CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 dicembre 2021
Cassazione n. 21494/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino in data 23.12.2021, deducendo due motivi distinti. 1.1. Con un primo argomento di censura si eccepisce vizio di omessa motivazione e violazione di legge in relazione alla omessa specificazione in sentenza che l'imputato non avrebbe dovuto essere tenuto al pagamento delle spese di mantenimento in carcere relative al periodo sofferto durante la custodia cautelare. Il ricorrente si richiama all'orientamento espresso in tal senso dalla Corte di cassazione, dando atto, invero, di un contrasto rispetto ad altra tesi che, invece, ritiene le spese di mantenimento carcerario debbano essere comprensive anche della porzione maturata durante il periodo di custodia cautelare, poiché il principio di irripetibilità sancito dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. riguarderebbe le sole spese "del procedimento" correlate all'attività dell'autorità giudiziaria e non si estende anche agli esborsi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria. 1.2. Un secondo motivo di ricorso evidenzia mancanza di motivazione e violazione di legge avuto riguardo all'omessa indicazione in sentenza dei singoli passaggi di determinazione di pena, frutto dell'accordo negoziale tra le parti. 2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve essere affrontato anzitutto il secondo motivo di ricorso, il cui esame è logicamente presupposto alla censura attinente alle spese di mantenimento carcerario. Ebbene, la censura dedotta, che denuncia vizi di violazione di legge ed omessa motivazione, in considerazione dell'omessa indicazione in sentenza dei singoli passaggi determinativi della pena finale, si pone al di fuori dei limiti di impugnabilità in cassazione, tracciati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Il trattamento sanzionatorio applicato può essere al centro di una ragione di ricorso soltanto in caso di illegalità della pena, neppure potendo essere censurati meri errori di calcolo che non incidano sulla legalità della sua misura finale. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, pertanto, che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915; vedi in precedenza, per tutte, Sez. U, n. 5838 del 28.11.2013, Citarella, Rv. 257824, in motivazione). In tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art.444 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep. 2020, Kaser, Rv. 277892). 3. Quanto alla denunciata omessa specificazione in sentenza della circostanza che l'imputato non avrebbe dovuto essere tenuto al pagamento delle spese di mantenimento in carcere relative al periodo sofferto durante la custodia cautelare, il Collegio ritiene si tratti di motivo egualmente inammissibile. Conviene premettere che il dubbio interpretativo del ricorrente parte dal presupposto che l'omessa specificazione in sentenza dell'esclusione dell'obbligo di pagamento delle suddette spese equivalga alla statuizione contraria; ma tale sillogismo non è esatto. L'omessa statuizione in sentenza di ragioni per escludere l'obbligo di pagamento suddetto non determina la conseguenza che tale obbligo debba ritenersi statuito. Anzi, l'omessa statuizione di condanna implica che la condanna al pagamento di dette spese non sia stata disposta. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso si rivela inammissibile per carenza di interesse e perchè manifestamente infondato, a prescindere dal parziale disallineamento della giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. Sez. 5, n. 6787 del 1/10/2014, dep. 2015, Hysa, Rv. 262671; Sez. 4, n. 2699 del 04/12/2000, dep. 2001, Magnetti, Rv. 217669; Sez. 5, n. 15571 del 26/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221188; Sez. 3, n. 38061 del 01/10/2002, Neri, Rv. 222502); contra Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 6, n. 43368 del 14/9/2016, Martina, Rv. 268300; Sez. 6, n. 46403 del 8/10/2019, Quata, Rv. 277409). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost.3 n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA],PaRa- Q__ Matilde ancaccio CORTE DI CASSAZIONE V