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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27495/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si compendia in censure non scandite dalla necessaria confutazione delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata non valendo la generica contestazione della configurabilità dell'elemento soggettivo ad escludere la sussistenza del dolo specifico, il quale è insito nella stessa condotta dell'imputato di distruzione o occultamento degli atti della vendita immobiliare attestanti il corrispettivo incassato atteso che la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto esercente un'attività commerciale, era un soggetto fino a quando è rimasta in bonis produttore di reddito e come tale obbligata a documentare il proprio volume di affari (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616) rilevato che il secondo ed il terzo motivo non risultano essere mai stati devoluti ai giudici del gravame come si desume dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nello svolgimento del processo della sentenza impugnata e non possono pertanto essere articolati per la prima volta con il presente ricorso, venendo altrimenti meno la funzione del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si compendia in censure non scandite dalla necessaria confutazione delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata non valendo la generica contestazione della configurabilità dell'elemento soggettivo ad escludere la sussistenza del dolo specifico, il quale è insito nella stessa condotta dell'imputato di distruzione o occultamento degli atti della vendita immobiliare attestanti il corrispettivo incassato atteso che la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto esercente un'attività commerciale, era un soggetto fino a quando è rimasta in bonis produttore di reddito e come tale obbligata a documentare il proprio volume di affari (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616) rilevato che il secondo ed il terzo motivo non risultano essere mai stati devoluti ai giudici del gravame come si desume dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nello svolgimento del processo della sentenza impugnata e non possono pertanto essere articolati per la prima volta con il presente ricorso, venendo altrimenti meno la funzione del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 27495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris