CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14551/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza di condanna per il reato di tentato furto monoaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto all'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto il diniego è stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello, che ha anche evidenziato il dato ostativo della presenza, tra gli altri, del reato di ricettazione, reato della stessa indole di quello per cui si procede; a questo proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'aggravante e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante - è inedito quanto all'esclusione dell'aggravante (non essendo stato articolato nell'atto di appello) e aspecifico sul mancato giudizio di prevalenza, legato anche alla circostanza che l'incensuratezza, che aveva determinato il Giudice di prime cure a concedere le attenuanti in comparazione, era venuta meno perché erano intanto divenute definitive tre sentenze per reati contro il patrimonio commessi prima di quello sub iudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 20