Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39424/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA , sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato\ a PARMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 luglio 2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato — salva la riforma circa la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva quale amministratore unico della GIPACK s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 15 aprile 2010.

2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine ad entrambe le tipologie di bancarotta, in particolare, poi, lamentando omessa motivazione della Corte di appello sulla doglianza in punto di assenza di dolo generico quanto alla bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto ed aspecifico, giacché propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento probatorio della Corte territoriale, che ha ricavato la conferma circa l'esistenza di condotte distrattive da plurimi dati di fatto, che evidenziavano una progressiva spoliazione della fallita a beneficio di altra società, amministrata dal marito della ricorrente, e l'assenza di giustificazioni riscontrabili da parte dell'imputata sulla fuoriuscita dei beni sociali dal patrimonio dell'impresa.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso è, oltre che generico, anche manifestamente infondato quando assume un difetto di motivazione sul coefficiente soggettivo che, invece, la Corte territoriale ha vagliato, ritenendo che sussistesse sia quello generico necessario per il tipo di bancarotta integrata fino al 2008 (la bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generale), che quello specifico relativo alla condotta successiva di radicale, omessa tenuta della contabilità.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA , sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato\ a PARMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato — salva la riforma circa la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva quale amministratore unico della GIPACK s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 15 aprile 2010. 2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine ad entrambe le tipologie di bancarotta, in particolare, poi, lamentando omessa motivazione della Corte di appello sulla doglianza in punto di assenza di dolo generico quanto alla bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto ed aspecifico, giacché propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento probatorio della Corte territoriale, che ha ricavato la conferma circa l'esistenza di condotte distrattive da plurimi dati di fatto, che evidenziavano una progressiva spoliazione della fallita a beneficio di altra società, amministrata dal marito della ricorrente, e l'assenza di giustificazioni riscontrabili da parte dell'imputata sulla fuoriuscita dei beni sociali dal patrimonio dell'impresa. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso è, oltre che generico, anche manifestamente infondato quando assume un difetto di motivazione sul coefficiente soggettivo che, invece, la Corte territoriale ha vagliato, ritenendo che sussistesse sia quello generico necessario per il tipo di bancarotta integrata fino al 2008 (la bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generale), che quello specifico relativo alla condotta successiva di radicale, omessa tenuta della contabilità. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il c
Sentenza Cassazione n. 39424/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris