CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 56/02/24 depositata il 12/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 56/02/24 del 12/01/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguitoLanza) avverso la sentenza n. 218/02/21 della Commissione tributariaprovinciale di Verona (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso dellasocietà contribuente nei confronti di un provvedimento di revocadell’autorizzazione ad eseguire operazioni intracomunitarie.Numero registro generale 16290/2024Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 8267/2026Data pubblicazione 02/04/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l'emanazione delprovvedimento di revoca è intervenuta a seguito delle verifiche poste inessere dalla Guardia di Finanza che avevano portato all’emissione di dueavvisi di accertamento, con i quali si contestava l’effettuazione dioperazioni in sospensione d’imposta sulla base di false lettere di intento efalse attribuzioni della qualifica di esportatore abituale, nonché perl'interposizione di soggetti intracomunitari finalizzata all'evasione dell’IVA.1.2. La CTR respingeva l’appello di Lanza evidenziando che: a) eranostate emesse due sentenze di merito, in primo e secondo grado, cheavevano avallato le ragioni esposte dall’Agenzia delle entrate (di seguitoAE) nel provvedimento di revoca; b) «alla luce degli esiti del contenziosotributario, pur se tuttora pendente, non [poteva] negarsi che sussist[esse]una motivazione idonea al provvedimento adottato dall’Amministrazione[avevano] originato le riprese a tassazione: la sussistenza, nell’ambito ditransazioni di carattere intracomunitario, di operazioni condotte inmaniera fraudolenta anche utilizzando lettere di intento ritenute false efatturazioni per operazioni ritenute inesistenti proprio per l’ottenimentodella qualifica di esportatore abituale»; c) del resto il provvedimento direvoca chiariva «che la società [era] stata oggetto del controllo fiscale pergli anni dal 2015 al 2017, e che da esso [era] emerso che essa [era] statacoinvolta in un giro di frodi ampio in materia di Iva; inoltre in esso[veniva] specificato ogni singolo debito contenuto degli avvisi diaccertamento che poi sono stati impugnati dalla società»; d) talesituazione di pericolosità fiscale giustificava pienamente il provvedimentodi revoca, da ritenersi motivato in maniera idonea.2. Lanza impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ.3. AE non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata.Numero registro generale 16290/2024Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 8267/2026Data pubblicazione 02/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata dalla ricorrente.1.1. Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U.n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093 del 23/04/2020).1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. E, nel caso dispecie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio nonè nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Con il primo motivo di ricorso Lanza deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 35, comma15 quater, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), comeintegrato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29dicembre 2010, prot. n. 2010/188376, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n.241, dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 7 della l. 27luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 «omesso la valutazione emotivazione in ordine ai presupposti idonei ai fini della emissione delprovvedimento impugnato, sotto il profilo degli “elementi di rischio relativiall'attività esercitata” e delle “ulteriori valutazioni” condotte dall’Ufficio aifini del provvedimento di revoca, nonché sotto il profilo della mancatavalutazione della omessa motivazione del provvedimento di revoca, conconseguente violazione del diritto di difesa del contribuente e in violazioneNumero registro generale 16290/2024Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 8267/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’obbligo motivazionale stante la inesistenza della motivazione sul puntoda parte del primo giudice».1.1. In altri termini, la società contribuente evidenzia che, comeevincibile «dal combinato disposto delle previsioni di cui ai punti 2.2 e 5.2.del Provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot.188376/2010 (…) l’esclusione non possa ritenersi conseguenza oggettiva eautomatica a fronte della emissione di uno o più avvisi di accertamento» eche «il provvedimento di esclusione/revoca dell’autorizzazione nonconsegua, in via diretta, dalla sussistenza dei fatti posti a base dell’avvisodi accertamento, anzi pretenda – espressamente “una ulteriorevalutazione della posizione del contribuente” da cui consegua un giudiziodi “situazioni di pericolosità fiscale”».2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att.cod. proc. civ. e dell’art. 35, comma 15 quater, del decreto IVA, comeintegrato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 2 deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per avere laCGT2 reso motivazione inesistente o comunque apparente in ordine allarevoca dell’autorizzazione.3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragionidi connessione e sono infondati.3.1. La questione oggetto del presente giudizio riguarda l’istituzione egestione dell'archivio VIES (acronimo di VAT Information ExchangeSystem, Sistema elettronico di scambio dati sull'Iva), ossia dell'archivioinformatico dei soggetti autorizzati a effettuare operazioniintracomunitarie, creato con lo scopo di adeguare la normativa nazionale aquella europea in materia di operazioni intracomunitarie e di contrastodelle frodi (cfr. Cass. n. 30696 del 29/10/2021; Cass. n. 28560 del18/10/2021)Numero registro generale 16290/2024Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 8267/2026Data pubblicazione 02/04/20263.1.1. L'obbligo di iscrizione è stato introdotto con l'art. 27 del d.l. 31maggio 2010, n. 78, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2010, n. 122, cheha modificato l'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, così fornendo attuazioneall'art. 22 del regolamento n. 1798/2003/CE e anticipando, altresì, icontenuti degli artt. 22 e 23 del successivo regolamento n. 904/2010/UE.In particolare, i soggetti che intendono effettuare operazioni UE sonotenuti a munirsi di specifica autorizzazione dall'Agenzia delle entrate, dacui l'inserimento (l'iscrizione) nell'archivio.3.1.2. Il fondamento dell'intervento del legislatore unionale è beneespresso dall'art. 22 del regolamento n. 904/2010/UE: in vistadell'obbiettivo di contrasto alle frodi, la prospettiva è quella «di fornire alleamministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualitàe l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico»perché i dati siano «completi ed esatti». A tal fine, poi, agli Stati membri èstato affidato il compito di attuare «procedure di verifica di tali dati in baseai risultati della loro valutazione del rischio».3.1.3. Il passaggio dal precedente sistema a quello disegnato dalregolamento n. 904/10/UE non si è limitato ad una innovazione di ordinetecnico, ma ha riguardato lo stesso regime giuridico, passato da unamodalità autorizzatoria ad un'altra, di rilievo cogente e ancorata allasussistenza di presupposti formali e sostanziali.3.2. In osservanza di tale disegno, il legislatore nazionale ha introdottoalcune modifiche all'art. 35 e, in particolare, per quanto interessa inquesta sede, ha disposto: i) al comma 7 ter, che «Con provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego orevoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis»; ii) al comma 15 quater,che «Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criterie le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggettiNumero registro generale 16290/2024Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 8267/2026Data pubblicazione 02/04/2026passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798».3.2.1. In base a tali norme, quindi, sono stati emanati dueprovvedimenti direttoriali. Il primo, Prot. n. 2010/188381, contenente"Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell'archivio informaticodei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie aisensi del comma 15-quater"; il secondo, Prot. n. 2010/188376, relativoalle "Modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuareoperazioni intracomunitarie ai sensi del comma 7-bis".3.2.2. Quest’ultimo provvedimento chiarisce che, nei confronti deisoggetti che hanno fatto richiesta di essere inseriti nell’archivio VIES vieneeseguita dapprima una verifica preliminare dei requisiti necessari perl’autorizzazione (punto 2.1) e, entro sei mesi dalla ricezione delladichiarazione di volontà, controlli più approfonditi (punto 2.2).Successivamente all’inserimento nell’archivio VIES e all’autorizzazioneall’effettuazione di operazioni vengono, poi, operati dei controlli periodici(punto 5) al fine di procedere alla revoca dei soggetti che presentano «gliestremi di cui al precedente 2.2 rivelando situazioni di pericolosità fiscale»(punto 5.2), tra le quali rientra il «precedente coinvolgimento in frodifiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degliamministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione» (punto2.2).3.3. In questo quadro normativo si inserisce il provvedimento di revocadell’autorizzazione notificato alla società contribuente dall’Ufficio in quantoè stata riscontrata, a seguito dei controlli periodici, «la sussistenza,nell’ambito di transazioni di carattere intracomunitario, di operazionicondotte in maniera fraudolenta anche utilizzando lettere di intentoritenute false e fatturazioni per operazioni ritenute inesistenti proprio perl’ottenimento della qualifica di esportatore abituale» (pag. 3 dellasentenza impugnata).Numero registro generale 16290/2024Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 8267/2026Data pubblicazione 02/04/20263.4. Trattasi di provvedimento legittimo, come chiarito dalla CGT2 conmotivazione niente affatto apparente, ma idonea ad esplicitare la ratiodecidendi: vertendosi in materia di controlli periodici, la revocadell’autorizzazione consegue direttamente alla valutazione di pericolositàfiscale del soggetto revocato; tale valutazione trova fondamento non giànella semplice emanazione di un atto impositivo, ma nella sua conferma aseguito di ben due gradi di giudizio. Né sono necessari, come ritenutodalla ricorrente, quei controlli più approfonditi previsti dopo sei mesidall’iscrizione.4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragionedel fatto che AE è rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida