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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00196/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; che il giudice di appello ha esplicitato le ragioni per cui non si può ritenere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che, come correttamente affermato alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, l'imputazione menziona espressamente la condotta minacciosa e non sussiste alcuna eterogeneità tra il fatto contestato e quello accertato in sentenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento della minaccia quale aggravante del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen. - affermando, in particolare, che le frasi pronunciate dal Maureddu avessero natura di ingiuria, non prospettando un male ingiusto rivolto alla persona - risulta parimenti privo di specificità poiché non si confronta con le affermazioni contenute a pag. 3 della sentenza impugnata ove, con motivazione congrua e non illogica, si dà conto dell'effetto intimidatorio ottenuto mediante la minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; che il giudice di appello ha esplicitato le ragioni per cui non si può ritenere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che, come correttamente affermato alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, l'imputazione menziona espressamente la condotta minacciosa e non sussiste alcuna eterogeneità tra il fatto contestato e quello accertato in sentenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento della minaccia quale aggravante del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen. - affermando, in particolare, che le frasi pronunciate dal Maureddu avessero natura di ingiuria, non prospettando un male ingiusto rivolto alla persona - risulta parimenti privo di specificità poiché non si confronta con le affermazioni contenute a pag. 3 della sentenza impugnata ove, con motivazione congrua e non illogica, si dà conto dell'effetto intimidatorio ottenuto mediante la minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 di
Sentenza Cassazione n. 00196/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris