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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05053/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, provvedendo sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato emesso ordine di esecuzione a seguito del riconoscimento della sentenza di condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica federale tedesca alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per il reato di importazione e favoreggiamento del traffico di stupefacenti di non modica quantità, dichiarava inammissibile l'istanza con riferimento alla rideterminazione della pena; la accoglieva con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309 del 1990, disponendone l'esclusione dall'ordine di esecuzione, che avrebbe dovuto essere emesso per i delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990.

L'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, in effetti, non era mai stata contestata all'imputato e non risultava specificata nemmeno nella sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto la sentenza tedesca.

A seguito del riconoscimento della sentenza tedesca, nessun vizio si riscontrava nel titolo esecutivo e nessuna rideterminazione della pena era possibile in sede esecutiva, dovendo la questione dell'inesistenza del reato di favoreggiamento del traffico di stupefacenti nell'ordinamento italiano essere sollevata' con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza di riconoscimento.

D'altro canto, non poteva essere data alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:ella, sottolineando che l'ordinanza non specificava a quale titolo venisse menzionata l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990; così come era stata escluso il riferimento all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, doveva essere escluso ogni riferimento allo stesso art. 80 cit., cui la sentenza di riconoscimento di quella straniera non aveva fatto alcun riferimento.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente non dimostra di avere un interesse all'accoglimento dell'impugnazione, così come richiesto dagli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

In effetti, mentre l'interesse all'eliminazione del riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 (commercio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti) poteva rinvenirsi nella norma dell'art. 4 bis, comma 1 ter, ord. pen., costituendo tale aggravante un ostacolo al godimento dei benefici penitenziari, non altrettanto può dirsi quanto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

Tale constatazione si accompagna, ovviamente, al fatto che il ricorrente non chiede alcun intervento sulla misura della pena in esecuzione (che, comunque, non sarebbe possibile per le ragioni chiarite dall'ordinanza impugnata).

Anche recentemente, si è affermato - sia pure con riferimento al giudizio di cognizione - che è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta a ottenere esclusivamente l'esclusione di una circostanza aggravante, quando i fatti posti a fondamento della stessa non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendosi, in tal caso, escludere qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato (Sez. 5, n. 2649 del 30/09/2021, dep. 24/01/2022, Spinella, Rv. 283250 - 01).

Non esiste, in definitiva, un interesse concreto alla correttezza formale dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero; o, quanto meno, il ricorrente non ne fornisce alcuna prova.

Si deve aggiungere una considerazione: l'odierno ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, di disporre che il reato contestato al condannato non fosse qualificato come aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990; tale richiesta è stata integralmente accolta dalla Corte territoriale, cosicché, con il ricorso, si avanza una censura differente da quella esposta con l'incidente di esecuzione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, provvedendo sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato emesso ordine di esecuzione a seguito del riconoscimento della sentenza di condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica federale tedesca alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per il reato di importazione e favoreggiamento del traffico di stupefacenti di non modica quantità, dichiarava inammissibile l'istanza con riferimento alla rideterminazione della pena; la accoglieva con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309 del 1990, disponendone l'esclusione dall'ordine di esecuzione, che avrebbe dovuto essere emesso per i delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990. L'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, in effetti, non era mai stata contestata all'imputato e non risultava specificata nemmeno nella sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto la sentenza tedesca. A seguito del riconoscimento della sentenza tedesca, nessun vizio si riscontrava nel titolo esecutivo e nessuna rideterminazione della pena era possibile in sede esecutiva, dovendo la questione dell'inesistenza del reato di favoreggiamento del traffico di stupefacenti nell'ordinamento italiano essere sollevata' con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza di riconoscimento. D'altro canto, non poteva essere data alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:ella, sottolineando che l'ordinanza non specificava a quale titolo venisse menzionata l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990; così come era stata escluso il riferimento all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, doveva essere escluso ogni riferimento allo stesso art. 80 cit., cui la sentenza di riconoscimento di quella straniera non aveva fatto alcun riferimento. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente non dimostra di avere un interesse all'accoglimento dell'impugnazione, così come richiesto dagli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. In effetti, mentre l'interesse all'eliminazione del riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 (commercio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti) poteva rinvenirsi nella norma dell'art. 4 bis, comma 1 ter, ord. pen., costituendo tale aggravante un ostacolo al godimento dei benefici penitenziari, non altrettanto può dirsi quanto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, d.P.R. 309 del 1990. Tale constatazione si accompagna, ovviamente, al fatto che il ricorrente non chiede alcun intervento sulla misura della pena in esecuzione (che, comunque, non sarebbe possibile per le ragioni chiarite dall'ordinanza impugnata). Anche recentemente, si è affermato - sia pure con riferimento al giudizio di cognizione - che è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta a ottenere esclusivamente l'esclusione di una circostanza aggravante, quando i fatti posti a fondamento della stessa non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendosi, in tal caso, escludere qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato (Sez. 5, n. 2649 del 30/09/2021, dep. 24/01/2022, Spinella, Rv. 283250 - 01). Non esiste, in definitiva, un interesse concreto alla correttezza formale dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero; o, quanto meno, il ricorrente non ne fornisce alcuna prova. Si deve aggiungere una considerazione: l'odierno ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, di disporre che il reato contestato al condannato non fosse qualificato come aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990; tale richiesta è stata integralmente accolta dalla Corte territoriale, cosicché, con il ricorso, si avanza una censura differente da quella esposta con l'incidente di esecuzione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicem
Sentenza Cassazione n. 05053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris