CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16431/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 43; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] del consumatore -Requisito soggettivo di applicabilità del "foro del consumatore" - Fideiussione - Riferibilità del requisito suddetto all'obbligazione del garante –Condizioni e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); –intimati – per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Cagliarin. 902/2022 depositat a il 5 aprile 2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede che sia affermata la competenza del Tribunale di Milano. Rilevato che: con contratto del 6 agosto 2007 la [OSCURATO:SOCIETA]. concesse in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]. di Porcedda S. Carta M.G. (successivamente trasformatasi in S.r.l. con la nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA].) una imbarcazione da diporto verso il corris pettivo complessivo di € 2.682.582,85, da pagarsi in n. 96 rate mensili; con separato atto in pari data [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci amministratori della s.n.c. utilizzatrice, si costituirono fideiussori a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti il Tribunale di Cagliari la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiedendo accertarsi la natura usuraria del pattuito tasso convenzionale di mora e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, eventualmente compensandole con quelle che dovessero risultare ancora dovute dalla utilizzatrice;instaurato il contraddittorio ed avutasi la costituzione di [OSCURATO:PERSONA], il processo venne successivamente interrotto per la morte di [OSCURATO:PERSONA] e quindi riassunto nei confronti degli eredi, che rimasero contumaci; con sentenza n. 902/2022, depositata il 5 aprile 2022 , il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della eccezione preliminarmente opposta dalla società convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Milano, quale foro convenzionale esclusivo , condannando gli attori alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 17.000, oltre spese generali ed accessori di legge; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza, articolando due motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso; gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380 - ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha concluso chiedendo che sia affermata la competenza del Tribunale di Milano; il ricorrente ha depositatomemoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento il ricorrente deduce (Motivo A) che erroneamente il Tribunale di Cagliari ha negato la qualità di consumatori sia a lui che all’altra attrice nel rapporto de quo e ritenuto conseguentemente non invocabile la nullità della clausola sulla competenza ex artt. 33, comma 2, lett. u , e 36, commi 1 e 3, cod. consumo, sebbene, al momento della proposizione della domanda giudiziale, essi non fossero più amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].; la doglianza è manifestamente infondata; per stabilire se, ai fini previsti dall’art. 33 cod. consumo, un determinato soggetto rivesta o meno la qualità di consumatore, occorre infatti avere riguardo al momento della stipulazione del contratto del quale egli fu parte a nulla rilevando che successivamente, ancorché prima della introduzione della causa, egli l’abbia dismessa; tanto si ricavachiaramente: a) dall’art. 3, comma 1, lett. a), cod. consumo, che definisce «consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», dove il lemma verbale «agisce» non può che intendersi riferito allo svolgimento di attività negoziale; b) dall’art. 34, comma 1, cod. consumo, ai sensi del quale «la vessatorietàdi una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende»; del resto, come condivisibilmente osservato dal P.M., la tutela approntata nei confronti del consumatore trae fondamento giustificativo dalla considerazione della sua posizione di debolezza contrattuale nel momento in cui entra in contatto con il soggetto professionista di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), cod. consumo , essendo in tale momento che si determina quella condizione in relazione alla quale è accordata laprotezione, non certo nel momento in cui egli agisce giudizialmente; nella specie, pertanto, occorre avere riguardo alla qualità che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva alla data del 6 agosto 2007, nella quale egli assunse l’obbligo fideiussorioaccessorio al contratto di leasing ;ebbene egli, in tale momento, pacificamente, era socio e amministratore della s.n.c. stipulante il contratto garantito, il che esclude possa essere invocata la qualità di consumatore che determinerebbel’incompetenza territoriale del Foro convenzionale [v. in tal senso Cass. n. 32225 del 13/12/2018;n. 1666 del 24/01/2020, secondo cui «in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore»]; con un secondo motivo il ricorrente contesta, in quanto immotivata e comunque eccedente il massimo tabellare, la liquidazione delle spese processuali poste a suo carico; il motivoè ammissibile alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. U. n. 14205 del 06/07/2005 secondo cui: a)il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, né potendo ciò fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari - ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione - in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicché la rimessione alla S.C. della questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo, all'esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate; b)la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza - che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione- , se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poichénel procedimento del regolamento di competenza non è consentito il ricorso incidentale, ciò deve fare proponendo un'impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della S.C. sul regolamento di competenza; nel merito la censura è però destituita di fondamento; ai fini del regolamento delle spese la causa, essendo stata definita per una ragione di carattere processuale, andava considerata di valore indeterminabile (come del resto afferma lo stesso ricorrente; v. da ultimo Cass. n. 35557 del 02/12/2022 e giurisprudenza ivi richiamata); pur considerando, dunque, i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per cause di valore indeterminabile di complessità media (lo stesso ricorrente fa riferimento ad un valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), l’ importo liquidato si colloca fra il minimo e il massimo del relativo scaglione e deve ritenersi pertanto insindacabile (fra le tante v. Cass. n. 39421 del 2021; n. 4782 del 2020); a tale conclusione deve giungersi dal momento che, diversamente da quanto postulato in ricorso, dalla sentenza non emerge alcuna indicazione che possa giustificare l'esclusione degli importi previsti per la fase istruttoria, dovendosi peraltro considerare che il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o”) (cfr. Cass. n. 28325 del 29/09/2022; n. 15182 del 12/05/2022); in conclusione, va dichia rata la competenza del Tribunale di Milano e deve essere rigettato il motivo relativo alle spese; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliisCass.14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 6 29/01/2015, n. 1706); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale dispone la riassunzione con termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Rigetta il secondo motivo sulle spese. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pa