CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2023
Cassazione n. 18450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: OKOINEMEN Jeffrey, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 10/01/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile -giacché tardivo- l'appello proposto dal difensore e procuratore speciale dell'imputato oggi ricorrente avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 22 febbraio 2023. Detto provvedimento era stato infatti depositato il 20 luglio 2023 (entro il termine lungo -prorogato- riservato, che scadeva il 23 luglio 2023); il termine per proporre impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 7 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione risulta depositato solo il successivo 21 ottobre. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge ed inosservanza della norma processuale, in relazione agli artt. 585, comma 1-bis, 648, 143 e 175, 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.. Ad avviso del ricorrente la dichiarazione di assenza contenuta in sentenza supera qualsivoglia diversa valutazione dello stato giuridico dell'imputato, dovendo quindi applicarsi la disposizione dell'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che ritaglia per l'imputato assente un più lungo termine per l'impugnazione; inoltre, il giudice di primo grado ha disposto la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato e tale traduzione non risulta depositata all'ottobre 2023, talché l'imputato alloglotta sarebbe stato comunque nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza tradotta nella lingua da lui conosciuta; infine, all'atto di appello trasmesso in via telematica alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato era allegato il mandato speciale per proporre impugnazione e la elezione di domicilio. In subordine, il difensore chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen, in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., in quanto la norma, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non accedono ai riti alternativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Ai sensi dell'art. 420, comma 2 ter, secondo periodo, è presente l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale incaricato della richiesta di definizione del giudizio con un procedimento speciale «Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale». L'imputato, ancorché dichiarato assente nella intestazione della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado con rito abbreviato, deve pertanto considerarsi presente agli effetti della legge processuale. La norma è del tutto coerente con il conferimento della procura speciale, che attribuisce al rappresentante la facoltà di esercizio del diritto spettante al rappresentato, in quanto, come correttamente osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Rv. 276808, in motivazione «il procuratore speciale agisce come se fosse l'imputato ed esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall'art. 1393 cod. civ., depositando l'atto presso l'ufficio giudiziario». 1.2. È, poi, del tutto irrilevante che l'intestazione della sentenza riporti la dicitura «assente», poiché l'imputato ed il suo difensore erano consapevoli che il giudizio abbreviato fu chiesto dal procuratore speciale al quale l'imputato conferì il potere di chiedere il rito alternativo, rilasciando la procura speciale. 1.3. Dunque, la decisione della Corte di appello è corretta, perché il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti: il testo dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., indica chiaramente che il conferimento della procura speciale per richiedere i riti alternativi fa considerare presente l'imputato perché rappresentato in giudizio. Come già indicato, il conferimento della procura speciale conferisce il potere di rappresentanza e di esercitare il diritto oggetto del rilascio della procura (in questi termini Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332; analogamente Sez. 7, n. 1585 del 7/12/2023, dep. 2024; Sez. 5, n. 818 del 16/10/2023, dep. 2024). 1.4. La questione di legittimità costituzionale della norma processuale, così come interpretata dal diritto vivente, sollecitata con il motivo subordinato è manifestamente infondata. 1.4.1. Il conferimento della procura speciale al difensore per la richiesta di riti alternativi dà garanzie maggiori sulla conoscenza del processo e della imputazione da parte dell'imputato, rispetto alla mera nomina del difensore. I due casi, l'assente ed il rappresentato in giudizio dal procuratore speciale nel giudizio abbreviato, sono oggettivamente diversi. 1.4.2. Non vi è una obliterazione delle garanzie difensive- nel caso dei riti alternativi, ma al contrario il legislatore ha previsto solo l'attribuzione di un tempo maggiore al difensore per la proposizione della impugnazione nel caso della assenza, collegandola anche a possibili difficoltà di ordine pratico ed ove non sia conferito il potere di rappresentanza per l'esercizio del rito alternativo. I riti alternativi, poi, hanno indubbiamente una finalità deflattiva e garantiscono una maggiore celerità della decisione sicché, semmai, il prolungamento del termine per impugnare, in presenza della procura speciale per la richiesta di tali riti, si porrebbe in contrasto con la funzione acceleratoria che è compensata adeguatamente dai molteplici benefici premiali. Dunque, la norma non viola il principio di uguaglianza, perché l'imputato è ritenuto presente ex lege per effetto, della procura speciale, avendo conferito al difensore il potere di rappresentanza e mediante il suo rappresentante ha chiesto il rito alternativo, mentre l'imputato assente che ha scelto il rito ordinario non ha espresso alcuna volontà di demandare ad altri le proprie scelte personalissime: si tratta di situazioni del tutto diverse in fatto ed in diritto. 1.4.3. Non vi è una irragionevole scelta legislativa, perché il mancato prolungamento del termine per impugnare per l'imputato assistito dal procuratore speciale è bilanciato dagli effetti premiali che possono determinare, nel tempo, anche l'estinzione del reato e che non si applicano all'assente nel giudizio ordinario. Il diritto di difesa dell'imputato presente, perché assistito dal procuratore speciale, rispetto al termine per impugnare, è rimasto immutato, perché l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non ha ridotto i termini per impugnare per tale imputato, ma li ha prolungati per l'assente, il quale si pone in una posizione di fatto e giuridica diversa dall'imputato presente. Il riferimento alla volontà del legislatore è corretto, perché la definizione di assente è normativa. 2. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato. 2.1. Vero è che alla traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato consegue l'onere di notificare all'imputato l'avviso di deposito del provvedimento tradotto e solo dalla data di tale notifica decorre il termine per l'impugnazione (Sez. 1, n. 6361 del 7/11/2023, Rv. 285791). Tuttavia, nella concreta fattispecie la facoltà di impugnazione dell'imputato (autonoma rispetto a quella del difensore) si è consumata per effetto del mandato speciale ad impugnare detta sentenza rilasciato al difensore di fiducia, sicché l'impugnazione proposta dal difensore, quale procuratore speciale (fuori termine), ha assorbito in sé anche la autonoma facoltà riconosciuta all'imputato (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 277968 - 02); in simili fattispecie la situazione processuale fornisce in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico al difensore di fiducia successivamente al deposito della sentenza di condanna di primo grado; ben può ritenersi, quindi, che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento tradotto nella lingua a lui nota. 3. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.