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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 1970

Cassazione n. 21377/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ANI; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento in epigrafe, reso il 29 settembre 2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto nel carcere di Viterbo, con termine della pena fissato al 6 settembre 2025 - avverso il diniego di permesso premio espresso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo con l'ordinanza del 7 aprile 2022.

Il Tribunale - valutate le doglianze articolate da [OSCURATO:PERSONA] con il reclamo, in cui si era evidenziato che erano già stati espiati oltre cinque anni di pena e che l'istanza era con evidenza ammissibile dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la quale aveva rivisitato i requisiti di ammissione al permesso premio anche per i condannati per reati contemplati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), nonché si erano segnalati l'epoca risalente dei reati per cui era stata emessa condanna, il carattere circoscritto della sua partecipazione agli stessi e l'avvenuta elisione di ogni legame con lo scompaginato gruppo criminale di riferimento - ha considerato che era vero che il Giudice delle leggi con la citata decisione aveva rimosso la natura assoluta della preclusione, nel caso di mancata collaborazione, per gli autori di reati ricompresi nel catalogo desumibile dall'art. 4-bis cit., ma era del pari vero che operava comunque la presunzione relativa, suscettibile di essere superata solo con l'acquisizione di elementi concreti idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti, sia il pericolo di una loro ricostituzione: presunzione ritenuta, conclusivamente, non superata nel caso in esame.

2. Avverso la suddetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione nell'individuazione e nell'accertamento delle condizioni per la concessione del chiesto permesso premio, nel quadro normativo inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

La difesa evidenzia che, dopo aver richiamato la portata della pronuncia ora indicata, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] rientrava pacificamente fra i soggetti aventi titolo all'ottenimento del permesso premio: risulta provato che questi aveva fatto parte di un'unica associazione criminale e dal 10.11.2016 era entrato nell'ambito detentivo, in custodia cautelare, al pari degli altri partecipi, e poi, sempre in ambito detentivo, aveva iniziato a espiare la pena irrogatagli; essendo interdette le comunicazioni fra detenuti, era da escludere che potesse persistere un collegamento attuale con il sodalizio, attesi i cinque anni nelle more decorsi e considerato che il ruolo secondario da lui <911 i rivestito nell'associazione escludeva la possibilità che, nel 2025, quando sarebbe terminata l'espiazione, egli potesse ricostituirne la struttura; per il resto, la regolarità della sua condotta inframuraria e la sua proficua partecipazione al percorso rieducativo erano state confermate dal riconoscimento della liberazione anticipata e dalla proposta di ammissione al lavoro all'esterno.

A fronte di questi elementi - lamenta la difesa - il Tribunale di sorveglianza ha opposto in modo illogico l'argomento secondo cui il condannato non aveva fornito una spiegazione ragionevole del motivo per il quale non riteneva di assolvere l'onere di collaborare, nonostante il detenuto avesse spiegato la sua impossibilità di collaborare perché nel processo era stato già accertato tutto quanto egli aveva la possibilità di chiarire e, in tal senso, il suo ruolo di mero partecipe all'associazione non gli aveva consentito l'apprendimento di ulteriori dati da riferire in sede collaborativa.

Per il resto, in ordine all'ulteriore sodalizio oggetto di processo, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], essendo restato estraneo allo stesso, nulla aveva saputo e, quindi, nulla poteva riferire: d'altro canto, risultava contraddittorio l'addebito al condannato di non avere spiegato la ragione della mancata collaborazione, dal momento che l'intervento della Corte costituzionale si era reso necessario proprio perché era stato ritenuto irragionevole impedire che la presunzione di pericolosità potesse essere superata da elementi diversi dalla collaborazione.

3. Il Procuratore generale si è espresso nel senso del rigetto del ricorso, dal momento che, gravando sul condannato l'onere di indicare gli elementi da cui si desumesse la ricorrenza di una situazione inerente all'impossibilità o all'inesigibilità della collaborazione, o comunque l'allegazione di quegli ulteriori elementi idonei a legittimare la concessione del permesso premio, alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi, il mancato assolvimento del relativo onere ha coerentemente condotto alla reiezione dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso appare fondato e merita, pertanto, di essere accolto negli specifici sensi che seguono.

2. Giova constatare, così integrando gli elementi esposti in parte narrativa, che il Tribunale, nel provvedimento impugnato, affrontando la questione afferente alla verifica dell'avvenuto - o meno - superamento della presunzione relativa suindicata, ha considerato che era, da un lato, operante a carico del condannato un onere di allegazione o comunque di spiegazione circa le ragioni 5k1 che avevano indotto l'istante a non praticare la strada della collaborazione, nel caso di specie da riferirsi al fatto dell'avvenuta costituzione di un'organizzazione con carattere transnazionale, e che, dall'altro, era da effettuare la valutazione delle informazioni acquisite in relazione alla possibile persistenza di collegamenti del detenuto con il gruppo o con gli ambienti criminali di provenienza o circa il pericolo di un loro ripristino, da effettuarsi alla stregua di tutti gli elementi all'uopo rilevanti, non soltanto quelli relativi all'osservazione del percorso trattamentale.

Posta tale cornice, si è considerato determinante il rilievo che già in sede di collaborazione inesigibile o impossibile, ex art. 58-ter Ord. pen., le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] non avevano trovato conforto, in quanto in quella sede si era concluso che, invece, il condannato disponeva di competenze e informazioni suscettibili di chiarire ulteriori punti rilevanti o qualificanti relativi ai gravissimi fatti associativi a lui ascritti in via definitiva, approdo a cui l'istante si era limitato a opporre una mera smentita, priva di ogni chiarimento: concentrandosi su tale argomento, il Tribunale ha ritenuto doversi condividere la valutazione espressa dal Magistrato di sorveglianza che aveva stimato determinante il contrasto logico fra l'assunto propugnato da [OSCURATO:PERSONA] di avere spezzato irrimediabilmente ogni legame con i contesti criminali di riferimento e l'omissione di qualsiasi, pur minima, allegazione delle ragioni che avevano precluso il suo possibile contributo alla ricostruzione della rilevante vicenda associativa da lui partecipata.

3. Merita ora ricordare che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 253 del 2019 (nel solco delle linee ermeneutiche desumibili dagli approdi della giurisprudenza convenzionale: Corte EDU, Sez. 1, 13/6/2019, Viola c./Italia, confermata in data 8/10/2019 dalla Grande Camera), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevede che - ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla stessa norma ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in essa previste, nonché (in via consequenziale) per i delitti ulteriori pure contemplati dalla suddetta norma - possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

3.1. A seguito di questo intervento del Giudice delle leggi, si è delineato un duplice regime per coloro i quali non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., risultando distinta la posizione di quelli che, pur potendolo fare, non abbiano però collaborato, da quella dei soggetti che si siano trovati nell'impossibilità di collaborare o per i quali la collaborazione sia, comunque, inesigibile.

Nei confronti di questi ultimi è restato sufficiente accertare l'esclusione dell'attualità dei collegamenti.

Nei confronti dei primi, invece, a seguito dell'apertura determinata dalla sentenza della Corte costituzionale, è emerso un regime probatorio in certa misura rafforzato, in quanto caratterizzato da una portata additiva rispetto agli accertamenti richiesti nel comma 1-bis dell'art. 4-bis cit., rendendosi necessario l'accertamento dell'ulteriore presupposto dell'esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti.

Pertanto, a fronte di una specifica richiesta da parte del condannato, il tribunale di sorveglianza deve accertare l'effettività della collaborazione ovvero la sua impossibilità o inesigibilità, ovvero l'evenienza dell'ulteriore requisito suindicato, gravando per il resto sull'interessato all'ottenimento del beneficio l'onere di un'allegazione adeguatamente specifica in tal senso (Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020, Grasso, Rv. 279783 - 01).

3.2. Posto ciò, in riferimento all'alveo applicativo introdotto dalla citata decisione dei giudici costituzionali, l'interpretazione affermatasi in sede di legittimità si è orientata nel senso che, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali può essere concesso il beneficio, vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, laddove è, a tal fine, sufficiente l'allegazione di elementi fattuali - quali, a titolo semplificativo, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa - che, anche soltanto in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare il beneficio stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche di ufficio, in relazione al compimento da parte sua del necessario esame in concreto degli elementi di natura individualizzante che caratterizzano il percorso risocializzante del detenuto, onde verificare se dai medesimi si possa desumere la sua proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01; Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). /(1

4. Queste coordinate ermeneutiche non sono state adeguatamente osservate dal Tribunale di sorveglianza.

In prima fase, il Magistrato ii sorveglianza, nel respingere la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ottenimento del permesso premio, si era limitato a osservare che l'istante, pur nel regime modellato da Corte cost. n. 253 del 2019, non aveva assolto "l'onere probatorio" a lui imposto deducendo genericamente di non avere contatti con i correi detenuti.

Il Tribunale, a fronte del reclamo dell'interessato, ha, come si è notato, spostato l'asse dell'analisi ritenendo ostativo alla concessione del permesso essenzialmente il rilievo che l'istante non aveva assolto l'onere di allegazione della spiegazione della mancata collaborazione.

La prospettiva così introdotta si rivela parziale e, come tale, inadeguata rispetto alla determinante disamina relativa al tema su cui l'interessato avrebbe dovuto attivarsi per vincere quella che si era configurata, dopo la decisione della Corte costituzionale, come presunzione relativa di pericolosità: ossia, l'allegazione di elementi fattuali (l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa, altri possibili dati positivi) tale da configurare, anche sotto il profilo logico, un quadro fattoriale adeguato a superare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare il permesso.

Questa specifica, non surrogabile, verifica non risulta essere stata effettuata in modo pregnante per l'inadeguata messa a fuoco dell'oggetto dell'onere di allegazione che l'interessato doveva assolvere, con la precisazione che, nel corso della corrispondente operazione, operava il potere/dovere del giudice di completare l'istruttoria, anche di ufficio, ove l'allegazione si fosse ritenuta sufficiente ma risultasse da riscontrarsi l'effettività di uno o più fra i dati addotti.

Soltanto all'esito di tale percorso avrebbe potuto stabilirsi in modo esaustivo e coerente se sussistesse l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata o sussistesse l'effettivo pericolo di un loro ripristino.

Indi, si sarebbe dovuta operare la valutazione complessiva sulla base del principio, qui condiviso e ribadito, secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il competente giudice di sorveglianza deve verificare - oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto - il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01).

Per tali ragioni deve concludersi, in accoglimento del motivo articolato dal ricorrente, che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta viziata in modo determinante, così minando la tenuta logica del provvedimento.

5. Va, per altro verso, rilevato che in corso di procedimento è entrato in vigore il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, poi convertito dalla legge n. 30 dicembre 2022, n. 199, che ha innovato il quadro normativo in tema di concessione di benefici, ivi inclusi i permessi premio, ai detenuti assoggettati al regime di cui all'art. 4-bis Ord. pen. 5.1.

In via sintetica e descrittiva, si rileva che, in virtù della fonte normativa sopravvenuta, in relazione ai reati di cui all'art. 4-bis, commi 1 (richiamati dal comma 1-bis), Ord. pen., è stabilito che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti possono essere concessi i benefici penitenziari a condizione: che essi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; che essi alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; che il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Inoltre, quando accerta la sussistenza delle menzionate condizioni, il giudice procedente deve svolgere un'articolata istruttoria volta all'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, inerente al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso, al profilo criminale del detenuto, alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove esse siano significative, alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione.

Infine, spetta al giudice procedente di richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il tribunale del capoluogo del distretto 9/\ ove à stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto di detenzione e di disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate.

5.2. L'art. 3 del menzionato provvedimento normativo stabilisce, poi, la disciplina transitoria per fissare se e a quali condizioni la nuova normativa si applica ai condannati e agli internati che, prima della data della sua entrata in vigore, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 -bis cit.

5.3. Posto quanto precede e ribadita l'assorbente necessità di annullare l'ordinanza impugnata per le ragioni spiegate, è conseguente aggiungere che la verifica dell'evenienza dei presupposti di fatto per l'accertamento della rilevanza nel caso scrutinato delle ulteriori condizioni di ammissibilità introdotte dalla menzionata fonte normativa non può che essere svolta mediante l'esercizio di poteri di merito - estranei alla sfera del giudizio di legittimità - finalizzati all'accertamento degli stessi presupposti di applicabilità, o meno, al caso di specie dello ius novum e alla valutazione di ogni conseguente effetto: accertamento che resta, dunque, demandato ai giudici del rescissorio.

6. Alla stregua di queste considerazioni deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che svolgerà il nuovo giudizio con libertà valutativa, ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ANI; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento in epigrafe, reso il 29 settembre 2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto nel carcere di Viterbo, con termine della pena fissato al 6 settembre 2025 - avverso il diniego di permesso premio espresso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo con l'ordinanza del 7 aprile 2022. Il Tribunale - valutate le doglianze articolate da [OSCURATO:PERSONA] con il reclamo, in cui si era evidenziato che erano già stati espiati oltre cinque anni di pena e che l'istanza era con evidenza ammissibile dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la quale aveva rivisitato i requisiti di ammissione al permesso premio anche per i condannati per reati contemplati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), nonché si erano segnalati l'epoca risalente dei reati per cui era stata emessa condanna, il carattere circoscritto della sua partecipazione agli stessi e l'avvenuta elisione di ogni legame con lo scompaginato gruppo criminale di riferimento - ha considerato che era vero che il Giudice delle leggi con la citata decisione aveva rimosso la natura assoluta della preclusione, nel caso di mancata collaborazione, per gli autori di reati ricompresi nel catalogo desumibile dall'art. 4-bis cit., ma era del pari vero che operava comunque la presunzione relativa, suscettibile di essere superata solo con l'acquisizione di elementi concreti idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti, sia il pericolo di una loro ricostituzione: presunzione ritenuta, conclusivamente, non superata nel caso in esame. 2. Avverso la suddetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione nell'individuazione e nell'accertamento delle condizioni per la concessione del chiesto permesso premio, nel quadro normativo inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. La difesa evidenzia che, dopo aver richiamato la portata della pronuncia ora indicata, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] rientrava pacificamente fra i soggetti aventi titolo all'ottenimento del permesso premio: risulta provato che questi aveva fatto parte di un'unica associazione criminale e dal 10.11.2016 era entrato nell'ambito detentivo, in custodia cautelare, al pari degli altri partecipi, e poi, sempre in ambito detentivo, aveva iniziato a espiare la pena irrogatagli; essendo interdette le comunicazioni fra detenuti, era da escludere che potesse persistere un collegamento attuale con il sodalizio, attesi i cinque anni nelle more decorsi e considerato che il ruolo secondario da lui <911 i rivestito nell'associazione escludeva la possibilità che, nel 2025, quando sarebbe terminata l'espiazione, egli potesse ricostituirne la struttura; per il resto, la regolarità della sua condotta inframuraria e la sua proficua partecipazione al percorso rieducativo erano state confermate dal riconoscimento della liberazione anticipata e dalla proposta di ammissione al lavoro all'esterno. A fronte di questi elementi - lamenta la difesa - il Tribunale di sorveglianza ha opposto in modo illogico l'argomento secondo cui il condannato non aveva fornito una spiegazione ragionevole del motivo per il quale non riteneva di assolvere l'onere di collaborare, nonostante il detenuto avesse spiegato la sua impossibilità di collaborare perché nel processo era stato già accertato tutto quanto egli aveva la possibilità di chiarire e, in tal senso, il suo ruolo di mero partecipe all'associazione non gli aveva consentito l'apprendimento di ulteriori dati da riferire in sede collaborativa. Per il resto, in ordine all'ulteriore sodalizio oggetto di processo, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], essendo restato estraneo allo stesso, nulla aveva saputo e, quindi, nulla poteva riferire: d'altro canto, risultava contraddittorio l'addebito al condannato di non avere spiegato la ragione della mancata collaborazione, dal momento che l'intervento della Corte costituzionale si era reso necessario proprio perché era stato ritenuto irragionevole impedire che la presunzione di pericolosità potesse essere superata da elementi diversi dalla collaborazione. 3. Il Procuratore generale si è espresso nel senso del rigetto del ricorso, dal momento che, gravando sul condannato l'onere di indicare gli elementi da cui si desumesse la ricorrenza di una situazione inerente all'impossibilità o all'inesigibilità della collaborazione, o comunque l'allegazione di quegli ulteriori elementi idonei a legittimare la concessione del permesso premio, alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi, il mancato assolvimento del relativo onere ha coerentemente condotto alla reiezione dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare fondato e merita, pertanto, di essere accolto negli specifici sensi che seguono. 2. Giova constatare, così integrando gli elementi esposti in parte narrativa, che il Tribunale, nel provvedimento impugnato, affrontando la questione afferente alla verifica dell'avvenuto - o meno - superamento della presunzione relativa suindicata, ha considerato che era, da un lato, operante a carico del condannato un onere di allegazione o comunque di spiegazione circa le ragioni 5k1 che avevano indotto l'istante a non praticare la strada della collaborazione, nel caso di specie da riferirsi al fatto dell'avvenuta costituzione di un'organizzazione con carattere transnazionale, e che, dall'altro, era da effettuare la valutazione delle informazioni acquisite in relazione alla possibile persistenza di collegamenti del detenuto con il gruppo o con gli ambienti criminali di provenienza o circa il pericolo di un loro ripristino, da effettuarsi alla stregua di tutti gli elementi all'uopo rilevanti, non soltanto quelli relativi all'osservazione del percorso trattamentale. Posta tale cornice, si è considerato determinante il rilievo che già in sede di collaborazione inesigibile o impossibile, ex art. 58-ter Ord. pen., le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] non avevano trovato conforto, in quanto in quella sede si era concluso che, invece, il condannato disponeva di competenze e informazioni suscettibili di chiarire ulteriori punti rilevanti o qualificanti relativi ai gravissimi fatti associativi a lui ascritti in via definitiva, approdo a cui l'istante si era limitato a opporre una mera smentita, priva di ogni chiarimento: concentrandosi su tale argomento, il Tribunale ha ritenuto doversi condividere la valutazione espressa dal Magistrato di sorveglianza che aveva stimato determinante il contrasto logico fra l'assunto propugnato da [OSCURATO:PERSONA] di avere spezzato irrimediabilmente ogni legame con i contesti criminali di riferimento e l'omissione di qualsiasi, pur minima, allegazione delle ragioni che avevano precluso il suo possibile contributo alla ricostruzione della rilevante vicenda associativa da lui partecipata. 3. Merita ora ricordare che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 253 del 2019 (nel solco delle linee ermeneutiche desumibili dagli approdi della giurisprudenza convenzionale: Corte EDU, Sez. 1, 13/6/2019, Viola c./Italia, confermata in data 8/10/2019 dalla Grande Camera), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevede che - ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla stessa norma ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in essa previste, nonché (in via consequenziale) per i delitti ulteriori pure contemplati dalla suddetta norma - possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. 3.1. A seguito di questo intervento del Giudice delle leggi, si è delineato un duplice regime per coloro i quali non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., risultando distinta la posizione di quelli che, pur potendolo fare, non abbiano però collaborato, da quella dei soggetti che si siano trovati nell'impossibilità di collaborare o per i quali la collaborazione sia, comunque, inesigibile. Nei confronti di questi ultimi è restato sufficiente accertare l'esclusione dell'attualità dei collegamenti. Nei confronti dei primi, invece, a seguito dell'apertura determinata dalla sentenza della Corte costituzionale, è emerso un regime probatorio in certa misura rafforzato, in quanto caratterizzato da una portata additiva rispetto agli accertamenti richiesti nel comma 1-bis dell'art. 4-bis cit., rendendosi necessario l'accertamento dell'ulteriore presupposto dell'esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti. Pertanto, a fronte di una specifica richiesta da parte del condannato, il tribunale di sorveglianza deve accertare l'effettività della collaborazione ovvero la sua impossibilità o inesigibilità, ovvero l'evenienza dell'ulteriore requisito suindicato, gravando per il resto sull'interessato all'ottenimento del beneficio l'onere di un'allegazione adeguatamente specifica in tal senso (Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020, Grasso, Rv. 279783 - 01). 3.2. Posto ciò, in riferimento all'alveo applicativo introdotto dalla citata decisione dei giudici costituzionali, l'interpretazione affermatasi in sede di legittimità si è orientata nel senso che, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali può essere concesso il beneficio, vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, laddove è, a tal fine, sufficiente l'allegazione di elementi fattuali - quali, a titolo semplificativo, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa - che, anche soltanto in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare il beneficio stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche di ufficio, in relazione al compimento da parte sua del necessario esame in concreto degli elementi di natura individualizzante che caratterizzano il percorso risocializzante del detenuto, onde verificare se dai medesimi si possa desumere la sua proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01; Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). /(1 4. Queste coordinate ermeneutiche non sono state adeguatamente osservate dal Tribunale di sorveglianza. In prima fase, il Magistrato ii sorveglianza, nel respingere la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ottenimento del permesso premio, si era limitato a osservare che l'istante, pur nel regime modellato da Corte cost. n. 253 del 2019, non aveva assolto "l'onere probatorio" a lui imposto deducendo genericamente di non avere contatti con i correi detenuti. Il Tribunale, a fronte del reclamo dell'interessato, ha, come si è notato, spostato l'asse dell'analisi ritenendo ostativo alla concessione del permesso essenzialmente il rilievo che l'istante non aveva assolto l'onere di allegazione della spiegazione della mancata collaborazione. La prospettiva così introdotta si rivela parziale e, come tale, inadeguata rispetto alla determinante disamina relativa al tema su cui l'interessato avrebbe dovuto attivarsi per vincere quella che si era configurata, dopo la decisione della Corte costituzionale, come presunzione relativa di pericolosità: ossia, l'allegazione di elementi fattuali (l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa, altri possibili dati positivi) tale da configurare, anche sotto il profilo logico, un quadro fattoriale adeguato a superare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare il permesso. Questa specifica, non surrogabile, verifica non risulta essere stata effettuata in modo pregnante per l'inadeguata messa a fuoco dell'oggetto dell'onere di allegazione che l'interessato doveva assolvere, con la precisazione che, nel corso della corrispondente operazione, operava il potere/dovere del giudice di completare l'istruttoria, anche di ufficio, ove l'allegazione si fosse ritenuta sufficiente ma risultasse da riscontrarsi l'effettività di uno o più fra i dati addotti. Soltanto all'esito di tale percorso avrebbe potuto stabilirsi in modo esaustivo e coerente se sussistesse l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata o sussistesse l'effettivo pericolo di un loro ripristino. Indi, si sarebbe dovuta operare la valutazione complessiva sulla base del principio, qui condiviso e ribadito, secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il competente giudice di sorveglianza deve verificare - oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto - il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01). Per tali ragioni deve concludersi, in accoglimento del motivo articolato dal ricorrente, che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta viziata in modo determinante, così minando la tenuta logica del provvedimento. 5. Va, per altro verso, rilevato che in corso di procedimento è entrato in vigore il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, poi convertito dalla legge n. 30 dicembre 2022, n. 199, che ha innovato il quadro normativo in tema di concessione di benefici, ivi inclusi i permessi premio, ai detenuti assoggettati al regime di cui all'art. 4-bis Ord. pen. 5.1. In via sintetica e descrittiva, si rileva che, in virtù della fonte normativa sopravvenuta, in relazione ai reati di cui all'art. 4-bis, commi 1 (richiamati dal comma 1-bis), Ord. pen., è stabilito che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti possono essere concessi i benefici penitenziari a condizione: che essi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; che essi alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; che il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Inoltre, quando accerta la sussistenza delle menzionate condizioni, il giudice procedente deve svolgere un'articolata istruttoria volta all'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, inerente al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso, al profilo criminale del detenuto, alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove esse siano significative, alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione. Infine, spetta al giudice procedente di richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il tribunale del capoluogo del distretto 9/\ ove à stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto di detenzione e di disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. 5.2. L'art. 3 del menzionato provvedimento normativo stabilisce, poi, la disciplina transitoria per fissare se e a quali condizioni la nuova normativa si applica ai condannati e agli internati che, prima della data della sua entrata in vigore, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 -bis cit. 5.3. Posto quanto precede e ribadita l'assorbente necessità di annullare l'ordinanza impugnata per le ragioni spiegate, è conseguente aggiungere che la verifica dell'evenienza dei presupposti di fatto per l'accertamento della rilevanza nel caso scrutinato delle ulteriori condizioni di ammissibilità introdotte dalla menzionata fonte normativa non può che essere svolta mediante l'esercizio di poteri di merito - estranei alla sfera del giudizio di legittimità - finalizzati all'accertamento degli stessi presupposti di applicabilità, o meno, al caso di specie dello ius novum e alla valutazione di ogni conseguente effetto: accertamento che resta, dunque, demandato ai giudici del rescissorio. 6. Alla stregua di queste considerazioni deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che svolgerà il nuovo giudizio con libertà valutativa, ma
Sentenza Cassazione n. 21377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris