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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 27653/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16453-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - 04906911005, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] GLD8FN64A01L174U, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] MPL8DR52M57C096F, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] SNTTZNQ6C69H501, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado — per quanto qui ancora rileva — che aveva condannato Risorse per [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai lavoratori in epigrafe somme a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, sotto forma di "buoni-pasto" del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza;

2. i giudici d'appello, conformemente a precedenti della medesima Corte ed a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno interpretato il Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -4- contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative […] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare presso l'ufficio del condono edilizio presso la sede di Via di Decima n. 96/102;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso i lavoratori elencati in epigrafe;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Considerato che:

1. con il motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c"; si deduce che, "in base ai canoni ermeneutici (quello letterale in primis e quelli sussidiari successivamente), l'interpretazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 è nel senso che l'indennità di cui si discute è da riconoscere ai soli dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti differenti da quelli aziendali, quali i dipartimenti del Comune di Roma, e non certo come sedi diverse dalla sede legale, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Roma";

2. il motivo è inammissibile, anche alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (v.

Cass. n. 17347 del 2021 e Cass. n. 27991 del 2021);

3. l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -5- un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: ; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);

4. al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva p roposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006);

5. infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -6- impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

6. infine, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di ed.

"doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie;

7. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16453-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - 04906911005, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] GLD8FN64A01L174U, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] MPL8DR52M57C096F, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] SNTTZNQ6C69H501, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado — per quanto qui ancora rileva — che aveva condannato Risorse per [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai lavoratori in epigrafe somme a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, sotto forma di "buoni-pasto" del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza; 2. i giudici d'appello, conformemente a precedenti della medesima Corte ed a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno interpretato il Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative […] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare presso l'ufficio del condono edilizio presso la sede di Via di Decima n. 96/102; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso i lavoratori elencati in epigrafe; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Considerato che: 1. con il motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c"; si deduce che, "in base ai canoni ermeneutici (quello letterale in primis e quelli sussidiari successivamente), l'interpretazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 è nel senso che l'indennità di cui si discute è da riconoscere ai soli dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti differenti da quelli aziendali, quali i dipartimenti del Comune di Roma, e non certo come sedi diverse dalla sede legale, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Roma"; 2. il motivo è inammissibile, anche alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (v. Cass. n. 17347 del 2021 e Cass. n. 27991 del 2021); 3. l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: ; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); 4. al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva p roposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); 5. infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 6. infine, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di ed. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie; 7. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; 8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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