CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 23268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7683/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 290 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.948/2024 depositata il 27/03/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7683/2025 Numero sezionale 2495/2025 Numero di raccolta generale 23268/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre ad accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/07/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7683/2025 Numero sezionale 2495/2025 Numero di raccolta generale 23268/2025 Data pubblicazione 14/08/2025