CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 17381/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Resistenti - avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio in data 08/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori, [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato al ricorso per cassazione; - l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dai difensori dei controricorrenti, muniti di procura speciale, i quali hanno aderito alla rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, nell’atto di rinuncia vi è contestuale adesione dei controricorrenti, con sottoscrizione dei relativi difensori muniti di procura speciale ex art. 83 c.p.c.; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cor