Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:126
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
29 settembre 2009
Causa F‑18/05 RENV
D
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Rinvio previo annullamento – Malattia professionale – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale dell’aggravamento della malattia di cui soffre il ricorrente – Art. 73 dello Statuto – Cancellazione dal ruolo – Spese»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale D chiede l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
del 4 maggio 2004, con cui è stata respinta la sua domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia o dell’aggravamento
della malattia di cui egli soffre e che gli impedisce di coprire un posto della sua categoria corrispondente al suo grado.
Decisione:
La causa F‑18/05 RENV, D/[OSCURATO:PERSONA], è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alla totalità
delle proprie spese relative ai procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado, la metà delle spese
sostenute dal ricorrente relative ai detti procedimenti. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese relative ai
procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], interveniente a sostegno delle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese.
Massime
Procedura – Spese – Rinuncia giustificata dal comportamento dell’altra parte
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 5; regolamento di procedura del Tribunale della funzione
pubblica, art. 122)
Ai sensi dell’art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis alle
cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica prima dell’entrata in vigore del regolamento di procedura proprio
di quest’ultimo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue
osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico
dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
Tuttavia, occorre procedere ad una ripartizione delle spese nel caso di una rinuncia agli atti a seguito della decisione di
un’istituzione di riconsiderare, dopo quattro anni, il suo diniego di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia
contro il quale l’interessato ha proposto ricorso, qualora la rinuncia agli atti sia stata presentata solo tre giorni lavorativi
prima dell’udienza e quasi un anno dopo la detta decisione, e l’istituzione sia risultata vittoriosa in una decisione pronunciata
su impugnazione nella stessa causa.
(v. punti 10‑14)