CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Torinoletti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il delitto di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha riconosciuto l’attenuante di cuiall’art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente rispetto all’aggravante contestata,rideterminando la pena;rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto direttamentedall’imputato, in violazione del disposto dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorsocon conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edi una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente