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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21368/2026

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O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta l'illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla ricettazione è non consentito in quanto volto ad un a prefigurare una alternativa lettura della fonti probatorie, in assenza di travisamenti di emergenze processuali ( cfr. pag. 8 della sentenza impugnata circa la conducenza degli elementi probatori indiziari ); che il secondo motivo di ricorso che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, chiedendo la derubricazione in furto, è parimenti non consentito in quanto re iterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] fiEPTTATA,thiCOE 'RPA. 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta l'illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla ricettazione è non consentito in quanto volto ad un a prefigurare una alternativa lettura della fonti probatorie, in assenza di travisamenti di emergenze processuali ( cfr. pag. 8 della sentenza impugnata circa la conducenza degli elementi probatori indiziari ); che il secondo motivo di ricorso che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, chiedendo la derubricazione in furto, è parimenti non consentito in quanto re iterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] fiEPTTATA,thiCOE 'RPA. 10
Sentenza Cassazione n. 21368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris