CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1795/2019 pubblicata in data 2 maggio 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrentei rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 17/2022 RG 21708-2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il febbraio 2022. Il Presidente titolare Pasquale 'Ascola , i)n .tC1 ().jit !i Fuct10 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Roma, 16 FEO. 2022