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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 1964

Cassazione n. 20112/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1964avverso la sentenza del 12/12/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di “comparizione predibattimentale” ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata per difettodi querela.2.

Avverso la sentenza del Tribunale, propone ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciandol’inosservanza dell’art. art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.Con un unico motivo, sostiene che l’energia elettrica rientra nel novero dellecose destinate a pubblico servizio, sì da integrare pienamente l’aggravantecontestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3.

Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello.La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di non luogo a procedereemessa dal giudice, all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554- bis e ss.cod. proc. pen.

Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d.“filtro”, introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d.lgs. n. 150 del 2022.Al riguardo, questa Corte ha già affermato che «la sentenza di non luogo aprocedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste» (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, Galati, Rv. 289327; Sez. 2, n. 28063del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724).Ne consegue, che il ricorso, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc.pen., deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Catania, perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e iprincipi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen.

P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio.Così deciso, il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1964avverso la sentenza del 12/12/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di “comparizione predibattimentale” ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata per difettodi querela.2. Avverso la sentenza del Tribunale, propone ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciandol’inosservanza dell’art. art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.Con un unico motivo, sostiene che l’energia elettrica rientra nel novero dellecose destinate a pubblico servizio, sì da integrare pienamente l’aggravantecontestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello.La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di non luogo a procedereemessa dal giudice, all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554- bis e ss.cod. proc. pen. Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d.“filtro”, introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d.lgs. n. 150 del 2022.Al riguardo, questa Corte ha già affermato che «la sentenza di non luogo aprocedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste» (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, Galati, Rv. 289327; Sez. 2, n. 28063del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724).Ne consegue, che il ricorso, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc.pen., deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Catania, perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e iprincipi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio.Così deciso, il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris