Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20777/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso 17381/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Resistenti - avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio in data 08/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori, [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato al ricorso per cassazione; - l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dai difensori dei controricorrenti, muniti di procura speciale, i quali hanno aderito alla rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, nell’atto di rinuncia vi è contestuale adesione dei controricorrenti, con sottoscrizione dei relativi difensori muniti di procura speciale ex art. 83 c.p.c.; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 17381/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Resistenti - avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio in data 08/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori, [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato al ricorso per cassazione; - l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dai difensori dei controricorrenti, muniti di procura speciale, i quali hanno aderito alla rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, nell’atto di rinuncia vi è contestuale adesione dei controricorrenti, con sottoscrizione dei relativi difensori muniti di procura speciale ex art. 83 c.p.c.; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cor
Sentenza Cassazione n. 20777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris