CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 39949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 785/2023 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione sia all'affermazione dì penale responsabilità sia alla mancata esclusione della recidiva reiterata, già applicata dal giudice di prime cure. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Essi, infatti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre ad inerire, per ciò che riguarda il secondo profilo di censura, al trattamento punitivo che, invece, risulta essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto. In particolare, in sentenza si fa riferimento ad alcuni indizi che, valutati in modo grave, preciso e concordante, consentono di giungere all'affermazione di penale responsabilità: tra questi, il fatto che il Filen' risultasse essere il solo possessore delle chiavi dell'autovettura impiegata a fini di spaccio di strada, a fronte di altri passanti, i quali entravano nell'abitacolo della stessa per acquistare lo stupefacente, ciò essendo stato osservato anche dagli abitanti della zona e riscontrato dai locali carabinieri (cfr. pag. 3), oltre al rinvenimento di un ingente somma di denaro e di sostanza, che è stata poi accertata essere cocaina, presso il domicilio del Fileni. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Quanto all'invocata esclusione della recidiva reiterata, trattasi di determinazioni, rispetto ai quali la difesa chiede esclusivamente una rivalutazione fattuale, insindacabili in questa sede qualora esenti da vizi logico-giuridici (cfr.R. G. 785/2023 Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). I giudici del gravame del merito danno conto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Nello specifico, la Corte capitolina ha confermato, riprendendo quanto già affermato dai giudici di prime cure, che il fatto contestato appaia di notevole significatività in rapporto sia alla natura sia ai precedenti gravanti sul prevenuto (cfr. pagg.3-4). Si tratta di elementi che denotano quell'aggravio di pericolosità richiesto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 I