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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 42172/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAohk [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso il decreto del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sergite le conclusioni del PG 91;kket>42.„0 (5~_.—(00>eQ LIJ >0 etx 4.5> (.tfi-1:9-44-M-t; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 7 aprile 2022 ha così provveduto sull'atto di appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati: a) revoca la confisca di quattro immobili ubicati in Messina, di una villa parimenti ubicata in Messina e di una quota di partecipazione societaria del 'laboratorio pasticceria f.11í [OSCURATO:PERSONA]' ; b) conferma nel resto il decreto di primo grado, emesso dal Tribunale di Messina in data 19 marzo 2021. 1.1 Con il decreto di primo grado era stata applicata la misura personale e patrimoniale della confisca in riferimento a un ampio complesso di beni, elencati da pagina 71 a pagina 73 del decreto medesimo.

Quanto al profilo della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - con inquadramento nella categoria tipica dell'indiziato di appartenere ad un sodalizio mafioso - in primo grado si è rilevato che : a) [OSCURATO:PERSONA], dopo precedenti esiti processuali a lui favorevoli (che avevano determinato il rigetto di una proposta applicativa di misura di prevenzione), è stato condannato (in primo grado nel 2018, con sentenza confermata in appello nel 2019) sulla base di convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e di captazioni di conversazioni, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (cd. clan Mangialupi) e diversi reati-scopo (tra cui il delitto di usura, gioco d'azzardo e reati fiscali); b) la condanna in sede penale e i sottostanti materiali probatori consentono la rivalutazione anche del periodo antecedente.

In tal senso si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] è stato soggetto 'di vertice' del sodalizio, cui apparteneva sin dall'inizio degli anni novanta dello scorso secolo, con attività orientate a gestire il lucroso affare delle scommesse e dei giochi.

Quanto al profilo patrimoniale si è ritenuto che: a) le imprese di fatto gestite dal [OSCURATO:PERSONA] meritano la qualifica di 'imprese mafiose', dato il costante reinvestimento dei profitti illeciti nelle attività economiche e la imposizione di un monopolio territoriale; 2 \Tc- b) non vengono ritenute attendibili le produzioni difensive in tema di riduzione della sproporzione tra fonti lecite ed acquisti, con confisca dell'intero patrimonio.

2. La Corte di Appello, nella decisione qui impugnata (tanto dal Procuratore Generale territoriale che dal [OSCURATO:PERSONA])/ ha ritenuto, in sintesi, che: a) sussistono i presupposti soggettivi di pericolosità, con conferma della misura personale e rigetto della questione di legittimità costituzionale introdotta dal ricorrente; b) quanto alla misura patrimoniale si procede a rivalutazione del rapporto intercorrente tra il procedimento di prevenzione e il correlato giudizio penale (sent.

GUP del 28 febbraio 2018).

In particolare si evidenzia che il GUP, con statuizione definitiva, ha disposto la revoca parziale del sequestro su taluni beni e che gli elementi di fatto oggetto di valutazione nei due procedimenti sono i medesimi (v. il punto delle vincite in concorsi pronostici e in sale da gioco).

Da ciò deriva l'effetto preclusivo alla statuizione di confisca di prevenzione dei medesimi beni, di cui va disposta la restituzione.

Analogamente, viene disposta la restituzione di due immobili pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] in via di successione ereditaria.

Per il resto viene confermata la prima decisione.

3. I ricorsi . 3.1 Ha proposto ricorso il Procuratore Generale territoriale, impugnando la revoca parziale della confisca, deducendo la mera apparenza di motivazione.

La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare talune emergenze probatorie e avrebbe omesso di considerare il ragionamento contenuto nella decisione di primo grado sulla 'non decisività' delle allegazioni in tema di vincite al gioco.

Vi sarebbe un esclusivo richiamo al principio di diritto in tema di preclusione, peraltro nemmeno consolidato, non tale da sorreggere la decisione adottata.

Si contesta, pertanto, l'applicazione nel caso concreto del principio di diritto in questione e si prospetta la tesi del 'differente ambito' della confisca di prevenzione rispetto alla confisca estesa regolamentata dall'art.240 bis cod.pen. . 3.2 Ha proposto ricorso, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale già introdotta con i motivi di appello.

Secondo la difesa del ricorrente anche le disposizioni di legge in tema di pericolosità qualificata di cui all'art4 d.lgs. n.159 del 2011 sono sospette di incostituzionalità in riferimento ai parametri - di matrice convenzionale - della accessibilità e prevedibilità.

Da qui la necessaria estensione delle ricadute della nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia del 2017 alle ipotesi di pericolosità qualificata, in ragione del deficit di determinatezza della previsione di legge che descrive la categoria soggettiva di pericolosità in termini di 'indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso'.

Si evidenzia inoltre la irragionevolezza di un sistema che pone alle diverse categorie di soggetti cui è applicata la misura di prevenzione personale le medesime prescrizioni.

Si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di sollevare incidente di legittimità costituzionale per contrasto dell'art4 d.lgs. n.159 del 2011 con i contenuti dell'art. 1 Prot.

Add. [OSCURATO:PERSONA] e con l'art.117 della Costituzione. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione sul punto della ricorrenza, nel caso concreto, della condizione soggettiva di pericolosità qualificata.

Si riprendono i temi sollevati con i motivi di appello.

Il giudizio di pericolosità qualificata sarebbe contrario ai contenuti di una decisione penale emessa non già a carico del [OSCURATO:PERSONA] ma nei confronti degli originari coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In detto procedimento è stata esclusa, si afferma, la natura mafioskdella associazione cui accedono anche le condotte del [OSCURATO:PERSONA].

Si rievocano gli esiti favorevoli dei precedenti procedimenti e si esprimono doglianze in punto di rivalutazione di detti esiti ed in punto di ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca, sia pure parziale, dei beni.

Si ritiene che oltre ai beni (oggetto di restituzione) di cui era stata esclusa la confiscabilità in sede di prevenzione andavano restituiti anche i beni oggetto del primo procedimento di prevenzione conclusosi (nel 2001) con il rigetto della proposta.

Sarebbe stato violato il 'giudicato di prevenzione' formatosi all'epoca, non essendo emerse nuove circostanze dimostrative.

Su altri beni si deduce l'assenza del presupposto della correlazione temporale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.

2. Quanto al ricorso introdotto dalla parte pubblica, va rilevato che come è noto nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (tra le molte, Sez.

H n. 20968 del 6.7.2020, rv 279435). 2.1 Nel caso in esame la restituzione, da parte della Corte di Appello, di una parte dei beni è avvenuta non già per un motivo in fatto ma per una ragione di diritto (esistenza di una statuizione favorevole alla parte privata emessa, in riferimento ai medesimi beni, in sede penale e divenuta definitiva), su cui - a maggior ragione - non è deducibile il vizio di motivazione apparente ma, al più, il vizio di erronea applicazione di legge.

Ed in tal modo va interpretato il ricorso del Procuratore Generale territoriale, nel senso che - al di là dei denunziati profili argomentativi - finisce per esprimere un 'dissenso' circa il principio di diritto oggetto di applicazione nel caso concreto. 2.2 E' infatti pacifico che nei due procedimenti che hanno riguardato il [OSCURATO:PERSONA] (penale e di prevenzione) la base cognitiva era la medesima e la statuizione di parziale restituzione (emessa in sede penale) è derivata da un apprezzamento in fatto, da parte del GUP, della 'idoneità' delle allegazioni difensive a ridurre il giudizio di sproporzione (si veda la ricostruzione patrimoniale realizzata in sentenza dal GUP del Tribunale di Messina da pag.238 a pag.265 della decisione, in atti), idoneità contrastata dal Tribunale della prevenzione di primo grado solo sulla base di una diversa considerazione del valore probatorio delle medesime allegazioni. 2.3 Dunque secondo il Collegio/la Corte di Appello, nella decisione qui impugnata, ha realizzato una corretta applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez.

VI n. 51366 del 17.5.2018, rv 275879, secondo cui la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni; (in motivazione, la Corte ha precisato che nel rapporto fra le due misure ablatorie, pur non essendo applicabile la preclusione derivante dal giudicato, perché i due provvedimenti vengono adottati in ambiti procedurali diversi e sulla base di presupposti non coincidenti, è tuttavia configurabile una forma di preclusione processuale che attiene solo al dedotto e non anche al deducibile e che, quindi, viene meno a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi). 2.3 Va ribadito in particolare che a venire in rilievo, sul tema, è da un lato la forte analogìa funzionale tra le due misure ablative della confisca estesa penale e della confisca di prevenzione, su cui è da tempo intervenuta una riflessione «di sistema» tesa a valorizzarne gli aspetti comuni quanto a struttura e finalità, fermo restando il differente tessuto procedimentale in cui si inseriscono.

Non a caso è proprio la Corte Costituzionale ad aver affermato, nella decisione n.24 del 2019, che [..] la confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che questa Corte - nella sentenza da ultimo citata numero 33 del 2018 - ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» - ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo -, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale.

Tale strumento è caratterizzato «sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», in funzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.

Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca "tradizionale" si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato [..]. 2.4 Nel giudizio penale, in particolare, l'aspetto cognitivo in punto di pericolosità trova sede naturale nell'accertamento del cd.reato-spia (su cui deve intervenire condanna) ed in ciò sta la principale diversità di assetto normativo, ma nel versante strettamente patrimoniale (prova gravante sull'accusa della sproporzione tra redditività lecita e valore dei beni di cui il condannato ha la disponibilità/ possibile introduzione di elementi di confutazione da parte della difesa) il meccanismo normativo è strutturato in modo del tutto analogo nei due sistemi, il che porta a ritenere fondata la tesi della «preclusione», in assenza di specifici elementi nuovi, lì dove un giudizio si sia concluso, in via definitiva, in senso favorevole al soggetto titolare (anche di fatto) dei beni . 2.4 La conclusione cui si perviene in tal modo è ulteriormente avvalorata - pur non potendosi parlare di violazione del ne bis in idem - dalla considerazione per cui l'ordinamento, per il principio di non contraddizione, non tollera l'incisione dì un diritto costituzionalmente garantito (quale è il diritto di proprietà) lì dove sia stata emessa - sulla base dei medesimi materiali cognitivi - una antecedente decisione giurisdizionale tesa ad escludere la ricorrenza di uno dei presupposti decisivi (nel caso di specie la sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni) per l'abiezione, ed in ciò lo stesso sistema della prevenzione (all'art. 28 comma 1 lett. b, d.lgs.n.159 del 2011) recepisce, sul terreno della possibile revocazione, il principio della prevalenza della decisione emessa in sede penale che abbia escluso in modo assoluto l'esistenza dei presupposti applicativi della confisca di prevenzione. 2.5 Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso del PG territoriale va respinto.

3. E' parimenti infondato il ricorso introdotto dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 La riproposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifesta- mente infondata. [OSCURATO:PERSONA] nella decisione n.24 del 2019 ha rilevato un deficit di tassatività di una delle previsioni descrittive della pericolosità generica (l'art. 1 comma 1 lett. a del d.lgs. n.159 del 2011) in riferimento all'avvenuto utilizzo della locuzione 'traffici delittuosi', tale da comportare (anche in ragione delle non univoche applicazioni giurisprudenziali) incertezza nel destinatario del precetto circa l'ambito delle condotte da cui può derivare la attribuzione soggettiva della condizione di pericolosità.

Ma il modus descrittivo delle ipotesi tipiche di pericolosità qualificata (art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) è strutturato in modo sensibilmente diverso.

Il legislatore in dette ipotesi utilizza il paradigma del collegamento (indizio di commissione o condanna cui si unisce una condotta successiva) tra la persona del proposto e una specifica fattispecie incriminatrice, il che esclude in radice che si possa parlare di indeterminatezza della previsione, salva l'ipotesi in cui sia la norma incriminatrice evocata ad essere affetta da simile vizio .

Si è pertanto affermato che lì dove il legislatore estende l'area di possibile applicazione delle misure di contenimento della pericolosità anche ai soggetti indiziati di singoli e specifici reati, compie una operazione definibile in termini di «fissazione dell'episodio storico» come potenzialmente idoneo, per le caratteristiche del fatto, ad illuminare negativamente la personalità complessiva del suo autore, posto che l'episodio storico è considerato, in tale chiave, quale autonomo sintomo di pericolosità .

L'operazione fonda la sua logica sulla selezione delle fattispecie penali evocate, nel senso che - non essendo richiamata nella norma regolatrice la condizione di abitualità della condotta contra legem (a differenza di quanto avviene per l'area della pericolosità semplice) deve necessariamente rinvenirsi, in modo manifesto, nelle caratteristiche del fatto evocato una componente tesa a legittimare un intervento diverso da quello connotato dalla punizione (risposta sanzionatoria) e consistente nella limitazione delle future condotte in chiave preventiva. 3.2 Ora, nel caso di cui all'art.4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011 la norma di legge descrive la categoria soggettiva valorizzando l'indizio di appartenenza alle associazioni di cui all'art.416 bis del codice penale.

Da ciò deriva che, anche in ragione della copiosa elaborazione giurisprudenziale sul tema, da ultimo elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione del 2018 Gattuso (secondo cui l'espressione utilizzata dal legislatore in sede di prevenzione va ritenuta espressiva di un legame di tipo finalistico, per cui - al di là delle ipotesi di dimostrazione della stabile inclusione del soggetto nel sodalizio- , richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale) nessun profilo di indeterminatezza dei contenuti della disposizione è dato rinvenire.

Il destinatario della disposizione è infatti posto in condizione di comprendere la dimensione effettuale del precetto, posto che la configurazione tipica del delitto richiamato è quella della associazione di stampo mafioso e la condotta che può dar luogo alla affermazione di pericolosità soggettiva è identificabile tanto nella 'tradizionale' condotta di partecipazione alla associazione che in ogni condotta che risulti funzionale, anche ab externo, al raggiungimento degli scopi della richiamata struttura criminale.

Da ciò deriva, come si è anticipato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ed il conseguente rigetto del primo motivo di ricorso. 3.2 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Ciò che rileva, come ritenuto dalla Corte di Appello di Messina, quanto al giudizio di pericolosità soggettiva, è che in sede penale è stata ritenuta sussistente - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - la condotta di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, trattandosi di valutazione che legittimamente può essere importata nel giudizio di prevenzione ed a nulla rileva l'esito difforme di giudizi relativi a soggetti diversi, pur se costoro risultano avere avuto interazioni e contatti con l'attuale ricorrente.

Il superamento del precedente diniego della misura di prevenzione (risalente al 2001) è stato, inoltre, ampiamente motivato dalla acquisizione di nova (dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia anche relative al periodo storico antecedente) in un quadro sistematico che consente la rielaborazione, anche in chiave peggiorativa, di precedenti statuizioni favorevoli al proposto (si veda, da ultimo, ed anche in riferimento alla misura patrimoniale, Sez.

II n. 40778 del 2021, rv 282195, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia in precedenza revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego di capitali illeciti). 3.3 Le doglianze in punto di attualità della pericolosità e di mancato rispetto del principio della correlazione temporale sono del tutto generiche, a fronte di motivazione congrua e specifica su entrambi gli aspetti qui considerati, espressa in sede di merito.

Al rigetto del ricorso, quanto alla sola parte pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAohk [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso il decreto del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sergite le conclusioni del PG 91;kket>42.„0 (5~_.—(00>eQ LIJ >0 etx 4.5> (.tfi-1:9-44-M-t; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 7 aprile 2022 ha così provveduto sull'atto di appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati: a) revoca la confisca di quattro immobili ubicati in Messina, di una villa parimenti ubicata in Messina e di una quota di partecipazione societaria del 'laboratorio pasticceria f.11í [OSCURATO:PERSONA]' ; b) conferma nel resto il decreto di primo grado, emesso dal Tribunale di Messina in data 19 marzo 2021. 1.1 Con il decreto di primo grado era stata applicata la misura personale e patrimoniale della confisca in riferimento a un ampio complesso di beni, elencati da pagina 71 a pagina 73 del decreto medesimo. Quanto al profilo della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - con inquadramento nella categoria tipica dell'indiziato di appartenere ad un sodalizio mafioso - in primo grado si è rilevato che : a) [OSCURATO:PERSONA], dopo precedenti esiti processuali a lui favorevoli (che avevano determinato il rigetto di una proposta applicativa di misura di prevenzione), è stato condannato (in primo grado nel 2018, con sentenza confermata in appello nel 2019) sulla base di convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e di captazioni di conversazioni, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (cd. clan Mangialupi) e diversi reati-scopo (tra cui il delitto di usura, gioco d'azzardo e reati fiscali); b) la condanna in sede penale e i sottostanti materiali probatori consentono la rivalutazione anche del periodo antecedente. In tal senso si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] è stato soggetto 'di vertice' del sodalizio, cui apparteneva sin dall'inizio degli anni novanta dello scorso secolo, con attività orientate a gestire il lucroso affare delle scommesse e dei giochi. Quanto al profilo patrimoniale si è ritenuto che: a) le imprese di fatto gestite dal [OSCURATO:PERSONA] meritano la qualifica di 'imprese mafiose', dato il costante reinvestimento dei profitti illeciti nelle attività economiche e la imposizione di un monopolio territoriale; 2 \Tc- b) non vengono ritenute attendibili le produzioni difensive in tema di riduzione della sproporzione tra fonti lecite ed acquisti, con confisca dell'intero patrimonio. 2. La Corte di Appello, nella decisione qui impugnata (tanto dal Procuratore Generale territoriale che dal [OSCURATO:PERSONA])/ ha ritenuto, in sintesi, che: a) sussistono i presupposti soggettivi di pericolosità, con conferma della misura personale e rigetto della questione di legittimità costituzionale introdotta dal ricorrente; b) quanto alla misura patrimoniale si procede a rivalutazione del rapporto intercorrente tra il procedimento di prevenzione e il correlato giudizio penale (sent. GUP del 28 febbraio 2018). In particolare si evidenzia che il GUP, con statuizione definitiva, ha disposto la revoca parziale del sequestro su taluni beni e che gli elementi di fatto oggetto di valutazione nei due procedimenti sono i medesimi (v. il punto delle vincite in concorsi pronostici e in sale da gioco). Da ciò deriva l'effetto preclusivo alla statuizione di confisca di prevenzione dei medesimi beni, di cui va disposta la restituzione. Analogamente, viene disposta la restituzione di due immobili pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] in via di successione ereditaria. Per il resto viene confermata la prima decisione. 3. I ricorsi . 3.1 Ha proposto ricorso il Procuratore Generale territoriale, impugnando la revoca parziale della confisca, deducendo la mera apparenza di motivazione. La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare talune emergenze probatorie e avrebbe omesso di considerare il ragionamento contenuto nella decisione di primo grado sulla 'non decisività' delle allegazioni in tema di vincite al gioco. Vi sarebbe un esclusivo richiamo al principio di diritto in tema di preclusione, peraltro nemmeno consolidato, non tale da sorreggere la decisione adottata. Si contesta, pertanto, l'applicazione nel caso concreto del principio di diritto in questione e si prospetta la tesi del 'differente ambito' della confisca di prevenzione rispetto alla confisca estesa regolamentata dall'art.240 bis cod.pen. . 3.2 Ha proposto ricorso, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale già introdotta con i motivi di appello. Secondo la difesa del ricorrente anche le disposizioni di legge in tema di pericolosità qualificata di cui all'art4 d.lgs. n.159 del 2011 sono sospette di incostituzionalità in riferimento ai parametri - di matrice convenzionale - della accessibilità e prevedibilità. Da qui la necessaria estensione delle ricadute della nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia del 2017 alle ipotesi di pericolosità qualificata, in ragione del deficit di determinatezza della previsione di legge che descrive la categoria soggettiva di pericolosità in termini di 'indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso'. Si evidenzia inoltre la irragionevolezza di un sistema che pone alle diverse categorie di soggetti cui è applicata la misura di prevenzione personale le medesime prescrizioni. Si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di sollevare incidente di legittimità costituzionale per contrasto dell'art4 d.lgs. n.159 del 2011 con i contenuti dell'art. 1 Prot. Add. [OSCURATO:PERSONA] e con l'art.117 della Costituzione. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione sul punto della ricorrenza, nel caso concreto, della condizione soggettiva di pericolosità qualificata. Si riprendono i temi sollevati con i motivi di appello. Il giudizio di pericolosità qualificata sarebbe contrario ai contenuti di una decisione penale emessa non già a carico del [OSCURATO:PERSONA] ma nei confronti degli originari coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In detto procedimento è stata esclusa, si afferma, la natura mafioskdella associazione cui accedono anche le condotte del [OSCURATO:PERSONA]. Si rievocano gli esiti favorevoli dei precedenti procedimenti e si esprimono doglianze in punto di rivalutazione di detti esiti ed in punto di ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca, sia pure parziale, dei beni. Si ritiene che oltre ai beni (oggetto di restituzione) di cui era stata esclusa la confiscabilità in sede di prevenzione andavano restituiti anche i beni oggetto del primo procedimento di prevenzione conclusosi (nel 2001) con il rigetto della proposta. Sarebbe stato violato il 'giudicato di prevenzione' formatosi all'epoca, non essendo emerse nuove circostanze dimostrative. Su altri beni si deduce l'assenza del presupposto della correlazione temporale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 2. Quanto al ricorso introdotto dalla parte pubblica, va rilevato che come è noto nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (tra le molte, Sez. H n. 20968 del 6.7.2020, rv 279435). 2.1 Nel caso in esame la restituzione, da parte della Corte di Appello, di una parte dei beni è avvenuta non già per un motivo in fatto ma per una ragione di diritto (esistenza di una statuizione favorevole alla parte privata emessa, in riferimento ai medesimi beni, in sede penale e divenuta definitiva), su cui - a maggior ragione - non è deducibile il vizio di motivazione apparente ma, al più, il vizio di erronea applicazione di legge. Ed in tal modo va interpretato il ricorso del Procuratore Generale territoriale, nel senso che - al di là dei denunziati profili argomentativi - finisce per esprimere un 'dissenso' circa il principio di diritto oggetto di applicazione nel caso concreto. 2.2 E' infatti pacifico che nei due procedimenti che hanno riguardato il [OSCURATO:PERSONA] (penale e di prevenzione) la base cognitiva era la medesima e la statuizione di parziale restituzione (emessa in sede penale) è derivata da un apprezzamento in fatto, da parte del GUP, della 'idoneità' delle allegazioni difensive a ridurre il giudizio di sproporzione (si veda la ricostruzione patrimoniale realizzata in sentenza dal GUP del Tribunale di Messina da pag.238 a pag.265 della decisione, in atti), idoneità contrastata dal Tribunale della prevenzione di primo grado solo sulla base di una diversa considerazione del valore probatorio delle medesime allegazioni. 2.3 Dunque secondo il Collegio/la Corte di Appello, nella decisione qui impugnata, ha realizzato una corretta applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. VI n. 51366 del 17.5.2018, rv 275879, secondo cui la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni; (in motivazione, la Corte ha precisato che nel rapporto fra le due misure ablatorie, pur non essendo applicabile la preclusione derivante dal giudicato, perché i due provvedimenti vengono adottati in ambiti procedurali diversi e sulla base di presupposti non coincidenti, è tuttavia configurabile una forma di preclusione processuale che attiene solo al dedotto e non anche al deducibile e che, quindi, viene meno a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi). 2.3 Va ribadito in particolare che a venire in rilievo, sul tema, è da un lato la forte analogìa funzionale tra le due misure ablative della confisca estesa penale e della confisca di prevenzione, su cui è da tempo intervenuta una riflessione «di sistema» tesa a valorizzarne gli aspetti comuni quanto a struttura e finalità, fermo restando il differente tessuto procedimentale in cui si inseriscono. Non a caso è proprio la Corte Costituzionale ad aver affermato, nella decisione n.24 del 2019, che [..] la confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che questa Corte - nella sentenza da ultimo citata numero 33 del 2018 - ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» - ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo -, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale. Tale strumento è caratterizzato «sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», in funzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca "tradizionale" si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato [..]. 2.4 Nel giudizio penale, in particolare, l'aspetto cognitivo in punto di pericolosità trova sede naturale nell'accertamento del cd.reato-spia (su cui deve intervenire condanna) ed in ciò sta la principale diversità di assetto normativo, ma nel versante strettamente patrimoniale (prova gravante sull'accusa della sproporzione tra redditività lecita e valore dei beni di cui il condannato ha la disponibilità/ possibile introduzione di elementi di confutazione da parte della difesa) il meccanismo normativo è strutturato in modo del tutto analogo nei due sistemi, il che porta a ritenere fondata la tesi della «preclusione», in assenza di specifici elementi nuovi, lì dove un giudizio si sia concluso, in via definitiva, in senso favorevole al soggetto titolare (anche di fatto) dei beni . 2.4 La conclusione cui si perviene in tal modo è ulteriormente avvalorata - pur non potendosi parlare di violazione del ne bis in idem - dalla considerazione per cui l'ordinamento, per il principio di non contraddizione, non tollera l'incisione dì un diritto costituzionalmente garantito (quale è il diritto di proprietà) lì dove sia stata emessa - sulla base dei medesimi materiali cognitivi - una antecedente decisione giurisdizionale tesa ad escludere la ricorrenza di uno dei presupposti decisivi (nel caso di specie la sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni) per l'abiezione, ed in ciò lo stesso sistema della prevenzione (all'art. 28 comma 1 lett. b, d.lgs.n.159 del 2011) recepisce, sul terreno della possibile revocazione, il principio della prevalenza della decisione emessa in sede penale che abbia escluso in modo assoluto l'esistenza dei presupposti applicativi della confisca di prevenzione. 2.5 Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso del PG territoriale va respinto. 3. E' parimenti infondato il ricorso introdotto dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 La riproposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifesta- mente infondata. [OSCURATO:PERSONA] nella decisione n.24 del 2019 ha rilevato un deficit di tassatività di una delle previsioni descrittive della pericolosità generica (l'art. 1 comma 1 lett. a del d.lgs. n.159 del 2011) in riferimento all'avvenuto utilizzo della locuzione 'traffici delittuosi', tale da comportare (anche in ragione delle non univoche applicazioni giurisprudenziali) incertezza nel destinatario del precetto circa l'ambito delle condotte da cui può derivare la attribuzione soggettiva della condizione di pericolosità. Ma il modus descrittivo delle ipotesi tipiche di pericolosità qualificata (art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) è strutturato in modo sensibilmente diverso. Il legislatore in dette ipotesi utilizza il paradigma del collegamento (indizio di commissione o condanna cui si unisce una condotta successiva) tra la persona del proposto e una specifica fattispecie incriminatrice, il che esclude in radice che si possa parlare di indeterminatezza della previsione, salva l'ipotesi in cui sia la norma incriminatrice evocata ad essere affetta da simile vizio . Si è pertanto affermato che lì dove il legislatore estende l'area di possibile applicazione delle misure di contenimento della pericolosità anche ai soggetti indiziati di singoli e specifici reati, compie una operazione definibile in termini di «fissazione dell'episodio storico» come potenzialmente idoneo, per le caratteristiche del fatto, ad illuminare negativamente la personalità complessiva del suo autore, posto che l'episodio storico è considerato, in tale chiave, quale autonomo sintomo di pericolosità . L'operazione fonda la sua logica sulla selezione delle fattispecie penali evocate, nel senso che - non essendo richiamata nella norma regolatrice la condizione di abitualità della condotta contra legem (a differenza di quanto avviene per l'area della pericolosità semplice) deve necessariamente rinvenirsi, in modo manifesto, nelle caratteristiche del fatto evocato una componente tesa a legittimare un intervento diverso da quello connotato dalla punizione (risposta sanzionatoria) e consistente nella limitazione delle future condotte in chiave preventiva. 3.2 Ora, nel caso di cui all'art.4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011 la norma di legge descrive la categoria soggettiva valorizzando l'indizio di appartenenza alle associazioni di cui all'art.416 bis del codice penale. Da ciò deriva che, anche in ragione della copiosa elaborazione giurisprudenziale sul tema, da ultimo elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione del 2018 Gattuso (secondo cui l'espressione utilizzata dal legislatore in sede di prevenzione va ritenuta espressiva di un legame di tipo finalistico, per cui - al di là delle ipotesi di dimostrazione della stabile inclusione del soggetto nel sodalizio- , richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale) nessun profilo di indeterminatezza dei contenuti della disposizione è dato rinvenire. Il destinatario della disposizione è infatti posto in condizione di comprendere la dimensione effettuale del precetto, posto che la configurazione tipica del delitto richiamato è quella della associazione di stampo mafioso e la condotta che può dar luogo alla affermazione di pericolosità soggettiva è identificabile tanto nella 'tradizionale' condotta di partecipazione alla associazione che in ogni condotta che risulti funzionale, anche ab externo, al raggiungimento degli scopi della richiamata struttura criminale. Da ciò deriva, come si è anticipato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ed il conseguente rigetto del primo motivo di ricorso. 3.2 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ciò che rileva, come ritenuto dalla Corte di Appello di Messina, quanto al giudizio di pericolosità soggettiva, è che in sede penale è stata ritenuta sussistente - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - la condotta di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, trattandosi di valutazione che legittimamente può essere importata nel giudizio di prevenzione ed a nulla rileva l'esito difforme di giudizi relativi a soggetti diversi, pur se costoro risultano avere avuto interazioni e contatti con l'attuale ricorrente. Il superamento del precedente diniego della misura di prevenzione (risalente al 2001) è stato, inoltre, ampiamente motivato dalla acquisizione di nova (dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia anche relative al periodo storico antecedente) in un quadro sistematico che consente la rielaborazione, anche in chiave peggiorativa, di precedenti statuizioni favorevoli al proposto (si veda, da ultimo, ed anche in riferimento alla misura patrimoniale, Sez. II n. 40778 del 2021, rv 282195, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia in precedenza revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego di capitali illeciti). 3.3 Le doglianze in punto di attualità della pericolosità e di mancato rispetto del principio della correlazione temporale sono del tutto generiche, a fronte di motivazione congrua e specifica su entrambi gli aspetti qui considerati, espressa in sede di merito. Al rigetto del ricorso, quanto alla sola parte pri
Decreto Cassazione n. 42172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris