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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16028/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, per l'annullamento della detta sentenza, ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è manifestamente infondato, perché l'intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte offesa e la contestuale accettazione dell'imputato sono atti che, nel caso al vaglio, si appalesano inidonei a determinare l'effetto estintivo del reato, posto che il contestato e ritenuto delitto di violenza privata è procedibile d'ufficio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S maglia Stet 111J2,3-32_, DEPOSITATA CAnir—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, per l'annullamento della detta sentenza, ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è manifestamente infondato, perché l'intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte offesa e la contestuale accettazione dell'imputato sono atti che, nel caso al vaglio, si appalesano inidonei a determinare l'effetto estintivo del reato, posto che il contestato e ritenuto delitto di violenza privata è procedibile d'ufficio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S maglia Stet 111J2,3-32_, DEPOSITATA CAnir—
Sentenza Cassazione n. 16028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris