CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' RG. 26096/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata dichiarata l' inammissibilità dell' appello proposto contro la sentenza di primo grado in forza della quale erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria Assumono che pur avendo gli appelli complessivamente rispettato l'onere di specificità dei motivi richiesto dalla norma, illustrando con sufficienti argomentazioni entrambe le richieste ivi contenute (riqualificazione delle condotte e rideterminazione della pena previa concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti), la corte territoriale, aveva dichiarato apoditticamente la genericità dei motivi. 2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte. Va, invero, osservato che dalla lettura dell'atto di appello è chiara l'assenza di specificità dei motivi di appello, il primo basato generiche contestazioni quanto alla ricostruzione degli accadimenti a fronte di amplissima ed esaustiva motivazione circa i profili di responsabilità per il reato di rapina impropria (v. ff. 3/4 e 7/8) ed il secondo ed il terzo privi di adeguato riferimento al caso in esame e totalmente carente di critica specifica alla sentenza del Tribunale che aveva argomentato in punto di dosimetria della pena e negazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Tutto ciò premesso, va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823. Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione per cui «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata», precisando che «il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione». Nel caso in esame, risultando di immediata evidenza per le ragioni sopra indicate, l' aspecificità estrinseca dei motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata, la Corte d'appello di Potenza ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i