CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30 maggio 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Como, in data 4 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582, 585 cod. pen. e 73, comma 5, d. p. r. 309/90. Rilevato che la seconda censura, con la quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di spaccio di sostanza stupefacente, non è consentito in sede di legittimità non soltanto perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), ma soprattutto perché estranea ai motivi di appello, incentrati esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; considerato che l'ulteriore doglianza, inerente alla pena, è manifestamente infondata perché reitera in termini generici rilievi prospettati in appello, adeguatamente definiti dalla corte territoriale (si veda a pag. 2, per gli specifici riferimenti all'entità della pena, commisurata in misura prossima al minimo edittale, nonché al giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ge