CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16568/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGiorgio Tedesco;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 3415/2023, depositata il 26maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/20261. – La controversia trae origine da due avvisi diaccertamento emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessata il 30 dicembre 2019 esuccessivamente cancellata dal Registro delle imprese, e del socioriferimento all’anno d’imposta 2016, l’Ufficio ha contestatol’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA relativi afatture per operazioni inesistenti, emesse da una società fornitriceritenuta “cartiera”, procedendo al recupero delle imposte dirette edell’IVA. In ragione della ristretta base sociale, l’accertamentosocietario ha determinato anche la rideterminazione del redditopersonale del socio, in proporzione alla quota di partecipazione. Gliavvisi sono stati notificati nel periodo di sospensione dei terminiprevisto dall’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, con indicazione dellaloro natura di atti urgenti e indifferibili.Con un unico ricorso, il contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli sia l’accertamentoemesso nei confronti della società sia quello a lui riferito qualesocio.L’Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 522/2022, la Commissione tributariaprovinciale di Napoli ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimi gliavvisi per mancata indicazione delle ragioni di urgenza eindifferibilità che avrebbero giustificato la notifica durante il periododi sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrateproponeva atto di appello.Il contribuente ha resistito all’appello.Con sentenza n. 3415/2023, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania ha rigettato l’appello dell’Ufficio,Numero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026ritenendo violato l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, sulpresupposto che l’Amministrazione non avesse specificato in modoadeguato le ragioni di urgenza e indifferibilità della notificadell’avviso, reputando insufficiente il mero riferimento a “graviviolazioni”.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Il contribuente si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dichiarata l'inammissibilitàdell'impugnazione avverso l’avviso della società.In tema di cancellazione della società dal registro delleimprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione,previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 -disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confrontidell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica cheil liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della societàsul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli èlegittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli attiimpositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alleliti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effettiprevisti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai finidell'efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n.36892/2022).Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in proprionon solo l’avviso di accertamento n. TF3010503926/2020 perl’anno 2016 Maggiore imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) –Numero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026Addizionale regionale – Addizionale comunale oltre sanzioni edinteressi, ma anche l'avviso di accertamento n. TF3030500487/2020 emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2016, relativo a maggioreimposta sul valore aggiunto (IVA), maggiore imposta sul redditodelle società (IRES) e maggiore imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP), oltre sanzioni ed interessi, che, invece, avrebbedovuto essere impugnato dalla società, cessata nel 2019 ecancellata dal Registro delle imprese antecedentemente allanotifica dell’avviso e quindi soggetta al regime dell'art. 28 d.lgs.175 del 2014. Lo stesso controricorrente riferisce al riguardo che“L’avviso, relativo all’anno d’imposta 2016, è stato notificato il23/09/2020 – 05/10/2020 alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], «inqualità di liquidatore e ultimo legale rappresentante» della Società,cancellata dal registro delle imprese il 23/03/2020” (v. pag. 3 delcontroricorso).Né è configurabile alcun giudicato implicito, trattandosi diquestione che, attenendo alla legitimatio ad causam, ha naturafondante, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronunciainutiliter data (Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). Neconsegue che, ex art. 382 c.p.c., pronunciando sul ricorsooriginario, va disposta la cassazione senza rinvio della sentenzanella parte in cui si è pronunciata sull'avviso di accertamentosocietario.1.1.- Il recente consolidamento della giurisprudenza dilegittimità (v., al riguardo, Cass., sez. un., n. 3625/2025)comporta l’integrale compensazione di tutte le relative voci dispesa.2. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in combinato disposto con l’art. 12, comma 7, della l. n. 212Numero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026del 2000 e con l’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. Parte ricorrente evidenzia che laquestione fondante della controversia è l’esistenza delle ragioni diurgenza e indifferibilità dell’accertamento notificato nel periodo disospensione dei termini, prevista per l’esistenza dello statoemergenziale da pandemia da COVID-19, come sancito nel d.l. n.34 del 2020, a nulla rilevando le ragioni di urgenza che giustificanola notifica ante tempus ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, ossia prima della decorrenza del termine dilatorio tra laconsegna del processo verbale di constatazione e la notificadell’accertamento, prevista nelle ipotesi di indagine fiscale eseguitapresso i locali dell’azienda; obbligatorietà e rispetto del termine, apena di nullità dell’accertamento, sussistente nel solo caso diaccertamento conseguente ad accesso, ispezione o verifica presso ilocali dell’azienda. Si lamenta che il giudice di appello avrebbeomesso di pronunciarsi sulle specifiche deduzioni dell’Ufficio.2.1. – Il motivo è infondato.Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed ilpronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione,implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parteun bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizioneche non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che ilgiudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzionedei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice,interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno deglielementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causapetendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmenoimplicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, purNumero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezionein senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fattovalere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltantodall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nelprocesso un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quelloenunciato dalla parte a sostegno della domanda. (Cass. n.29200/2018; Cass. n. 6945/2007).Parte ricorrente denuncia la violazione della corrispondenzafra chiesto e pronunciato, sul presupposto che la controversia nonriguardava le ragioni di urgenza evocate dall’art. 12, comma 7,della l. n. 212 del 2000, bensì le ragioni di urgenza rilevanti ai finidell’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, sulla normativa COVID-19.La doglianza risulta infondata, posto che in narrativa si dàconto del thema decidendum, che si è risolto facendo applicazionedell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000.3. – Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente esteso alla fattispecie le regole proprie dellanotifica ante tempus ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000,senza considerare che l’accertamento era stato notificato durante ilperiodo emergenziale e che le violazioni contestate, qualificabilicome frode fiscale, rientravano tra le ipotesi di deroga allasospensione dei termini previste dalla normativa emergenziale edalla relativa relazione illustrativa.3.1. – Il motivo è fondato.Secondo la previsione dell’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34del 2020, «[…] gli atti di accertamento, di contestazione, diirrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, diNumero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini didecadenza, […], scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nelperiodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvocasi di indifferibilità e urgenza, […]».Il successivo comma 6 chiarisce che «Con uno o piùprovvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sonoindividuate le modalità di applicazione del presente articolo».L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 25/E del 20 agosto2020, ha chiarito che «A titolo esemplificativo, l’invio dellecomunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensionepuò considerarsi legittima anche nei seguenti casi: − comunicazionio atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensidell’articolo 331 del codice di procedura penale; − comunicazioni otempestiva insinuazione nel passivo; − pericolo per la riscossione».Come chiarito da questa Corte, la circolare non ha naturameramente interpretativa, la cui efficacia non è vincolante, ma sitratta di una circolare applicativa, idonea a completare il precetto dirango primario con l’inserimento di una normativa di dettaglio,come tale vincolante in virtù dello stesso rinvio contenuto nellalegge (Cass. n. 14025/2024).Pertanto, gli avvisi di accertamento concernenti lasussistenza di una frode IVA idonea a giustificare la comunicazionedi una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. rientrano tra glidurante il periodo di sospensione previsto dall’art. 157, comma 1,del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020(Cass. n. 14025/2024; n. 14019/2024).Numero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026Se il differimento della notifica degli atti impositivi di cuiall’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possanoricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nelladifficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia,l’amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica incaso di urgenza e indifferibilità, da ricollegarsi, tra l’altro, allaqualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragionedel conseguente pericolo di una perdita fiscale per l’erario o,comunque, per la necessità di circoscriverne gli effettipregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti,l’indagine penale sia già stata avviata (n. 17656/2025).La questione, pertanto, dovrà essere riesaminata in sede dirinvio, essendosi la Corte di giustizia tributaria di secondo gradolimitata a ritenere che non emergessero in concreto i motivi postialla base dell'accertamento, non risultando sufficiente il richiamo a“gravi violazioni”, senza esaminare, in realtà, le ragioni di urgenzae indifferibilità contenute nell'avviso di accertamento, così comededotte dalla ricorrente. Si precisa al riguardo che, quantoall’avviso notificato al socio, l’Agenzia ha specificato di averallegato che «Soccorrono, pertanto, tutte le motivazioni di gravitàdelle violazioni, cessazione della società, cancellazione dal registrodelle imprese, fondato pericolo per la riscossione, così comeindicate a titolo meramente esemplificativo, nella circolare Agenziadelle Entrate 25/E del 20/08/2020. L’avviso di accertamento inesame, emesso nei confronti della società ha originato quellonotificato al socio contribuente ed allo stesso è stato allegato.Anche l’avviso di accertamento notificato al socio reca la dicitura di“[OSCURATO:PERSONA] DELL’ART 157 d.l.34/2020”, derivando, il medesimo, dall’avviso di accertamentoNumero registro generale 14845/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 16568/2026Data pubblicazione 27/05/2026societario» (circostanza, quest’ultima, che trova riscontro incontroricorso: v. pag. 4).4. – La sentenza impugnata deve essere perciò cassata inrelazione al secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, va disposto ilrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente anche per la liquidazione delle spese dilite. P.Q.MPronunciando sul ricorso, dispone la cassazione senza rinvio dellasentenza ex art. 382 c.p.c. riguardo all'avviso di accertamento n.TF 3030500487/2020 emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa tutte le relative voci di spesa.Accoglie per il resto il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellerelative spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]