CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce il vizio di violazione di legge, nonché il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, nonché alla sua credibilità, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-8 della sentenza impugnata con riguardo alla ricostruzione del fatto, dalla quale emergono la piena credibilità della persona offesa sulle conseguenze patite derivanti dalle condotte dei ricorrenti), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla richiesta di derubricazione del reato contestato, ai sensi degli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., in violazione di domicilio e minacce aggravate, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla richiesta di derubricazione del reato nell'ipotesi di estorsione tentata, non è consentito perché anch'esso meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello e ivi puntualmente disatteso sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado, a tenore della quale il fatto integra la fattispecie di estorsione consumata (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale, nonché il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., nella specie, l'aggravante delle più persone riunite e quella dell'uso delle armi, è manifestamente infondato: a) sia con riferimento alla censura relativa alla prima aggravante, atteso che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Elia perché il fatto non costituisce reato per mancanza di prova che essi «avessero consapevolezza e intendessero aderire alla finalità estorsiva dell'irruzione architettata da [OSCURATO:PERSONA]» non esclude la loro materiale partecipazione e presenza all'episodio violento e minaccioso del 17/12/2006; b) sia con riferimento alla censura relativa alla seconda aggravante, atteso che il possesso di una pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato concordemente riferito sia dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 della 2sentenza di primo grado) sia da sua moglie [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 della sentenza di primo grado), dichiarazioni la cui attendibilità, come si è detto esaminando il primo motivo, non può essere rivalutata in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M