CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 32120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4 penale, n. 28382 del 05/07/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 28382 del 5 luglio 2022, e depositata 11 19 luglio 2022, la Corte d; cassazione, Sezione Quarta, ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appelo di Roma che aveva respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per ingiusta detenzione sofferta in applicazione di ordinanza di custodia cautelare per il trasporto di quasi 4 kg. di cocaina. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato in quanto l'ordinanza della Corte d'appello avrebbe dato congruamente conto del comportamento causale dell'istante rispetto alla decisione cautelare, in particolare valorizzando la mancata indicazione, da parte della stessa, del suo pernottamento a bordo dell'auto nella quale era stata rinvenuta la droga. 2. Ha presentato ricorso per cassazione, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo, con il quale si denuncia l'errore di fatto della Corte di cassazione determinato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali in merito alle dichiarazioni dalla stessa rese durante l'interrogatorio di convalida. Si premette che la ricorrente è legittimata a proporre ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in linea con una precedente pronuncia in tema di riparazione per ingiusta detenzione determinata da condanna caducata a seguito di giudizio di revisione (il riferimento è a Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022), ed anche perché la precedente pronuncia la ha comunque condannata al pagamento delle spese processuali. Si aggiunge che la conclusione negativa all'accesso al rimedio sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e che, qualora si ritenesse tale conclusione negativa imposta dalle disposizioni del codice, occorrerebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Si chiede, precisamente, che, in questa ipotesi, la Corte di cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto possa essere presentato nell'ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione in favore di chi è stato assolto, ma ha subito ingiustamente la custodia cautelare. Si deduce, poi, che la sentenza di legittimità impugnata incorre in errore di fatto quando afferma che l'attuale ricorrente avrebbe omesso di riferire del suo pernottamento a bordo dell'auto nella quale era stata rinvenuta la droga, in quanto la donna ha riferito tale particolare nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, come documentato ed allegato. Si precisa che l'errore della Corte di cassazione, siccome relativo ad un dato fattuale ritenuto assente, ed invece esistente in atti, costituisce esattamente quella svista o equivoco nella lettura degli atti che integra l'errore sul fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Va innanzitutto premesso che, secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., circoscritta al solo condannato (cfr. tra le tantissime: Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-01; Sez. 3, n. 41071 del 22/09/2015, Cutrullà, Rv. 264814- 01; Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2007, dep. 2008, Accardo, Rv. 239858-01). È vero che, secondo una recente decisione, è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., circoscritta al solo condannato, ma potendosi estendere anche a chi, pur condannato, sia stato successivamente assolto a seguito di revisione del processo (così Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-01). Tuttavia, la soluzione accolta dalla decisione appena citata, da un lato, si riferisce a chi sia stato comunque «condannato» con sentenza irrevocabile, requisito testuale di legittimazione soggettiva per l'esercizio del ricorso straordinario per errore di fatto, mentre nella specie l'imputata è stata assolta già in fase di merito, e, dall'altro, più in generale, sembra difficilmente compatibile con il principio enunciato dalle Sezioni Unite, in forza del quale il precisato rimedio non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che, pur avendo come presupposto il giudicato, non sono destinate ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come quelle in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione (Cfr. Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790-01). Né sono stati prospettati o sono comunque rilevabili elementi tali da mettere in discussione la soluzione ampiamente diffusa, e condivisa dalle Sezioni Unite. E del resto, da un lato, l'art. 568, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., dispone: «Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce», inibendo interpretazioni analogiche con riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre una impugnazione. Dall'altro, l'art. 625-bis cod. proc. pen. riconosce l'esperibilità del ricorso straordinario per errore di fatto al solo «condannato» all'esito di giudizio di cassazione, e tale è solo l'imputato che ha riportato sentenza di condanna irrevocabile.3. Non risultano nemmeno sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto possa essere presentato nell'ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione in favore di chi è stato assolto, ma ha subito ingiustamente la custodia cautelare. Invero, indipendentemente da ogni considerazione sulla non manifesta infondatezza della questione, nella specie non è ravvisabile la sua rilevanza ai fini della decisione del ricorso, non essendo comunque sussistente un errore qualificabile come «errore di fatto» a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. ' Va rimarcato, preliminarmente, che una questione di legittimità costituzionale in via incidentale in tanto può essere sollevata, in quanto sia, insieme, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. Questa conclusione si impone, in particolare, per l'espresso disposto degli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'art. 23 cit., al secondo comma, prevede: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso» L'art. 24 cit., poi, al primo comma, recita: «L'ordinanza che respinga l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata». Ora, l'impiego della particella disgiuntiva «o» attribuisce ai due requisiti, quello della rilevanza e quello della non manifesta infondatezza, funzione di presupposti entrambi necessari perché un giudice, nel corso di un giudizio, sollevi questione di legittimità costituzionale davanti la Corte costituzionale. 5. Ciò posto, nella specie, la questione posta nel ricorso, che si prospetta sul presupposto della inesatta percezione delle risultanze processuali da parte della Corte di cassazione, determinata dall'aver affermato che l'attuale ricorrente avrebbe omesso di riferire del suo pernottamento a bordo dell'auto nella quale è stata rinvenuta la droga, è irrilevante ai fini della decisione. 5.1. Occorre innanzitutto osservare che, come ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). In questa prospettiva, anzi, si è anche specificato che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503-01, relativa a fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una pronuncia di inammissibilità del ridorso proposto avverso condanna per ricettazione delle targhe di un'autovettura, ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione del ricorrente quale intestatario di una polizza assicurativa rinvenuta sul veicolo, poiché la sostanziale riferibilità della polizza e dell'autovettura all'imputato risultava da circostanze ulteriori, debitamente considerate nella decisione impugnata, nonché, nel medesimo senso, Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037-01). 5.2. La sentenza della Corte di cassazione impugnata ex art. 625-bis cod. proc. pen., Sez. 4 penale, n. 28382 del 05/07/2022, ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l'istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione proposta dall'attuale ricorrente sulla base di una motivazione che dà conto sia dell'iter del procedimento ex artt. 314 e 315 cod. proc. pen., sia del precedente giudizio di merito. La sentenza impugnata premette che l'attuale ricorrente: a) aveva chiesto la riparazione dell'ingiusta detenzione subita in relazione ad un procedimento penale nel quale ella era stata arrestata, e poi imputata, in concorso con il coniuge, per la detenzione di quasi quattro chilogrammi di cocaina, occultati nell'autovettura a bordo della quale i due viaggiavano, provenendo dall'Austria; b) era stata assolta per non aver commesso il fatto, in quanto i giudici di merito avevano escluso la sussistenza di elementi attestanti un suo contributo concorsuale alla condotta del marito o comunque la sua consapevolezza circa la presenza della droga nell'autovettura. La sentenza impugnata, poi, rappresenta che la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione era stata respinta dalla Corte d'appello di Roma, perché si era ravvisato un comportamento ostativo della donna, «consistito in una ingiustificabile leggerezza per non essersi interrogata sulle circostanze di quel viaggio insieme al marito (avendo i due utilizzato l'auto solo in andata, pernottato nel suo abitacolo e sconoscendo la donna il nome dell'albergo presso il quale avrebbero dovuto pernottare)» (questa la sintesi dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma, per come esposta dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata in questa sede). La sentenza impugnata, quindi, richiamando il contenuto della sentenza di assoluzione nel merito dell'attuale ricorrente, precisa: «Tuttavia, quel giudice ha valorizzato, al fine della verifica circa la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 134, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., alcuni elementi rimasti accertati nel processo e rinvenuto, sulla scorta dell'atteggiamento serbato rispetto ad essi dalla richiedente, un suo comportamento improntato a grave negligenza. Costei, anche a prescindere dalle rilevate discrasie tra il suo racconto e quello fornito dal marito, aveva dichiarato che si era trattato di un viaggio di piacere, il che è stato ritenuto in contrasto con le modalità del trasferimento dei due (uso della autovettura solo in andata), ma anche con il pernottamento all'interno dell'abitacolo, che la donna peraltro aveva omesso di riferire, ma anche con la sua asserita ignoranza circa il nome dell'albergo, ove, a suo dire, il marito aveva prenotato per la notte successiva». Aggiunge: «Anche il giudice dell'assoluzione, peraltro, aveva sottolineato la plausibile ragione del pernottamento in auto durante il tragitto dall'Olanda a Roma proprio con la necessità di non lasciare il veicolo incustodito». Conclude: «Il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata dà congruamente conto del rilievo assegnato, anche in termini di efficienza causale rispetto alla restrizione della libertà, alle circostanze che avrebbero dovuto far interrogare la donna in ordine alla reale natura del viaggio effettuato con il marito, tenuto conto che la stessa non aveva riferito del pernottamento a bordo del mezzo, ritenuto collidente proprio con la natura del viaggio che la stessa aveva invece indicato». 5.3. Questi essendo gli elementi valutabili, in applicazione dei principi giuridici applicabili, l'errore di fatto denunciato nel ricorso risulta comunque irrilevante. La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di reiezione dell'istanza di riparazione, ha posto l'accento non sul fatto che l'attuale ricorrente avrebbe omesso di riferire del suo pernottamento a bordo dell'auto nella quale è stata rinvenuta la droga, bensì sull'esistenza di circostanze le quali «avrebbero dovuto far interrogare la donna in ordine alla reale natura del viaggio effettuato con il marito». La sentenza impugnata, infatti, nel riportare il contenuto dell'ordinanza della Corte d'appello, segnala che quest'ultima aveva respinto l'istanza di indennizzo per la «ingiustificabile leggerezza» della donna, determinata dal «non essersi interrogata sulle circostanze di quel viaggio insieme al marito», la cui anomalia si segnalava «avendo i due utilizzato l'auto solo in andata, pernottato nel suo abitacolo e sconoscendo la donna il nome dell'albergo presso il quale avrebbero dovuto pernottare». C'è di più: la Corte di cassazione evidenzia pure che, secondo il giudice dell'assoluzione nel merito, era individuabile «la plausibile ragione del pernottamento in auto durante il tragitto dall'Olanda a Roma proprio con la necessità di non lasciare il veicolo incustodito». In altri termini, nell'economia della decisione impugnata, fatto rilevante ai fini dell'affermazione della «ingiustificabile leggerezza» dell'attuale ricorrente, è stato proprio il pernottamento in auto, più che l'omessa indicazione di esso. Da quanto esposto, discende che l'errore denunciato non può dirsi abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato, e, quindi, non sarebbe comunque decisivo, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti. P.Q.