CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, Sezione riesame, con ordinanza 11 agosto 2021, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 6 luglio 2021 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 T.U. stup. - reati commessi il 21 settembre 2017, capo 18; 1I26 luglio ed il 29 luglio 2018, capo 19; dal giugno 2017 al dicembre 2018, capo 20 - e 74 T.U. stup. - reato in permanenza, capo 1; quale capo ed organizzatore preposto all'acquisto dello stupefacente e alla direzione dell'attività di raccolta dei proventi oltre che impegnato personalmente nelle cessioni ad alcuni acquirenti selezronati 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. e al capo 19 dell'imputazione (art. 110 cod. pen. e 73, quarto comma T.U. stup.). Violazione di legge (art. 125, 273 e 292 cod. proc. pen.). Per l'ordinanza impugnata il ricorrente sarebbe a capo dell'associazione ex art. 74 T.U. stup. operante in Bari, al quartiere [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. I reati fine contestati al ricorrente ai capi 18, 19 e 20 dell'imputazione non possono ritenersi rientranti nel programma associativa, per mancanza delle prove. Per il capo 18 la sera del 21 settembre 2017 due donne ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) furono fermate a bordo della Peugeot 207 nella quale trasportavano da Bisceglie a Bari 6 kg di marijuana. Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero partecipato al trasporto in quanto a bordo di altra vettura svolgevano vigilanza e scorta al carico illecito. Il fornitore della droga sarebbe tale [OSCURATO:PERSONA]. L'arresto delle due donne è stato effettuato nel quartiere Libertà, molto distante dal quartiere [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la zona operativa dell'associazione contestata. Non può pertanto escludersi che l'acquisto fosse per un altro gruppo criminale (di tale [OSCURATO:PERSONA]). In considerazione della destinazione della droga a Bari vecchia, e non nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] dove operava l'associazione contestata al ricorrente, il reato in oggetto non può ritenersi un reato fine collegato all'associazione criminale di cui al capo 1. Sul reato fine di cui al numero 19 dell'imputazione si deve rilevare che non risulta accertato che cosa avesse ricevuto [OSCURATO:PERSONA] da parte del conducente della moto (come osservato dalla P.G.; non risulta accertato se il conducente della moto fosse [OSCURATO:PERSONA] o altro soggetto); si potrebbe trattare di qualcosa di diverso dalle droghe. Cosa avesse trasportato [OSCURATO:PERSONA] nella borsa (nel condominio sito al civico 8, dove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto ai domiciliari) resta un mistero in quanto la P.G. non ha fatto nessun controllo del contenuto. Per il Tribunale del riesame si trattava sicuramente di droga in quanto questo era l'oggetto dell'attività dei soggetti coinvolti e in assenza di spiegazioni alternative da parte del ricorrente. L'associazione criminale facente capo a Boccasile e D'Amato si aveva la disponibilità di armi e, quindi, ben poteva trattarsi di armi e non di droga. Il giorno 29 luglio [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto con la moto si incontrarono a Bisceglie ma in due punti della periferia molto distanti dalla casa di Cuocci dove Caracciolese e Cuocci si erano dati appuntamento (come risultante dalle intercettazioni del 26 luglio 2018, ore 18,50). Risulta evidente quindi il travisamento della prova. Cuocci, infatti, è stato "scagionato" dall'imputazione in oggetto, in sede cautelare e risulta pertanto illogico sostenere che per il ricorrente, invece, sussistono per tale reato i gravi indizi di colpevolezza. In sostanza sia per il capo 18 che per il 19 non può ritenersi che il ricorrente fosse dedito al rifornimento della droga per l'associazione. Per il capo 20 il ricorrente cedette a [OSCURATO:PERSONA] più volte alcune dosi di sostanza stupefacente, al prezzo di C 60 a cessione. Tuttavia, non è provato che le modiche quantità dì droga cedute fossero da ricollegare al gruppo associativo., né che le somme incassate fossero divise tra gli associati. Inoltre, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era debitore del ricorrente per C 1.500,00 relativamente a forniture di droga. Solo relativamente ad alcune frasi intercettate il 10 agosto 2018 il Tribunale del riesame ha ritenuto che tra i due interlocutori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] ci fosse uno stabile rapporto d'affari in materia di droga. Nella conversazione si parla solo di 100,00 C che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere dai due dialoganti. A fronte della modestia della somma (solo 100,00 C) risulta impossibile che il ricorrente fosse uno dei capi dell'associazione. Il ricorrente esercitava un traffico di droga, ma in via autonoma senza alcun vincolo associativo; a nulla rileva il fatto isolato che Caracciolese si era speso per la bonifica delle microspie installate dalla P.G. nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] e negli altri ambienti da lui frequentati. Per le visite a casa di Boccasile (dove stava agli arresti domiciliari) si deve rappresentare che il ricorrente è il fratello di [OSCURATO:PERSONA], convivente di Boccasile. Pertanto, le visite riguardavano la sorella e non gli affari illeciti per droga di Boccasile. Infatti, nelle numerose intercettazioni ambientali, nel terrazzo dell'abitazione in oggetto, nessuna conversazione illecita tra il ricorrente ed il cognato è stata intercettata. Anche a voler ammettere la partecipazione al sodalizio del ricorrente non sussistono elementi validi per ritenerlo uno dei capi dell'associazione; gli elementi indicati dal Tribunale del riesame si riducono ad elementi di contorno e di spessore tecnico insufficiente (presenziare all'aggravamento della misura cautelare nei riguardi di Boccasile, suo cognato; il sollecito all'attività di bonifica per le microspie; la richiesta di notizie dopo una perquisizione subita da [OSCURATO:PERSONA]). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (contestati in modo alquanto generico ed in fatto), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come dalle numerose intercettazioni ambientali (anche con videocamera nel terrazzo della casa di Boccasile, dove si tenevano le riunioni del gruppo associativo, in via Cuoco 8/8), dai sequestri, dai servizi di O.C.P. della P.G., dalle intercettazioni dell'utenza in uso al ricorrente e da quelle sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] TG [OSCURATO:TARGA] in uso al coindagato [OSCURATO:PERSONA], dall'analisi delle celle telefoniche emerge il ruolo di capo ed organizzatore del ricorrente nell'associazione criminale. Il ricorrente era sempre presente, insieme a Boccasile nella gestione delle cessioni incaricando i vari pusher di effettuarle, nonché nei rapporti con i fornitori, nella gestione della contabilità e nelle decisioni riferite alle piazze d spaccio. Inoltre, l'associazione operava nel quartiere [OSCURATO:PERSONA], principalmente, ma in tutta Bari centro "con consegne in qualsiasi luogo pubblico e talvolta anche a domicilio". Conseguentemente la droga trasportata dalle due donne ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), arrestate nel centro di Bari - nel quartiere Libertà - deve ritenersi, come adeguatamente motivato nell'ordinanza impugnata di pertinenza dell'associazione di cui al capo 1 dell'imputazione. L'argomento in fatto del ricorso in cassazione (le due donne furono arrestate lontano dal quartiere [OSCURATO:PERSONA] dove era la sede dell'associazione e l'attività di • spaccio) pertanto non è idoneo a scalfire l'adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. 1. Anche per gli altri due reati fine, dei capi 19 e 20 non contestati nella loro esistenza oggettiva, ma solo per il collegamento con il reato associativo, l'ordinanza del Tribunale del riesame analizza a fondo tutti gli elementi risultanti dalle intercettazioni e dalle dirette osservazioni della P.G. e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva che i reati sono da ritenere strumentali all'attività dell'associazione. Per il capo 19 Caracciolese prendeva accordi per l'acquisto di droga con Cuocci già con le telefonate del 26 luglio 2018, intercettate, e [OSCURATO:PERSONA] trasportò la droga da Bisceglie a Bari con la sua Panda con a bordo due donne per non destare sospetti. Caracciolese controllava il trasporto della droga, ed era costantemente aggiornato da [OSCURATO:PERSONA] (numerosi messaggi intercettati) mentre svolgeva un servizio di staffetta per assicurarsi del buon esito dell'operazione senza interventi della P.G. La prospettazione che l'oggetto illecito dello scambio fossero delle armi e non la droga è un dubbio soggettivo del ricorrente e, quindi, non rilevante in sede di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali»). Per il capo 20 dell'imputazione relativamente alle cessioni di droga a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata evidenzia come sia irrilevante che tali cessioni non rientrassero "in ipotesi, nel programma criminoso i indeterminato dell'associazione." q---' 4. Per la qualifica di capo e organizzatore del ricorrente l'ordinanza evidenzia alcuni aspetti incontrovertibili, ovvero gli ordini impartiti al momento della bonifica da microspie ("in tali condotte è possibile apprezzare il ruolo direttivo e organizzativo dell'indagato, il quale non opera direttamente nelle operazioni di bonifica ma impartisce ai sodali direttive e disposizioni") e durante la perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Per i rapporti con Boccasile il Tribunale del riesame evidenzia che gli stessi non erano solo relativi al rapporto familiare della sorella con questi, ma pertinenti alla gestione dell'attività di spaccio dell'associazione, tanto che agli incontri erano presenti anche altre persone interessate al traffico di droga (che si allontanavano, al momento del controllo, nascondendosi sul terrazzo, ma monitorati dalle telecamere). Si tratta di evidenti accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame unitamente al provvedimento genetico della misura cautelare - ordinanza G.I.P. - non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (di svolgere il traffico di stupefacenti in modo autonomo, non collegato all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, rileva come deve valutarsi il quadro .esi_A-70 complessivo delle condotte del ricorrente e non frazionarle comeatto con il ricorso in sede di riesame e ribadito, in maniera acritica, anche nel ricorso in cassazione senza alcun confronto con le motivazioni dell'ordinanza impugnata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. ea • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro