CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino, in data 25 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione dì penale responsabilità degli stessi per la contravvenzione loro ascritta, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 2 della motivazione ha evidenziato le ragioni dell'impossibilità di assorbire la condotta contestata nel delitto di furto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dal 'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ai due imputati, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili contestati, valorizzando la gravità del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, quale elemento certamente idoneo a fondare il diniego delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02) e ad escludere la possibilità di un'ulteriore riduzione di pena, la cui graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la cui determinazione nel caso di specie non risulta arbitraria o illogica, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore