciale che, nella specie, era stata incaricata di sporgere la querela e recuperare la merce sottratta (a pag. 2 del ricorso essendo riportate le dichiarazioni della querelante, valorizzate a sostegno della tesi difensiva: «...io non ero in negozio, ero a casa.

Mi hanno chiamato e mi hanno detto di andare dai carabinieri perché dovevo andare a ritirare la merce ... ... ovviamente sono andata e ho fatto la denuncia e ho recuperato la merce, riconosciuto quali erano i miei capi...»).

Infatti, il possesso del quale si disquisisce non va inteso nell'accezione civilistica, ma «in senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore», poiché la norma protegge il possesso quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine.

Tale relazione, non coincidente con i concetti civilistici di detenzione e di possesso, rileva anche se costituitasi senza titolo o in modo clandestino, con la conseguenza che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato.

Se ne desume che il possessore nell'accezione penalistica è persona offesa e titolare del diritto di querela.

Il possesso penalistico di cui si parla, dunque, non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, come è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona.

Esso, peraltro, non implica necessariamente una relazione fisica con il bene, essendo concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa.

La qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere, dunque, diverse sfumature, che comprendono senz'altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene e, per esempio, si attaglia alla figura del responsabile dell'esercizio commerciale che, conseguentemente, vede vulnerati i propri poteri sul bene (in motivazione, Sez.

U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio).

Né, alla stregua del diritto vivente richiamato, può ritenersi che tale potere di vigilanza e custodia venga meno nel periodo di tempo nel quale il dipendente si trovi per qualsiasi ragione momentaneamente all'esterno dell'esercizio commerciale e per il sol fatto di tale momentanea assenza che può avere le più svariate giustificazioni: la relazione di fatto tra il predetto e la merce custodita nel negozio ai fini di vendita, infatti, deve ritenersi ancora sussistente siccome correlata alle mansioni proprie del rapporto di lavoro dipendente.

3. Il secondo motivo è infondato.

La difesa ha contestato la valutazione degli elementi ricavati dal certificato del casellario da parte della Corte territoriale che, tuttavia, si è limitata a dare atto del numero (consistente, pari a quindici) di condanne definitive riportate per delitti; ha affermato che cinque erano divenute irrevocabili nel quinquennio precedente alla consumazione del reato per si procede; infine, ha stigmatizzato la circostanza che sei sentenze erano relative a delitti posti in essere per ragioni di lucro (detenzione e cessione di stupefacenti).

A fronte di tale esposizione, la difesa ha opposto errori non riscontrabili, poiché ha allegato che le pronunce irrevocabili nel quinquennio non inerivano a delitti omogenei (ciò che la Corte, invero, non ha affermato); ha precisato che l'ultimo fatto posto in essere per motivi di lucro risaliva al 2011 (ciò che non è contrastato dalle affermazioni contenute nella sentenza); infine, ha formulato un giudizio di disvalore contrario rispetto a quello operato dai giudici del merito, opponendo una divergente opinione in ordine alla prognosi di maggiore pericolosità che, però, è sostenuta da una motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria.

4. Quanto, invece, ai ricorsi proposti nell'interesse delle altre imputate, i motivi sono tutti manifestamente infondati, oltre che generici, a fronte della motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata (sul punto ribadendosi i principi ricavabili dal diritto vivente, vedi Sez.

U, n. 8825/2017, Galtelli, cit.), il secondo e il terzo essendo stati peraltro formulati senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione che risulta del tutto coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, quanto al discrimine tra la fattispecie di furto consumato e tentativo di furto, nel richiamarsi il diritto vivente (Sez.

U, n. 5117 del 17/72014, Prevete, Rv. 261186-01), va ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e pur se nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544-01), ciò che la Corte di merito ha congruamente chiarito in motivazione.

La decisione censurata è coerente con i principi più volte affermati in sede di legittimità, anche quanto al restante profilo: l'attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 del 1401/2014, Lanzini, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è escluso dal semplice riferimento al valore della merce sottratta, non assumendo rilievo neppure la circostanza che la refurtiva sia stata recuperata, sul punto dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di che trattasi, in tema di furto, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tal fine (sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingenito, Rv. 275922, in fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine; n. 13817 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Puggillo, Rv. 269731).

5. Alla decisione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica, anche quella al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alle ragioni della inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta e la condanna al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, le conclusioni scritte con le quali la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Rosetta era stata condannata per un furto in concorso ai danni dell'esercizio commerciale "Z", ubicato all'interno di un centro commerciale Auchan (in Pescara, il 22 ottobre 2017), rideterminando la pena e confermando nel resto, disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata quanto alla indicazione del capo per il quale era intervenuta condanna [capo b) in luogo di capo a)]. Ha, invece, confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica, ritenute concorrenti nel medesimo reato. La Corte territoriale ha preliminarmente dato atto della rinuncia, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio da parte difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Rosetta. Così delimitato, il devolutum é rimasto circoscritto alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle generiche. Quanto al primo punto, il giudice d'appello ha ritenuto il reato sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale, richiamando le quindici condanne per delitti, cinque delle quali irrevocabili nel quinquennio antecedente la consumazione del reato per il quale si procede, sei relative a reati in materia di stupefacenti, determinati da motivi di lucro, stigmatizzando la scelta di partecipare a un furto in concorso con altre tre persone. Quanto, invece, alle generiche, rilevata la mancata allegazione di elementi positivamente valutabili (essendosi prospettate solo generiche difficoltà economiche), ha ritenuto assorbente la negativa personalità della donna, pur addivenendo a una rideterminazione della pena in misura più prossima al minimo edittale. La difesa delle altre tre appellanti, invece, aveva contestato la prova della penale responsabilità, in ogni caso chiedendo la riqualificazione del fatto in ipotesi tentata e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte ha ritenuto le doglianze infondate, la penale responsabilità essendo emersa dall'istruttoria in termini di certezza (le donne erano state notate dall'addetto alla sicurezza mentre uscivano dal negozio con borse particolarmente voluminose ed erano state fermate mentre si stavano allontanando con un'autovettura, all'interno della quale erano stati rinvenuti i capi d'abbigliamento sottratti all'esercizio commerciale, riconosciuti dall'addetta alla vendita). Il furto era stato consumato, atteso che l'addetto alla sicurezza non aveva posto in essere un monitoraggio costante, ma notato le donne in entrata, riconoscendole come protagoniste di precedenti episodi di furto, essendosi insospettito all'uscita, avuto riguardo alle dimensioni delle borse che le stesse portavano. Non vi era stata, dunque, sorveglianza continua e le agenti avevano conseguito, pur se per poco tempo, l'autonoma disponibilità dei beni, essendo uscite dal centro commerciale nel quale si trovava il negozio per essere controllate solo quando erano già salite in macchina. Infine, i giudici d'appello hanno ritenuto non riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., il valore della merce (ventisette capi d'abbigliamento per euro 465,74) non potendosi considerare irrisorio. 2. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata in sede di discussione orale dalla difesa, sulla quale la Corte non ha statuito, contestando la regolarità della querela siccome sottoscritta da commessa non presente al momento dell'azione, come dalla stessa affermato in sede di esame dibattimentale, trattandosi, dunque, di soggetto privo di collegamento fattuale o relazione fisica con la merce in vendita. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio in relazione alla recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali sui quali si è fondata la decisione censurata. In particolare, ha evidenziato che le affermazioni della Corte territoriale troverebbero solo parziale conferma nel certificato del casellario, poiché le pronunce irrevocabili nel quinquennio antecedente alla consumazione del reato per il quale si procede riguarderebbero delitti eterogeni rispetto al furto (danneggiamento, lesioni lievissime e quattro evasioni), l'ultimo delitto a fine di lucro risalendo al 2011, l'ultimo in termini cronologici, invece, avendo indole diversa ed essendo di competenza del giudice di pace. 3. Il difensore delle imputate [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica ha proposto ricorsi con un unico atto, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., ritenendo erroneamente valutata la prova testimoniale della MAZZARA (commessa del negozio), siccome connotata da vaghezza ed approssimazione, non emergendo il ruolo di ciascuna imputata. Con il secondo, ha dedotto inosservanza dell'art. 56, cod. pen., la persona offesa non avendo mai perso la vigilanza sui beni. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., contestando che il valore sia quello del cartellino, dovendosi considerare il minor valore di acquisto del bene all'ingrosso, pari a euro 230,00. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta ha depositato conclusioni scritte e memorie di replica, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta va rigettato, quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica sono inammissibili. 2. Quanto all'imputata [OSCURATO:PERSONA] Rosetta, il primo motivo non può essere dedotto. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi rinunciati, né possono rilevarsi d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006-01; sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750- 01; sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385-01; sez. 4, n. 9857 del 12/2/2015, Barra, Rv. 262448-01). Inoltre, il giudice non è tenuto a una specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.: da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione é circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cit. (sez. 5, n. 40278 del 6/4/2016, Camerlingo, Rv. 268198-01). In tal caso, invero, è il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. a limitare, non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma a esplicare effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258- 01, in cui, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato). In ogni caso, non può mancarsi in questa sede di precisare che la querela è stata presentata da soggetto che godeva della relativa legittimazione, essendosi trattato di una dipendente dell'esercizio commerciale che, nella specie, era stata incaricata di sporgere la querela e recuperare la merce sottratta (a pag. 2 del ricorso essendo riportate le dichiarazioni della querelante, valorizzate a sostegno della tesi difensiva: «...io non ero in negozio, ero a casa. Mi hanno chiamato e mi hanno detto di andare dai carabinieri perché dovevo andare a ritirare la merce ... ... ovviamente sono andata e ho fatto la denuncia e ho recuperato la merce, riconosciuto quali erano i miei capi...»). Infatti, il possesso del quale si disquisisce non va inteso nell'accezione civilistica, ma «in senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore», poiché la norma protegge il possesso quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Tale relazione, non coincidente con i concetti civilistici di detenzione e di possesso, rileva anche se costituitasi senza titolo o in modo clandestino, con la conseguenza che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato. Se ne desume che il possessore nell'accezione penalistica è persona offesa e titolare del diritto di querela. Il possesso penalistico di cui si parla, dunque, non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, come è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona. Esso, peraltro, non implica necessariamente una relazione fisica con il bene, essendo concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa. La qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere, dunque, diverse sfumature, che comprendono senz'altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene e, per esempio, si attaglia alla figura del responsabile dell'esercizio commerciale che, conseguentemente, vede vulnerati i propri poteri sul bene (in motivazione, Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio). Né, alla stregua del diritto vivente richiamato, può ritenersi che tale potere di vigilanza e custodia venga meno nel periodo di tempo nel quale il dipendente si trovi per qualsiasi ragione momentaneamente all'esterno dell'esercizio commerciale e per il sol fatto di tale momentanea assenza che può avere le più svariate giustificazioni: la relazione di fatto tra il predetto e la merce custodita nel negozio ai fini di vendita, infatti, deve ritenersi ancora sussistente siccome correlata alle mansioni proprie del rapporto di lavoro dipendente. 3. Il secondo motivo è infondato. La difesa ha contestato la valutazione degli elementi ricavati dal certificato del casellario da parte della Corte territoriale che, tuttavia, si è limitata a dare atto del numero (consistente, pari a quindici) di condanne definitive riportate per delitti; ha affermato che cinque erano divenute irrevocabili nel quinquennio precedente alla consumazione del reato per si procede; infine, ha stigmatizzato la circostanza che sei sentenze erano relative a delitti posti in essere per ragioni di lucro (detenzione e cessione di stupefacenti). A fronte di tale esposizione, la difesa ha opposto errori non riscontrabili, poiché ha allegato che le pronunce irrevocabili nel quinquennio non inerivano a delitti omogenei (ciò che la Corte, invero, non ha affermato); ha precisato che l'ultimo fatto posto in essere per motivi di lucro risaliva al 2011 (ciò che non è contrastato dalle affermazioni contenute nella sentenza); infine, ha formulato un giudizio di disvalore contrario rispetto a quello operato dai giudici del merito, opponendo una divergente opinione in ordine alla prognosi di maggiore pericolosità che, però, è sostenuta da una motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria. 4. Quanto, invece, ai ricorsi proposti nell'interesse delle altre imputate, i motivi sono tutti manifestamente infondati, oltre che generici, a fronte della motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata (sul punto ribadendosi i principi ricavabili dal diritto vivente, vedi Sez. U, n. 8825/2017, Galtelli, cit.), il secondo e il terzo essendo stati peraltro formulati senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione che risulta del tutto coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, quanto al discrimine tra la fattispecie di furto consumato e tentativo di furto, nel richiamarsi il diritto vivente (Sez. U, n. 5117 del 17/72014, Prevete, Rv. 261186-01), va ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e pur se nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544-01), ciò che la Corte di merito ha congruamente chiarito in motivazione. La decisione censurata è coerente con i principi più volte affermati in sede di legittimità, anche quanto al restante profilo: l'attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 del 1401/2014, Lanzini, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è escluso dal semplice riferimento al valore della merce sottratta, non assumendo rilievo neppure la circostanza che la refurtiva sia stata recuperata, sul punto dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di che trattasi, in tema di furto, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tal fine (sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingenito, Rv. 275922, in fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine; n. 13817 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Puggillo, Rv. 269731). 5. Alla decisione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica, anche quella al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alle ragioni della inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Rosetta e la condanna al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 49505/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris