CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08935/2026
Testo disponibile della fonte
alvatore Ravidà veniva notificata una cartella di pagamentoavente a oggetto due ruoli:- il primo concerneva la somma di euro 61.467,71 in esecuzionedella sentenza definitiva della CTR per la Sicilia n. 71/2011 relativaNumero registro generale 16105/2024Numero sezionale 2522/2026a Irpef, Ilor, Cssn, Tassa per l’Europa, interessi e sanzioni per l’annoNumero di raccolta generale 8935/2026d’imposta 1996; Data pubblicazione 09/04/2026- il secondo riguardava la somma di euro 2.198,63, ai sensidell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito della decadenzadella rateizzazione concessa con riferimento all’anno d’imposta2008.2. La CTP di Messina, con la sentenza n. 4665/2018, rigettava ilricorso, ritenendo legittima la pretesa dell’Amministrazione.3. Con la sentenza n. 1878/2024 la CGT di secondo grado della Siciliaaccoglieva parzialmente l’appello del contribuente, annullando lacartella con riferimento al primo dei due ruoli. Per il giudice di appellola motivazione della cartella non forniva indicazioni al contribuentein ordine ai criteri per la determinazione dell’imposta alla luce dellapronuncia della CTR della Sicilia n. 71/2011, che prevede ilriconteggio dell’imponibile, riducendo il valore dei beni strumentaliacquisiti prima del 1994 nella misura del 20%. Il riconteggio avrebbedovuto essere esplicito per permettere al contribuente di verificarele condizioni di quanto dovuto. L’amministrazione aveva invertitol’onere della prova, pretendendo che fosse il contribuente adimostrare eventuali errori.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un unico motivomentre il contribuente, nonostante la notifica del 12/7/2014 aldifensore domiciliatario, è rimasto intimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedell’art.111 Cost., degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132,comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapportoall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che lamotivazione non è idonea a rivelare la ratio decidendi. Ravvisata laparziale infondatezza della pretesa erariale, il giudice avrebbe2 di 5Numero registro generale 16105/2024Numero sezionale 2522/2026dovuto quantificarla in maniera corretta e non procedere a unNumero di raccolta generale 8935/2026annullamento dell’intero ruolo, precludendo all’AmministraDaztaio pnubebl icdaziio ne 09/04/2026eseguire a un diverso riconteggio. La decisione ha comportato ancheuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto epronunciato.2. Il motivo è fondato.2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e n.8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).3 di 5Numero registro generale 16105/2024Numero sezionale 2522/20262.2 Sussiste il lamentato vizio motivazionale per la presenza di nonNumero di raccolta generale 8935/2026rimediabile contrasto nel ragionamento del giudice di secondDoata g purbabdlicoaz.io ne 09/04/2026La sentenza richiama la pronuncia giudiziale che aveva previsto ilriconteggio dell’imponibile ma annulla integralmente il primo ruolo,come se, a fronte della contestazione del contribuente, esorbitassedal compito del giudice entrare nel merito della pretesa per stabilirequale fosse il corretto imponibile. Il processo tributario èannoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto auna decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuentesia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritengainvalido l’atto tributario per motivi non formali, ma di caratteresostanziale, non può limitarsi al suo annullamento. In ragione dellanatura d’impugnazione-merito del processo tributario e del rispettodei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa diopposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza diun titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositivaoriginariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto,con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originariepretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "intoto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misuracorretta, annullandola solo nella parte non avente più titolonell'accertamento originario (Cass. 39660/2021 e Cass. 2959/2024.Cfr. anche Cass. 29364/2020, Cass. 18777/2020 e Cass. 13294).3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degliartt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992. P.Q.M4 di 5Numero registro generale 16105/2024Numero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 8935/2026accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviando alla Corte di GiustiziaData pubblicazione 09/04/2026Tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 18/3/2026Il PresidenteValentino Lenoci5 di 5